CASSAZIONE: Lecita l’installazione di telecamere nascoste per verificare il fondato sospetto di furti da parte del lavoratore

La Suprema Corte, sezione V penale, con la pronuncia n. 28613/2025 del 5 agosto 2025 si è espressa sul caso di una dipendente a cui era contestato di aver reiteratamente sottratto banconote dal registratore di cassa e prodotti della farmacia presso cui lavorava.

Le condotte erano accertate mediante l’impianto di videosorveglianza situato all’interno della farmacia; le telecamere erano state installate senza avvertire i dipendenti.

La giurisprudenza di legittimità ritiene lecito l’impiego delle telecamere nascoste, non segnalata da cartelli e installata senza accordo coi sindacati o autorizzazione dell’Ispettorato, se rivolte a controllare uno specifico dipendente nei confronti del quale ci siano già dei validi sospetti di commissione di comportamenti illeciti.

Sono dunque utilizzabili, sia nel processo civile sia in quello penale, le registrazioni video realizzate ad insaputa del dipendente sul luogo di lavoro per proteggere il patrimonio aziendale, messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori.

L’impiego delle telecamere nascoste non può essere operato, quindi, né con scopo preventivo né verso soggetti nei confronti dei quali non sussistono sospetti di colpevolezza, e neppure sarebbe possibile fare verifiche a campione.

L’installazione delle telecamere non può dunque servire quale strumento volto al controllo a distanza dei dipendenti, tale da ledere il loro diritto alla riservatezza, bensì deve essere finalizzato a ottenere la conferma dell’attività illecita che il datore di lavoro aveva il sospetto che si compisse all’interno dei locali aziendali e, quindi, per difendere il patrimonio della sua azienda.

Il datore di lavoro, quindi, può ben installare nei locali della propria azienda telecamere per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale, messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, e questo perché le norme dello Statuto dei Lavoratori tutelano sì la riservatezza del dipendente, ma non fanno divieto al tempo stesso di effettuare i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale, e non giustificano pertanto l’esistenza di un divieto probatorio.

avv. Alberto Tarlao

Illegittima la prassi di sottoporre ad un colloquio con compilazione di apposito modulo il dipendente rientrante dalla malattia

Con il provvedimento n. 390/2025 del 10 luglio 2025 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una società che sottoponeva i propri lavoratori, in seguito ad assenze dovute a malattia e ricoveri, ad un colloquio di rientro dal lavoro con il proprio responsabile.

Nel corso del colloquio, il responsabile compilava, con le informazioni fornite dal lavoratore, un apposito modulo predisposto dall’azienda.

Detto modulo veniva poi consegnato all’ufficio risorse umane che valutava, insieme al responsabile e/o al medico competente, eventuali iniziative a tutela della salute del dipendente. Ad avviso dell’azienda, la prassi era volta a garantire l’adempimento dei propri doveri di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Il Garante, all’esito dell’istruttoria, ha tuttavia riscontrato numerose violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In primo luogo, risultava assente un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti in merito allo specifico trattamento dei propri dati personali.

Ancora, era accertata altresì l’assenza di un’idonea condizione di liceità, in quanto il trattamento posto in essere è risultato privo di base giuridica in quanto non rientrante nell’attività di sorveglianza sanitaria, attività peraltro di competenza esclusiva del medico competente e non del datore di lavoro.

La società ha inoltre violato anche il principio di minimizzazione dei dati, in quanto alcune delle informazioni previste nel questionario avrebbero già dovuto essere di conoscenza dell’ufficio del personale, con conseguente inutile duplicazione dell’acquisizione di dati.

La datrice di lavoro ha trattato anche dati dei lavoratori non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale e comunque per un periodo di tempo, massimo di 10 anni, evidentemente sproporzionato.

Ne consegue che sottoporre i lavoratori, al rientro da periodi di assenza per malattia, infortunio, ricovero, a un colloquio con il proprio responsabile che redige un modulo specifico contenente anche dati relativi alla salute risulta non conforme alla disciplina di protezione dei dati personali e in particolare in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c), e), 6, 9, 13, 88 del GDPR (Reg. UE n.2016/679) e 113 del Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/2003).

Pertanto, alla società, oltre al divieto dell’ulteriore trattamento dei dati raccolti e conservati attraverso i moduli, è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00.

avv. Alberto Tarlao

E’ lecita la registrazione della conversazione con il datore di lavoro con finalità di tutela dei diritti del lavoratore

Corte di Cassazione – sez. I civ.- ordinanza n. 24797 del 16-09-2024.

La Corte di Cassazione anche nella vigenza dell’attuale GDPR ha ritenuto come la registrazione di conversazione ai fini della tutela in eventuale giudizio (procedimento di lavoro) dei propri diritti debba considerarsi lecito in forza del bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e altri diritti fondamentali dell’individuo.

Così espone la Cassazione nel corso della motivazione:

“Occorre tenere presente, in particolare, quanto esposto nel considerando 4 del regolamento UE, laddove si legge che “Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità”.

Ancora, il considerando 47 precisa che “i legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento”.

Altresì deve tenersi presente il considerando 20 il quale così si esprime: “Non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nell’adempimento delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardare l’indipendenza della magistratura nell’adempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il processo decisionale”.

5.2.- Deve quindi osservarsi che difendersi in giudizio, specie ove la controversia attenga a diritti della persona strettamente connessi alla dignità umana -e quindi i diritti dei lavoratori, secondo quanto dispone l’art. 36 Cost.- è un diritto fondamentale e che nella relazione tra il datore di lavoro e i dipendenti si creano legittime aspettative e tra queste quella delle reciproca lealtà e del rispetto dei diritti del dipendente. Gli artt. 17 e 21 del GDPR rendono palese che nel bilanciamento degli interessi in gioco il diritto a difendersi in giudizio può essere ritenuto prevalente sui diritti dell’interessato al trattamento dei dati personali. In particolare l’art. 17 comma 3 lettera e) del regolamento dispone che i paragrafi 1 e 2 (diritto alla cancellazione) non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’accertamento l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e l’art. 21 (diritto di opposizione) consente al titolare del trattamento di dimostrare “l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”.

Più specificamente la Corte di giustizia UE con sentenza del 2 marzo 2023, (C-268/21 – Norra Stockholm Bygg AB contro Per Nycander AB) ha chiarito che qualora dati personali di terzi vengano utilizzati in un giudizio è il giudice nazionale che deve ponderare, con piena cognizione di causa e nel rispetto del principio di proporzionalità, gli interessi in gioco e che “tale valutazione può, se del caso, indurlo ad autorizzare la divulgazione completa o parziale alla controparte dei dati personali che gli sono stati così comunicati, qualora ritenga che una siffatta divulgazione non ecceda quanto necessario al fine di garantire l’effettivo godimento dei diritti che i soggetti dell’ordinamento traggono dall’articolo 47 della Carta” (par. 58).

In termini, anche la giurisprudenza nazionale è consolidata nel ritenere che l’uso di dati personali non è soggetto all’obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso del titolare quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell’ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all’autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa (Cass. n. 9314 del 04/04/2023Cass. s.u. n. 3034 del 08/02/2011) Si è così affermato che il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario, anche nel vigore della disciplina di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, non è soggetto all’obbligo di informazione ed alla previa acquisizione del consenso purché i dati siano inerenti al campo degli affari e delle controversie giudiziarie che ne scrimina la raccolta, non siano utilizzati per finalità estranee a quelle di giustizia in ragione delle quali ne è avvenuta l’acquisizione e sussista il provvedimento autorizzatorio (Cass. n. 1263 del 17/01/2022 ; v. Cass. n. 39531 del 13/12/2021).

Inoltre, questa Corte ha ritenuto che anche nella vigenza del GPR vadano confermati i consolidati principi in ordine alla legittimità del trattamento di dati personali senza il consenso dell’interessato, purché effettuato nel rispetto del criterio della “minimizzazione” ove sia indispensabile per la tutela di interessi vitali della persona che li divulga o della sua famiglia (Cass. n. 9922 del 28/03/2022).”

Accesso alla posta elettronica del lavoratore dipendente

Provvedimento n.472 del 17 luglio 2024 del Garante per la Privacy.

Il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore, né può utilizzare un software per conservare copia dei messaggi o dei log di accesso.

Ha ritenuto il Garante che tale condotta del datore di lavoro costituisca un’illecita attività di controllo.

Un agente di commercio aveva presentato un reclamo al Garante esponendo che la società mandante, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica dell’agente ed aveva quindi utilizzato i dati in un contenzioso giudiziario.

L’ Autorità Garante ha ritenuto come la condotta segnalata andasse a violare tanto la normativa inerente la minimizzazione dei dati e la limitazione della conservazione (articolo 5 paragrafo 1 lettere a, c e d del GDPR).

Sotto questo aspetto, il Garante ha ribadito come anche nell’ambito del rapporto di lavoro, sussistano per il titolare dei precisi limiti nel trattamento dei dati  finalizzati alla gestione del rapporto di lavoro, alla pertinenza degli stessi, e contenuti in un arco di tempo limitato allo scopo.

Il garante inoltre ha rilevato nella condotta posta in essere dall’azienda anche la violazione delle normative atte a limitare l’attività di controllo sui lavoratori ed in particolare dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori richiamato anche dal GDPR in quanto il software consentiva di realizzare un controllo sull’attività lavorativa.

In proposito, notava il garante come la società non avesse attuato le procedure di garanzia indicate dall’articolo 4 legge 300/70.

Ha inoltre rilevato il garante come il datore di lavoro che prevede di poter accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori in caso di assenza e di necessità di continuità dell’attività aziendale, avrebbe dovuto essere oggetto di informativa indicando il termine di conservazione dei dati personali, nonché la possibilità di backup e la conservazione del relativo contenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Trattandosi di agente di commercio, lo Statuto dei Lavoratori non dovrebbe trovare automatica applicazione ai rapporti di lavoro non caratterizzati da subordinazione.

Esso infatti è stato concepito principalmente per la tutela dei lavoratori subordinati

Tuttavia, alcune delle sue disposizioni possono essere applicate anche ai lavoratori parasubordinati, sebbene in modo limitato e a seconda delle specificità contrattuali e normative.

Normalmente a quest’ultima categoria di lavoratori le previsioni dello Statuto dei Lavoratori si applicano allorquando la tutela si concili con la natura del rapporto o sussista un richiamo alle norme statutarie in altre leggi o nel contratto.

Nel caso di specie, il GDPR fa espresso richiamo all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

In ogni caso, per attivare almeno alcune delle previsioni previste dallo Statuto dei Lavoratori, le prestazioni rese dovranno avere natura prevalentemente personale atte a richiedere il bilanciamento con i diritti posti a fondamentale tutela della persona umana.

In tal modo risulterebbero agevolmente applicabili le previsioni di cui al titolo primo dello Statuto che richiamano i principi inerenti alla dignità del lavoratore.

Fabio Petracci

CONVEGNO – Il G.D.P.R. a cinque anni dalla sua applicazione. L’impatto delle nuove tecnologie tra privacy e cybersicurezza, intelligenza artificiale e Quantum Computing.

Presso il CNEL – Plenaria “Marco Biagi”
Viale David Lubin 2 – Roma

Lunedì 8 aprile 2024, ore 15.00 – 17,30

Introduce
Renato BRUNETTA
Presidente CNEL

Relazioni
Gabriella ANCORA
Presidente CIU Unionquadri
Francesco RIVA
Consigliere CNEL – CIU Unionquadri
Fabio PETRACCI
Vice Presidente CIU Unionquadri
Maurizio MENSI
Consigliere CESE – CIU Unionquadri
L’Impatto dell’Intelligenza Artificiale fra regole e Governance: rischi e opportunità
Paolo LA BOLLITA
Le principali tematiche trattate dal Garante per la protezione dei dati personali
Il Ruolo del DPO nelle procedure di segnalazione di illeciti
Serena URBANO
Casi pratici di Violazioni del GDPR
Marcella ESPOSITO
Innovazione tecnologica nella governance pubblica e privata, i modelli organizzativi di cybersecurity orientati ad un criterio umano centrico. Il ruolo fondamentale della formazione.
Antonio BUBICI
La transizione digitale, tra vantaggi per la nostra economia e rischi per la privacy ed il benessere dei lavoratori.
Francesco CRESTI
La tecnologia della Blockchain, impatto sulla società, sul mondo del lavoro e sulla privacy.
Vito Donato GRIPPA
Il DPO – Autonomia e Conflitto d’ Interessi: cenni sulle strategie per la prevenzione e la Gestione delle Violazioni del GDPR.
Elisa LAZZARO
Whistleblowing: tutela del lavoratore e segnalazione di reati. Implicazioni privacy e profili di criticità.
Alberto TARLAO
Il potere disciplinare del datore di lavoro, i controlli a distanza e la protezione dei dati personali del lavoratore.

Conclusioni

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