Pubblico Impiego: da quando decorre il termine di 40 giorni per la contestazione disciplinare?

Attualmente, a seguito del DLGS 75/2017 (riforma Madia), il termine per la contestazione di cui all’articolo 55 bis,  è stato ridotto a 30 giorni ed è previsto che L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa.

In precedenza e quindi prima della novella attuata con il DLGS 75/2017 lo stesso articolo al comma 2 prevedeva che il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni.

E’ ora previsto pure che, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito.

In precedenza, rispetto all’entrata in vigore del DLGS 275/2017 tutti i termini sopra indicati dovevano essere rispettati a pena di decadenza.

Attualmente dopo l’entrata in vigore della suddetta normativa (DLGS 275/2017) le ipotesi di decadenza sono state attenuate e l’articolo 55 bis al comma 9 ter così prevede:

La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento

Quindi, allo stato, gli unici termini perentori, stabiliti a pena di decadenza, sono quello per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento.

In tema di definizione della decorrenza del termine perentorio per la contestazione dell’addebito, la Cassazione con ordinanza n.33394 del 30 novembre 2023 ha precisato che ” ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell’addebito dall’art 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio del procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo se l’Amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati preliminari per circostanziare l’addebito”. La Corte di Cassazione ha anche precisato che nel caso in cui il dipendente sia destinatario di più addebiti per fatti che singolarmente valutati non siano idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, il termine per la conclusione del procedimento disciplinare deve considerarsi rispettato se il dies a quo decorre dal momento in cui la condotta complessivamente addebitata può considerarsi definita e dunque la condotta assume connotati tali da integrare l’infrazione disciplinare oggetto del procedimento(Cass. 4 maggio 2021 n. 11635).

Fabio Petracci

CASSAZIONE: Spoil System Enti locali, limiti di applicabilità.

Con l’ordinanza del 7 giugno 2024 n.15971, la Corte di Cassazione affronta il tema dell’individuazione dei soggetti dirigenziali cui applicare l’istituto dello Spoil System (decadenza dall’incarico a seguito dell’entrata in carica dei nuovi organi di governo).

Attualmente, a livello di Testo Unico del Pubblico Impiego, l’istituto dello Spoil System è previsto dall’articolo 19 del DLGS 165/2001, laddove al comma 3 è prevista l’attribuzione degli incarichi di dirigenza generale apicale e si legge:

“Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.”

Di seguito, il  medesimo articolo al successivo comma 8, con riferimento alle funzioni sopra descritte, stabilisce che:

Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo”.

Nel caso di specie, sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, un dirigente della Regione Calabria con l’incarico di dirigente di settore per la durata di tre anni, è dichiarato decaduto dall’incarico, dopo la nomina della nuova giunta regionale sulla base dell’articolo 50, comma 6 dello Statuto Regionale.

Inoltre l’articolo 25 comma 7 della legge regionale della Calabria n.14/2000 consente in linea con la normativa regionale, la revoca dell’incarico per i soli dirigenti generali.

L’articolo 16 del DLGS 165/2001 in tema di dirigenza pubblica elenca le attribuzioni ed i poteri dei dirigenti con incarichi di dirigenza generale.

Nel caso di specie, prima il giudice di merito e quindi la Cassazione ritengono fondamentale la verifica dei poteri attribuiti al presunto dirigente generale e verificatane l’insussistenza, ritengono non applicabile l’istituto dello Spoil System al dirigente in questione.

L’istituto dello Spoil System è stato oggetto di numerosi interventi da parte della Corte Costituzionale principalmente alla luce dell’articolo 97 della Costituzione.

Con la sentenza del 22 febbraio 2019 n.23, la Consulta ebbe a dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 99 commi 2 e 3 del DLGS n.267 del 18 agosto 2000 secondo il quale il segretario comunale resta in carica per un periodo corrispondente a quello del sindaco e cessa automaticamente dall’incarico al termine del mandato di quest’ultimo.

Riteneva la Consulta che il Segretario Comunale sebbene titolare di funzioni di controllo di legalità e di certificazione che potevano ritenersi neutrali rispetto all’azione politica, era investito anche di attribuzioni di carattere manageriale e di supporto propositivo all’azione degli organi comunali capaci di orientare le scelte dell’ente.

Fabio Petracci

Cooperative e Licenziamenti. Le novità della legge Cartabia.

Dal 1 marzo 2023, il Giudice del Lavoro è competente a giudicare il licenziamento del socio lavoratore di cooperativa ed è altresì competente a decidere le questioni relative al rapporto associativo.

E’ così stato introdotto l’articolo 441 ter CPC che ora così stabilisce:

Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.

Ciò significa che nel caso di licenziamento di socio lavoratore dipendente da cooperativa, unico giudice competente sarà il Tribunale del lavoro e ciò anche qualora oggetto del giudizio sul licenziamento, sia il rapporto associativo che prima era di esclusiva competenza del Giudice ordinario.

Prosegue così il processo di attrazione della normativa in tema di lavoro nelle cooperative a quella del lavoro subordinato nell’impresa che ha attraversato diversi momenti e fasi.

Inizialmente il rapporto di lavoro nell’ambito delle cooperative era considerato principalmente un semplice rapporto associativo cui comunque si applicavano taluni istituti del diritto del lavoro come il regime previdenziale previsto dal RD 1424/1924 e la disciplina in tema di orario di lavoro (RDL n.692/1923).

Fu solo con la sentenza n.10906 del 30.10.1998 che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, ferma la natura associativa del rapporto cooperativo cui si applicavano le regole dello statuto e del contratto associativo, avevano stabilito la competenza del Giudice del Lavoro a giudicare di tale rapporto in quanto l’articolo 409 n.3 del codice di procedura civile aveva esteso la competenza del Giudice del lavoro anche a fattispecie diverse dal lavoro subordinato.

Più tardi, era promulgata la legge n.142 / 2001 che suddivideva i soci di cooperativa a seconda del contratto di lavoro che le cooperative erano tenute a stipulare a margine del contratto di adesione alla cooperativa, in soci lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, lavoratori dipendenti.

Il successivo articolo 5 della medesima disposizione di legge stabiliva quindi che:

“Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell’articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.”

La stessa norma poi però precisava che restavano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.

In sostanza, tutte le questioni inerenti il rapporto di lavoro instaurato erano di competenza del Giudice del Lavoro, tranne le questioni societarie che restavano di competenza del giudice ordinario.

Era inoltre previsto, in tema di licenziamento che l’applicazione dell’articolo 18 della legge 300/70 ( quindi reintegra o risarcimento ) non avveniva allorquando fosse cessato con il rapporto di lavoro anche il rapporto associativo.

In quest’ultimo caso, di fronte ad un licenziamento illegittimo, se la cooperativa anche superava il limite di dipendenti previso dall’articolo 18, in presenza della legittima cessazione del rapporto associativo, era applicata la sola tutela risarcitoria prevista per le aziende o cooperative inferiori ai 15 dipendenti.

Con la legge 30/2023 era invece affermata nuovamente la natura associativa del rapporto di lavoro in cooperativa e tornava quindi il dubbio che anche il rapporto di lavoro dei soci dovesse passare alla competenza dell’allora costituito tribunale delle imprese.

L’attuale e più recente innovazione è contenuta nella Legge Cartabia che introdotto nel codice civile l’articolo 441 ter che ha stabilito la competenza del Giudice del Lavoro per i licenziamenti nell’ambito delle cooperative anche quando sia in discussione la risoluzione del rapporto societario.

Ciò significa che nel caso di licenziamento del lavoratore di cooperativa e contestuale risoluzione del rapporto associativo, il Giudice del Lavoro potrà conoscere di entrambe le questioni.

Va tenuto presente che la risoluzione del rapporto associativo andrà impugnata nel termine di 60 giorni come pure l’avvenuto licenziamento.

Qualora la risoluzione del rapporto societario non sia più possibile, il Tribunale del Lavoro potrà conoscere esclusivamente del licenziamento ed in caso di illegittimità di quest’ultimo, il lavoratore non potrà in nessun caso chiedere la reintegra, ma esclusivamente un risarcimento nei limiti stabiliti per le aziende con meno di 15 dipendenti.

Le nuove progressioni verticali. A chi appartiene la giurisdizione?

Con il DL 80/2021 , sono state ampliate le modalità di ricorso alle progressioni verticali tra aree professionali nell’ambito del pubblico impiego.

E’ stata infatti attribuita amplia delega alla contrattazione collettiva per attuare progressioni verticali interne nell’ambito dell’inquadramento nella pubblica amministrazione, basate sulla valutazione di precisi criteri meritocratici indicati dalla legge – dl 80/2021- che è andata a modificare l’articolo 52 del DLGS 165/2001 stabilendo al comma 1 bis di quest’ultima disposizione di legge che “le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono pertanto per il  tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti.”

Dunque le nuove progressioni verticali si realizzeranno attraverso procedure comparative che almeno in parte si discostano dalle procedure concorsuali.

Ciò, diversamente dai rigidi limiti imposti dal DLGS 150/2009 il quale consentiva le procedure di progressione verticale esclusivamente tramite l’espletamento di procedure concorsuali e con la riserva del 50% dei posti al personale interno.

Per quanto riguarda quest’ultimo limite, il TAR Sicilia con la sentenza 2406/2023 ha ritenuto che successivamente all’introduzione dell’articolo 52 bis del DLGS 165/2001 non sussiste obbligo alcuno di riserva in capo all’amministrazione nell’effettuare le progressioni verticali.

Quindi, se ne deduce che non si impone all’amministrazione di attuare una contestuale procedura concorsuale, ma di attuare nella misura del 50% altrettante procedure di assunzione per il personale esterno che può avvenire tramite concorso, ma anche mediante scorrimento delle graduatorie o mobilità volontaria nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni.

Diversi pareri dell’ARAN hanno ammesso la possibilità per gli enti, almeno nell’ambito della procedura transitoria sino al 31 dicembre 2025 , di prevedere l’espletamento di un colloquio finalizzato ad accertare le competenze professionali (parere protocollo n.5318/2023).

Resta quindi da verificare, meglio puntualizzando la differenza tra procedura comparativa e procedura concorsuale, la sussistenza, in caso di controversia, della giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo.

Di recente, i giudici amministrativi hanno ribadito che anche nel caso di procedure per la progressione verticale permane la giurisdizione del giudice amministrativo.

In proposito, il TAR Lazio Sezione Roma con la sentenza n.10265/2023 ha stabilito la propria giurisdizione sul presupposto per cui nelle progressioni verticali le selezioni riservate ai dipendenti interni si considerano come rivolte all’assunzione, in quanto il passaggio ad aree qualitativamente diverse comporterebbe una novazione del rapporto di lavoro equiparabile ad una assunzione con conseguente giurisdizione giudice amministrativo. Il TAR Lazio nel pronunciarsi in merito richiama la sentenza 8985/2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ebbero però a pronunciarsi prima dell’entrata in vigore del DL 80/2021.

Quest’ultima pronuncia delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione aveva già affermato il concetto in base al quale per “procedure concorsuali di assunzione” – attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché ascritte al diritto pubblico ed all’attività autoritativa dell’amministrazione – si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in “aree” funzionali o categorie più elevate, con “novazione oggettiva” dei rapporti di lavoro (Cass., Sez. un., 26 marzo 2014, n. 7171; Cass., Sez. un., 20 dicembre 2016, n. 26270; Cass., Sez. un., 9 aprile 2010, n. 8424 e n. 8425);

In pratica di fonte al sicuro mutamento della procedura di accesso alla progressione verticale, non muta la giurisdizione in quanto quest’ultima non è tanto legata alla natura della procedura selettiva che può essere o meno concorsuale, ma all’esito della stessa finalizzato all’accesso in un nuovo contesto lavorativo equivalente ad una nuova assunzione.

Di conseguenza, qualora insorgano contenziosi in merito alle selezioni per le progressioni verticali, il giudice da adire, dovrebbe essere, salvo mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali, il giudice amministrativo.

Fabio Petracci

Interpello Ministero del Lavoro n. 4/2024: ulteriori chiarimenti sulla figura del preposto

Con l’Interpello n. 4/2024 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla figura del preposto.

Occorre premettere che l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Quanto alla necessaria presenza del preposto con riferimento specifico alle attività in appalto, veniva nel dettaglio richiesto dalla Camera di Commercio di Modena:

  • se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto;
  • se in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della, che non si reca presso il cliente;
  • se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.

Il Ministero del Lavoro ribadisce quanto già rappresentato con l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 cioè che: “dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Pertanto, in considerazione della peculiarità e dell’importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività.

In effetti, proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.

Alberto Tarlao

Patente a punti nei cantieri edili in vigore dal primo ottobre, ecco il decreto attuativo

Il Decreto Legge n.19 del 2 marzo 2024, noto come “Decreto PNRR 4”  e convertito con modifiche nella Legge n° 56 del 29 Aprile 2024 che prevede tra l’altro,  che dal giorno 1 Ottobre 2024 a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili sarà richiesto di essere in possesso della “patente a punti” o “patente a crediti per la sicurezza nei cantieri“.

Di seguito, il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n.132 titolato “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.” Si tratta in sostanza delle norme applicative che permettono di conoscere le modalità pratiche per attuare nell’ambito degli appalti la patente a punti.

Procederemo ad un sommario ed essenziale esame del provvedimento.

La domanda

Notiamo in primo luogo come la domanda per il rilascio della patente in formato digitale deve essere inoltrata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, allegano la seguente documentazione:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; (autocertificazione)
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; (autocertificazione)
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; (autocerificazione)
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).

Nelle more della concessione della patente è consentito l’esercizio dell’attività, salvo diversa comunicazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Nuova domanda a seguito di revoca

Qualora la patente sia stata revocata, trascorsi dodici mesi dalla revoca, può essere inoltrata una nuova domanda.

Contenuto e accesso

La patente contiene il punteggio rilasciato al momento del rilascio ed i relativi aggiornamenti consultabili anche tramite apposito portale, eventuali provvedimenti di sospensione, eventuali altri provvedimenti.

L’Ispettorato del Lavoro, previo parere del Garante per la Protezione dei Dati, individuerà le modalità per l’accesso alle informazioni alle pubbliche amministrazioni, alle RSU – RSA ai rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, agli organismi paritetici, ed ai soggetti che intendono affidare i lavori in appalto.

Il provvedimento di sospensione. Quando è emesso

Esauriti i crediti, è emanato il provvedimento di sospensione.

La sospensione è emessa anche qualora nel cantiere sia avvenuto infortunio mortale imputabile al datore di lavoro o suo delegato.

Essa può essere irrogata anche nel caso del verificarsi di infortunio con inabilità permanente imputabile ad uno dei predetti soggetti.

La durata della sospensione mai superiore ai 12 mesi è graduata a seconda della gravità delle violazioni compiute in tema di sicurezza.

Attribuzione e quantificazione dei crediti

Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti, è stabilito che:

al momento del rilascio vengono erogati n.30 crediti, incrementabili fino al massimo di 100 crediti .

I crediti possono essere incrementati in ragione del comportamento virtuoso dell’azienda e dello svolgimento di utili attività formative.

In caso di mancanza di provvedimenti di decurtazione, per ogni biennio può essere attribuito un massimo di 20 crediti.

Il recupero dei crediti

E’ possibile anche un’attività di recupero dei crediti persi per un numero massimo sino a 15 crediti subordinato ad una valutazione di una commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Ispettorato del lavoro e dell’INAIL anche sulla base di attività formative.

Vicende societarie e punteggio

Nel caso di trasferimento, fusione di azienda, il nuovo soggetto porta con sé la situazione dei crediti del soggetto trasferito o estinto.

Fabio Petracci
Avvocato giuslavorista

 

Il WHISTLEBLOWER arriva anche in azienda. Chi è e come funziona?

Chi è il Wistleblower?

Si tratta di una figura normalmente di lavoratore dipendente, consulente, ma anche professionista o fornitore che, in rapporto di lavoro con l’azienda nota e segnala condotte illecite.

Il termine anglosassone “whistleblowing” è l’equivalente italiano di denuncia.

Sino a poco tempo fa, questa figura era presente esclusivamente nell’ambito delle amministrazioni pubbliche dove l’articolo 54 del DLGS 165/2001 vietava le azioni ritorsive contro il denunciante.

IL DLGS 24/2023 supera questo ambito di applicazione e si estende anche alle imprese in termini nuovi e più ampi.

La piena estensione riguarda così ogni impresa, con la precisazione che nelle aziende sino a 50 dipendenti sono oggetto di tutela esclusivamente le segnalazioni che riguardano la violazione di normative comunitarie.

Sino ad oggi invece, per il settore privato, operava la legge 179/2017 che imponeva alle società dotate di modelli organizzativi ex lege 231/2001 di dotarsi obbligatoriamente di canali di segnalazione di condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi della normativa.

Ora, il DLGS 24/2023 ha abrogato tali disposizioni riconoscendo un ruolo ed una protezione maggiore alle segnalazioni. Avviene così un’armonizzazione tra la normativa nazionale e quella comunitaria.

Rispetto alle norme preesistenti, che contemplavano il solo uso di canali di segnalazione interni, il decreto introduce ulteriori modalità attraverso cui il whistleblower può comunicare gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza. Il documento amplia infatti i canali a disposizione, prevedendone uno interno ed uno di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall’ANAC.

Come è strutturata la procedura per le segnalazioni interne?

Per quanto riguarda i canali di segnalazione interna gli le aziende ed i destinatari tutti della segnalazione, dovranno garantire la massima riservatezza. La gestione della segnalazione dovrà essere affidata a una persona o a un ufficio aziendale interno, autonomo e costituito da personale specificatamente formato o, in alternativa, ad un soggetto esterno equivalentemente qualificato. Nel caso di ente dotato del modello organizzativo previsto dal D. LGS. 231/2001, si richiede che il M.O.G. si occupi del canale di segnalazione.

Rimangono sempre escluse le segnalazioni concernenti i rapporti individuali di lavoro e quelle in materia di difesa e sicurezza nazionale.

Quindi il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al whistleblower un avviso di ricevimento della sua segnalazione dopo l’inoltro di quest’ultima ed entro sette giorni dalla ricezione.

E’previsto inoltre per le imprese,  un obbligo di adeguata pubblicità di un’informativa chiara ed esplicativa circa le procedure di segnalazione ed i presupposti per l’inoltro delle stesse.

La pubblicità potrà avvenire in ambito aziendale o sul sito Internet.

Per quanto invece riguarda le segnalazioni esterne attraverso il canale ANAC.

Esso è limitato e consentito nei seguenti casi:

  1. Il soggetto segnalante opera in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
  2. Il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
  3. Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Identità del segnalante

E’ tutelata con l’obbligo di segretezza, salvo diversa volontà del segnalante.

L’obbligo di segretezza viene meno nei confronti degli organi addetti a ricevere ed esaminare la segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione comporti l’avvio di un procedimento penale, la riservatezza sarà tutelata nei limiti della normativa penale.

Nel caso di avvio di procedimento disciplinare, la segretezza dovrà cedere di fronte alle esigenze di tutela dell’incolpato.

Tutela per il segnalante dalle ritorsioni

Sempre in tema, il D. LGS. 24/2023, conferma le garanzie contro ritorsioni e discriminazioni nei confronti del segnalante (dipendente pubblico o lavoratore privato che sia) e introduce un’ulteriore forma di tutela per il whistleblower, questa volta in sede processuale.

Il documento dispone infatti in capo al soggetto che abbia posto in essere tali condotte, un’inversione dell’onere probatorio, imponendogli di dimostrare che siano state attuate per ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione o alla denuncia.

Fabio Petracci
Avvocato Giuslavorista

 

CASSAZIONE – Non è valida la conciliazione in sede sindacale stipulata presso la sede aziendale.

Lo afferma la Cassazione Sezione Lavoro con la pronuncia n.10065 del 15.4.2024.

Nel caso di specie, il lavoratore e il datore di lavoro avevano sottoscritto un accordo per la riduzione stipendiale in base all’articolo 2103 del codice civile, siccome novellato dall’articolo 3 DLGS 81/2015, in sede aziendale, ripromettendosi poi di formalizzarlo nelle sedi indicate dalla legge.

L’articolo 2103 nel testo attuale richiama per la validità dello stesso la necessità che esso avvenga nelle sedi dell’articolo 2113 quarto comma o innanzi alle Commissioni di Certificazione.

L’articolo 2113 al quarto comma richiama a sua volta l’articolo 185 del codice di procedura civile riferito alla conciliazione in sede giudiziale e quindi, il riferimento va all’articolo 410 del codice di procedura con il riferimento al tentativo di conciliazione che può precedere l’avvio del contenzioso giudiziale, e quindi sempre l’articolo 2113 fa menzione dell’  412 ter del codice di procedura civile che stabilisce: “La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.”

L’articolo 412 quater prevede poi, sempre richiamato dall’articolo 2113 del codice civile l’ipotesi della procedura di conciliazione ed arbitrato nell’ambito della quale si possono formulare valide transazioni in tema di lavoro.

Il ragionamento esposto nell’ordinanza della Suprema Corte non va quindi inteso siccome ristretto esclusivamente alla censura della sede topografica per la stipula di una valida conciliazione, ma in qualche modo richiama la formazione della volontà delle parti che in quello che può essere definito un preaccordo, pur raggiungendo l’accordo transattivo nella sede aziendale, si erano riproposte di formalizzare l’accordo medesimo nelle cosiddette “sedi protette” indicate dalla legge. In nessun naso, però, ha sostenuto la Cassazione la sede aziendale può considerarsi come sede protetta.

Dunque due sono i motivi in base ai quali la Cassazione ha confermato la sentenza appellata.

Il primo è la mancata formalizzazione del preaccordo ed il secondo anche di conseguenza la mancata individuazione anche in senso letterale e materiale della sede sindacale.

Fabio Petracci

CASSAZIONE – Gli oneri di allegazione che incombono sul lavoratore che chiede un risarcimento a seguito di infortunio.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/04/2024, n. 9120.

La Cassazione ha affermato che nel caso sia evocata la responsabilità del datore di lavoro a seguito di infortunio non è necessaria da parte del lavoratore l’allegazione specifica delle norme di cautela violate, essendo sufficiente l’esposizione delle modalità di infortunio che consenta l’emergere della responsabilità datoriale.

È, comunque, necessario, afferma la Corte, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l’onere di provare l’inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel respingere la domanda di risarcimento del danno differenziale conseguente ad un infortunio verificatosi mentre il lavoratore ricorrente era intento a rifornire di gasolio il camion che, in veste di autista, gli era stato assegnato in dotazione, aveva, da un lato, ritenuto necessaria l’individuazione delle norme di prevenzione violate, e dall’altro considerato la negligenza di quest’ultimo idonea da sola ad elidere la responsabilità datoriale).

Di seguito, la motivazione della sentenza:

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  1. Con l’unico motivo del ricorso il lavoratore ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2087c.c., degli artt. 1518 del D.Lgs. n. 81 del 2008, dell’art. 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto storico decisivo.
  2. Il ricorrente ha dedotto di avere allegato, fin dal ricorso introduttivo del giudizio (che ha trascritto nelle parti essenziali a p. 8), che l’infortunio si era verificato nell’espletamento dell’attività lavorativa, presso la sede operativa della società datoriale sita in N e che, nell’effettuare il rifornimento di gasolio al camion in dotazione presso il distributore ivi collocato, era caduto a terra a causa dell’intralcio costituito dal tubo di erogazione sprovvisto di sistema di sicurezza. Ha aggiunto che tale dinamica era riportata nella denuncia di infortunio (riprodotta nel corpo del ricorso e localizzata – doc. 6 allegato al ricorso di primo grado) trasmessa dalla società all’Inail, che aveva riconosciuto e indennizzato l’infortunio. Ha affermato di avere, fin dal ricorso introduttivo del giudizio (v pp. 11-12 del ricorso in cassazione), argomentato sulla nocività del luogo di lavoro e, precisamente, sul fatto che “il tubo andava a cadere su una piattabanda posizionata in maniera irregolare al di sotto del distributore e per l’intera estensione dello stesso, creando una sporgenza da uno dei due lati (cfr. rilievi fotografici allegati). La collocazione della piattabanda determinava un dislivello tra la superficie di calpestio e il distributore, atteso che la stessa fuoriusciva da uno dei due lati dell’erogatore, creando una sporgenza.. L’incidente poteva essere evitato modificando lo stato dei luoghi ovvero apponendo delle apposite barriere protettive eliminando il dislivello…nonché adottando un sistema di riavvolgimento automatico della pompa…L’incidente …è da attribuirsi alla esclusiva responsabilità del datore di lavoro…per non avere apprestato le opportune misure di sicurezza nell’area di sosta dove è ubicato il serbatoio del gasolio per consentire il rifornimento dei mezzi”.
  3. Il ricorso è fondato.
  4. L’art. 2087c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione e di sicurezza nel rapporto di lavoro, impone all’imprenditore di adottare tutte le misure e le cautele atte a preservare l’integrità psicofisica dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei luoghi di lavoro e, in generale, della realtà aziendale. L’obbligo di sicurezza imposto dall’art. 2087c.c. si inserisce nella struttura del rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro ed è fonte di responsabilità contrattuale.
  5. La formulazione della norma in esame, attraverso l’espresso riferimento alle “misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, correla l’obbligo di protezione alle concrete e indefinite situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto e in tal modo impone al datore di lavoro l’adozione non solo delle misure cd. nominate ma anche di tutte quelle che, seppure non tipizzate, siano richieste dalle conoscenze tecniche e dall’esperienza riferite ad un determinato momento storico.
  6. Le caratteristiche dell’obbligo di sicurezza, come appena delineate, si riflettono sul contenuto degli oneri di allegazione e prova che gravano sul creditore dell’obbligo medesimo, il lavoratore. Questi, ove agisca verso il datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio, ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218c.c. (Cass. n. 10319 del 2017n. 14467 del 2017n. 34 del 2016n. 16003 del 2007).
  7. Sulla allegazione del “fatto costituente inadempimento” occorre, tuttavia, svolgere alcune precisazioni, partendo dalla premessa che “l’inadempimento esprime la qualificazione giuridica di una determinata condotta, commissiva o omissiva, adottata in violazione di un obbligo preesistente, (e ciò) comporta che la relativa allegazione debba modularsi in relazione alle caratteristiche ed al contenuto di tale obbligo” (v. Cass. n. 29909 del 2021, in motivazione, p. 6 par. 5.8., e precedenti ivi richiamati).
  8. Posto che l’art. 2087c.c. pone un generale obbligo di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l’onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l’individuazione delle specifiche “norme di cautela violate”, come preteso dalla Corte di merito, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza. È, invece, necessario, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l’onere di provare l’inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti.
  9. In altri termini, l’identificazione dell’inadempimento, quale componente dell’onere di allegazione del lavoratore, “deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l’esposizione al pericolo” (v. Cass. n. 29909 del 2021cit., in motivazione, con cui è stata cassata la pronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno, in quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissive necessarie a configurare l’inadempimento datoriale, pur rilevando come tale “deficit” discendesse dalla stessa dinamica dell’infortunio che aveva visto il dipendente, macchinista di Trenitalia Spa, colpito all’occhio da schegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era in attesa di prendere la guida di un treno sul marciapiede di un binario).
  10. Nella fattispecie oggetto di causa, il lavoratore nel ricorso introduttivo della lite ha descritto lo stato dei luoghi aziendali, esattamente del distributore ove egli doveva fare rifornimento per il veicolo in dotazione, sottolineando l’esistenza di un dislivello tra il piano di calpestio e il distributore e la assenza di barriere protettive e di sistemi di riavvolgimento automatico della pompa, condizioni tali da rendere concreto il pericolo di caduta nell’esecuzione delle operazioni di rifornimento (v. ricorso per cassazione p. 11-12 in cui sono trascritti brani del ricorso introduttivo di primo grado).
  11. Occorre, ancora e sotto diverso profilo, considerare che, in materia di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell’abnormità, dell’imprevedibilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano simili caratteristiche nella condotta del lavoratore, l’imprenditore è integralmente responsabile dell’infortunio che sia conseguenza dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell’obbligo di sicurezza integra l’unico fattore causale dell’evento, non rilevando in alcun grado l’eventuale concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l’incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (Cass. n. 27127 del 2013n. 798 del 2017n. 16026 del 2018);
  12. La Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione dei principi finora richiamati, sia quanto al contenuto dell’onere di allegazione e prova del lavoratore, avendo ritenuto necessaria l’individuazione delle norme di prevenzione violate, e sia nella valutazione della eventuale negligenza di quest’ultimo, avendo considerato la stessa idonea da sola ad elidere la responsabilità datoriale.
  13. Per tali ragioni, accolto il ricorso, deve cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie conformandosi ai principi di diritto sopra richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2024

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2024

SENTENZA – E’ un agente di commercio l’influencer operante on line a favore di società di produzione.

Lo afferma il Tribunale di Roma con la sentenza del 4.3.2024. n.2615

Influencer ed inquadramento legale e contrattuale

La progressiva diffusione dell’informatica ha via via scardinato le usuali modalità di lavoro, creando nuovi modi di lavorare e nuove professionalità non sempre facilmente inquadrabili nelle usuali categorie professionali e legali.

Dopo i “riders” è il momento degli influencer.

Il termine “Influencer” è ormai ricorrente nel linguaggio comune ed in un mondo dominato dalla presenza dei “media”.

Altrettanto interesse non ha ad oggi destato la figura professionale questi soggetti sotto l’aspetto giuridico.

Per Influencer deve intendersi una figura in grado di influenzare in senso positivo i potenziali clienti di un prodotto o servizio semplicemente parlandone o raccomandandolo.

Normalmente questi soggetti operano nell’ambito dei “Social Media” e pertanto sono anche definiti Web Influencer o Social Influencer.

Segno tangibile dell’evoluzione di queste figure professionali è stata pure la costituzione ai sensi sella legge 4/2013 dell’associazione Assoinfluencer nata per tutelare gli interessi della categoria professionale.

Nel caso che ci interessa, ENASARCO Ente Previdenziale degli Agenti di Commercio imponeva l’iscrizione alla Cassa degli agenti di commercio ad alcuni soggetti ingaggiati quali influencer tramite i canali social per promuovere i prodotti di una società che svolgeva attività di vendita on line di integratori alimentari.

L’attività di pubblicizzazione avveniva sia tramite la pubblicizzazione dei prodotti che attraverso la presenza di appositi link e codici di sconto atti a consentire ai followers l’accesso alla piattaforma e – commerce della società.

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma con sentenza n.2615 del 4 marzo 2024 ravvisava nell’attività di questi “ Influencer” i tratti caratteristici del contratto di agenzia come individuato dall’articolo 1742 del codice civile.

Giova ricordare che questa disposizione di legge fornisce la nozione del rapporto di lavoro dell’agente di commercio nei seguenti termini:

“Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata

Dunque, elementi costitutivi sono l’incarico con il suo nesso di causalità con l’attività posta in essere dall’agente, la sua stabilità, una zona determinata.

Di fronte alla necessaria sussistenza di questi requisiti, il Tribunale ha ritenuto non dirimente la sussistenza di una zona geografica dove circoscrivere l’incarico, accogliendo una nozione evolutiva di “zona determinata” identificabile anche con una “ porzione di mercato” come nel caso di specie la comunità dei followers.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 4

Il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all’udienza del 4.3.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 38445/2022

TRA

(…) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore (…) elettivamente domiciliata in Milano, (…) presso lo studio degli Avv.ti (…) che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso

RICORRENTE

E

(…), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. (…) elettivamente domiciliata in Roma, Roma, (…) presso lo studio dell’Avv. (…) che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione

CONVENUTA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato telematicamente il 6.12.2022 ed iscritto a ruolo il 7.12.2022 la società ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che (…) è un’impresa commerciale che svolge l’attività di vendita online, iniziando la sua attività produttiva con la vendita di integratori alimentari arrivando poi nel corso del tempo a ideare, studiare e mettere a punto prodotti con marchio proprio, pubblicizzati attraverso l’attività di propaganda e informazione svolta da sportivi, da persone legate al mondo dello sport a vario titolo e da consulenti per le analisi di mercato; che con verbale di accertamento dell’11.7.2022 l’ispettore di vigilanza della (…) ha ritenuto dimostrata la sussistenza di rapporti contrattuali riconducibili alla previsione di cui all’art. 1742 c.c. intercorsi tra (…) e le persone, ivi nominate, ad essa legate da rapporti contrattuali di varia natura (influencer, consulenti di mercato e consulenti per la ricerca), dichiarando come dovuto il pagamento dell’importo complessivo di Euro 70.264,95 di cui Euro 53.991,23 per contributi F.P., Euro 6.624,19 per F.I., Euro 7.899,53 per sanzioni ex art. 34 del Regolamento delle Attività Istituzionali ed Euro 1.750,00 per sanzioni ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali per omessa iscrizione o comunicazione cessazione; che avverso tale verbale di accertamento ispettivo la ricorrente ha proposto ricorso all’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, Comitato per i Rapporti di Lavoro, il quale con Provv. del 15 novembre 2022 ha confermato quanto accertato in sede ispettiva; che mancano i presupposti giuridici per inquadrare gli influencer quali agenti di commercio; che il contratto di “influencer marketing” è considerato da alcuni commentatori come un contratto atipico mentre da altri è qualificato come contratto riconducibile allo schema tipico del contratto d’opera intellettuale; che con l’affermarsi di Internet, il termine influencer ha cominciato a essere usato per indicare colui che, avendo un ampio seguito di pubblico, è in grado di raggiungere con i suoi messaggi un numero potenzialmente sempre più alto di individui, creando i presupposti per la diffusione su larga scala dei suoi messaggi principalmente attraverso il passaparola; che si tratta solitamente di individui che posseggono un grado di conoscenza elevato relativamente ad alcuni prodotti o che comunque li utilizzano abitualmente, tanto che le loro opinioni arrivano a influenzare quelle degli altri consumatori orientandone le scelte d’acquisto; che proprio per il ruolo determinante che gli influencer svolgono all’interno delle dinamiche comunicative, essi vengono spesso contattati dalle aziende per pubblicizzarne prodotti o brand che rientrano nella loro sfera di influenza e si parla a tal proposito di influencer marketing; che il compito dell ‘influencer, infatti, è influenzare la propria community di followers sui diversi social network (come Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn…); che gli influencer ricoprono differenti figure presenti nel mondo della comunicazione social: sono blogger, videomaker, fotografi, content creators, You Tubers. Instagrammers che postano con regolarità dei contenuti di qualità sui loro canali preferiti (siti web, sodai media, blog…) e interagiscano via chat, post, tweet con utenti e followers interessati ai temi e agli argomenti di cui si occupano; che secondo l’articolo 1742 cod. civ.: “Coi contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”; che affinché esista un rapporto di agenzia occorre quindi che l’agente assuma l’obbligazione di attivarsi in modo stabile per promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente e che ciò avvenga con riferimento ad una zona o a una tipologia definita di potenziale clientela; che prima ed essenziale caratteristica del contratto di agenzia è quindi l’assunzione di una obbligazione giuridica avente ad oggetto la realizzazione a favore del preponente di un’attività stabilmente esercitata mirata a convincere possibili partners negoziali ubicati in una definita area geografica a concludere contratti con il preponente; che gli agenti di commercio, come loro peculiare attività, raccolgono proposte contrattuali (gli “ordini” o “commissioni”) che mentre per l’agente di commercio la non occasionalità della prestazione è riconducibile all’esistenza di un preciso obbligo giuridico la cui inosservanza è qualificabile come inadempimento con tutte le conseguenze che pei’ lui ne derivano, per l’influencer la non occasionalità della prestazione deriva da una sua libera scelta e da una pura e semplice convenienza economica in assenza di alcun espresso obbligo contrattuale; che erroneamente, quindi, il requisito della stabilità dell’incarico è stata dedotta dall’Ente dal mero dato cronologico della regolarità della fatturazione e dalla cadenza regolare dell’emissione delle fatture, atteso che né l’influencer, né la ricorrente hanno inteso dare al loro rapporto un carattere stabile ed esclusivo; che gli influencer che hanno svolto la loro attività per la ricorrente non hanno assunto alcun stabile obbligo di promuovere la conclusione di contratti mancando ogni rapporto diretto col potenziale cliente finale dal momento che, la loro attività retribuita si svolge utilizzando piattaforme social sul web tipo Instagram, Linkedin o Facebook sulle quali volontariamente e liberamente pubblicano contenuti (tipo post o stories) nei (quali è anche inserito un codice sconto che il follower dell’influencer può presentare al negoziante al momento dell’acquisto del prodotto o quando acquista tramite gli on line stores;che mentre nel contratto di agenzia l’agente si obbliga a realizzare stabilmente, quindi, non sulla base della propria libera iniziativa personale lo svolgimento dell ‘attività promozionale ma in virtù di un preciso obbligo giuridico, nei rapporti con gli influencer sono le imprese stesse che, cercando di associare i propri prodotti o servizi alla notorietà ed al successo degli stessi, sperano di incrementare le loro vendite beneficiando della loro notorietà e delle loro capacita di creare community di followers; che per gli agenti il successo e il guadagno consistono nell’abilità a ottenere ordini, nel creare un portafoglio clienti e nel fidelizzarli al prodotto o al servizio proposto, mentre il successo degli influencer consiste in caratteristiche personali, che preesistano e sono autonome rispetto a specifici requisiti professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio; che agli influencer non è affidata una zona e/o un segmento commerciale e/o una lista clienti; che ciascuno degli influencer ha già un proprio seguito preesistente al contratto, coltivato a prescindere dai rapporti instaurati con una o più imprese; che le caratteristiche dei rapporti oggetto dell’accertamento rilevate dall’Ispettore quali elementi peculiari del contratto di agenzia quali la non occasionalità e la retribuzione con provvigioni non possono essere considerati come indici univoci dell’esistenza di un rapporto di agenzia, essendo rinvenibili in altri tipi di rapporti contrattuali, anche nei rapporti di lavoro subordinato, nelle collaborazioni disciplinate dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015, nelle collaborazioni coordinate e continuative richiamate dall’art. 409 n. 3 c.p.c.; di non opporsi a quanto accertato in sede ispettiva con riferimento ai signori (…) come già dichiarato nel ricorso proposto in via amministrativa; che il sig. (…) non è un agente e nemmeno un procacciatore, è un culturista, un body builder professionista, di fama internazionale, oltre che un allenatore certificato in tali discipline sportive, come dimostrato dalle sue pagine social; che il sig. (…) ha avviato (…) una piattaforma digitale che consente agli sportivi professionisti (e non), praticanti la disciplina del culturismo, di seguire un programma di allenamento dopo aver sottoscrìtto un abbonamento online; che, come si evince dal sito (https: (…)) il sig. (…) pubblica con costanza video di allenamenti (accessibili con la sottoscrizione dell’abbonamento) nei quali mostra di volta in volta esercizi da svolgere, tecniche di allenamento e consigli per i praticanti del culturismo; che il sig. (…) è altresì autore di libri e pubblicazioni sulle tematiche alle quali si dedica; che da tali dati di fatto emerge che il molo di influencer evolto per (…) non è mai stata la sua attività principale e che, anzi, tale attività è sempre stata meramente accessoria e occasionale rispetto alle altre; che il sig. (…) non risiede nemmeno in Italia, ma nel Regno Unito; che con decorrenza dal 1 gennaio 2020 il sig. (…) e (…) tramite contratto di influencer disciplinavano l’attività di influencer che il sig. (…) avrebbe esercitato a favore dei prodotti (…) sulle proprie pagine social media (e.g. Instagram, Facebook) e sui propri siti web; che con il contratto sottoscritto con la ricorrente il sig. (…) non assumeva alcuna obbligazione tipicamente definita; che il contratto non solo non prevede un obbligo del sig. (…) di promuovere contratti di vendita, ma nemmeno gli impone di attivarsi per essere adempiente alle previsioni contrattuali: laddove nulla avesse fatto, nessun in adempimento gli si sarebbe potuto contestare oltre al rilievo che non avrebbe percepito alcun compenso; che il contratto si premurava (fi regolare il compenso che sarebbe spettato al sig. (…) ove questi avesse favorito la vendita dei prodotti di tramite la propria notorietà e la propria posizione; che la pubblicazione di contenuti sul web, non c’entra nulla con la promozione della conclusione di contratti; che un po’ più suggestivo è il compenso in misura percentuale, che potrebbe far venire in mente i compensi provvigionali di solito corrisposti agli agenti; che nel caso del sig. (…) tuttavia, tale compenso non era collegato ad una attività volta a promuovere contratti, esercitata nei confronti di potenziali clienti in quanto questi non conosceva tantomeno svolgeva alcuna attività promozionale diretta con gli utenti di tale codice promozionale, né aveva mai avuto interazioni con alcuno di essi, per indurli a concludere contratti; che il codice valeva a correlare la sfera di “influenza” del sig. (…) ai benefici commerciali riscontrati da (…) che l’attività viene svolta dal sig. (…) a mezzo di piattaforme digitali, verso una platea di destinatari indefinita, e quindi non si tratta di una “zona determinata”, elemento essenziale e naturale tipico dei genuini contratti di agenzia; che l’influencer si rivolge ad una serie di soggetti (“follower”) che possano geograficamente trovarsi in qualsiasi parte d’Italia e del mondo e il contratto non circoscrive la zona a cui si riferisce; che il sig. (…) ha un numero elevato di follower, pari alla data odierna su Instagram a circa 30.000; che non sussiste esclusiva nel rapporto tra (…) e gli influencer; che il sig. (…) poteva, infatti, svolgere la stessa attività anche a favore di altri prodotti; che il sig. (…) non aveva alcun obbligo nei confronti di (…) di seguirne le istruzioni relative a politiche di mercato e strategie commerciali, così come previsto dall’articolo 1746 cod. civ. (l’agente deve “adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra in formazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari”); che il contratto prevede termini di recesso in contrasto con la disciplina inderogabile, in materia di agenzia dall’art. 1750 cod. civ,; che l’articolo 7.1 del contratto recita che quest’ultimo: “potrà essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso di 15 giorni, da comunicarsi mediante e-mail.”; che i compensi a percentuale non sono solo provvigioni (le percentuali denotano anche i compensi da mediazione, le commissioni, le royalties e innumerevoli collaborazioni commerciali), né le provvigioni sono tipiche solo dell’agenzia (vengono corrisposte anche ai procacciatori e ai lavoratori dipendenti); che i compensi corrisposti non consistevano solo in compensi in percentuale ma anche in compensi fissi erogati per i contenuti pubblicati sui suoi canali web valutati positivamente da (…) per i propri scopi commerciali; che essendo il Sig. (…) residente nel Regno Unito e ivi svolgendo la propria attività, (…) non avrebbe alcuna potestà impositiva nei confronti delle attività del medesimo, attività regolate esclusivamente dalle disposizioni di diritto inglese; che il sig. (…) non è un agente e nemmeno un procacciatore, è un atleta, un culturista, un body builder professionista, allenatore online e titolare di una palestra, oltre che un allenatore certificato in tali discipline sportive, come si evince dalle sue pagine social; che anche nel caso del sig. (…) il ruolo di influencer svolto per (…) non è mai stata l’attività principale, ma meramente accessoria e occasionale rispetto alle altre; che con decorrenza dal 1 febbraio 2020 il sig. (…) e (…) tramite contratto di influencer disciplinavano l’attività di influencer che il sig. (…) avrebbe esercitato a favore dei prodotti (…) sulle proprie pagine social media (e.g. Instagram, Facebook); che anche per il sig. (…) ed il contratto di influencer da questi concluso con (…) valgono 1 e medesime considerazioni già svolte per il sig. (…) e il contratto tra il medesimo e (…) (le cui clausole sono pressoché sovrapponibili); che il contratto non prevede alcun obbligo per l’influencer di promuovere contratti di vendita e non gli impone di attivarsi per essere adempiente alle previsioni contrattuali prevedendo delle conseguenze per il suo mancato rispetto; che l’attivita del sig. (…) è sempre stata svolta in totale indipendenza e autonomia ed il contratto non prevede alcun vincolo di stabilità; che la fatturazione non dimostra una stabile obbligazione da lui assunta ma una liquidazione dei compensi su base mensile che è un mero dato contabile e amministrativo che nulla dimostra circa la sussistenza del requisito dell’obbligo giuridico di fornire una stabile attività promozionale; che l’attività del sig.(…) è stata svolta a mezzo di piattaforme digitali con una platea di destinatari indefinita e non qualificabile come “zona determinata”, elemento essenziale dei contratti di agenzia; che il sig. (…) i rivolgeva, infatti aduna serie indeterminata di possibili lettori, in primis ai suoi follower (almeno 6.124, come si evince dalla pagina Instagram del sig. (…) dislocati in ogni parte d’Italia e del mondo; che il contratto non circoscrive una precisa zona di riferimento; che anche il sig. (…) come gli altri influencer, non aveva alcun obbligo di seguire alcuna istruzione di (…) ai sensi dell’articolo 1746 Cod. civiche il sig. (…) poteva svolgere la stessa attività anche a favore di altri prodotti mentre gli acquirenti dei prodotti (…) potevano essere raggiunti dalla notorietà di altri influencer della stessa (…) che anche il suo contratto, come anche gli altri, prevedeva termini di recesso in contrasto con la disciplina in derogabile in materia di agenzia dall’art. 1750 cod. civ.: che il sig. (…) non è un agente e nemmeno un procacciatore, è un influencer di professione, che ha fondato vari siti promozionali per la sua città; che anche nel caso del sig. (…) il ruolo di influencer svolto per (…) non è mai stata l’attività principale, ma meramente accessoria e occasionale rispetto alle altre, come si evince dalle sue pagine social; che con decorrenza dal 1 febbraio 2020 il sig. (…) e (…) tramite contratto di influencer disciplinavano l’attività di influencer che il sig. (…) avrebbe esercitato a favore dei prodotti (…) sulle proprie pagine social media (e.g. Instagram, Facebook); che anche per il sig. (…) ed il Contratto di influencer da questi concluso con (…) valgono le medesime considerazioni già svolte per i signori (…) e (…) in quanti (…) ha identico contenuto; che il sig.(…) nato in I., ha una partita IVA come consulente, insegnante designer e architetto con iscrizione alia Gestione Separata INPS, non ha mai svolto l’attività né di influencer, né di agente, né di procacciatore d’affari per (…) ed il pagamento del conispettivo era commisurato solamente al tipo di attività di consulenza svolta con (…) dal 2019; che il sig. (…) sia della sua conoscenza dei mercati medio-orientali sia per la storia personale, che per la familiarità con la lingua e la cultura d’origine, ha stipulato con la società un accordo per lo studio dei mercati in questione; che il sig. (…) non ha mai avuto alcun potere di negoziare accordi, promuovere contratti e sottoscriverli per conto di (…) ma si limitava ad affiancare ed assistere la società nei rapporti con i clienti, nei mercati di riferimento; che il contratto con (…) dal 2019 al 2020, che rimanda purtroppo alia forma del contratto di agenzia, è stato usato erroneamente dalla società, che ha adottato un fac-simile scaricato da internet, ne ha cambiato il titolo e l’ha adattato; che tuttavia quanto in esso riportato non coincide con l’effettiva prestazione di consulenza che è sempre stata retribuita secondo un fisso mensile, senza alcun riferimento a una percentuale riferibile ad attività promozionali di alcun tipo; che infatti, il sig. (…) non ha mai potuto concludere o promuovere contratti di vendita e inoltre i primi due anni di rapporto sono stati puramente di analisi e studio di mercato, tanto che poi, con la scadenza del contratto a luglio 2020, l’azienda ha scelto di continuare la collaborazione proseguendo con l’effettiva attività svolta dal sig. (…) sempre come consulente di mercato; che il dott. (…) è un preparatore atletico e professionista del settore farmaceutico e nutraceutico che dall’anno 2015 collabora quale consulente di (…) come responsabile della Ricerca e Sviluppo dei prodotti (…) per cui partecipa fattivamente all’analisi degli studi per migliorare le proprietà dei singoli prodotti e per testarne efficacia e sicurezza; che è imo studioso della materia, come dimostrato dagli articoli pubblicati, sin dall’inizio della collaborazione sul blog ” (…); che il sig. (…) non ha mai svolto l’attività di influencer, di agente o di procacciatore d’affari per (…) ed il pagamento del corrispettivo è sempre stato commisurato all’attività (fi consulenza svolta e pagato sotto forma di compenso fisso annuo; che l’ispettore ha qualificato la posizione del sig. (…) come agente di commercio per gli anni 2017 e 2018 in quanto nel corso del primo periodo di collaborazione con (…) erroneamente, lo stesso ha mantenuto in alcune fatture l’indicazione della contribuzione (…) legata a una sua precedente e concomitante attività di informatore farmaceutico con altre aziende non riconducibili alla ricorrente per la quale non ha mai esercitato alcuna attività promozionale riconducibile a un contratto di agenzia; che il signor (…) ha infatti sempre esercitato per conto di (…) solo l’attività di ricerca e sviluppo retribuita con un compenso fisso; che in data 3.1.2022 il sig. (…) è stato assunto a tempo indeterminato; che l’Ispettore ha quantificato importi asseritamente dovuti da (…) ad (…) a titolo di contributi al F.I.; che tali importi non sono dovuti perché i rapporti sottostanti non sono rapporti di agenzia; che quand’anche si dovesse ipotizzare che si trattasse di contratti agenzia, il F.I. non sarebbe comunque dovuto perché (…) non è iscritta ad alcuna delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato gli accordi economici coll citi vi dai quali deriva l’obbligo di versare il F.I. (…) e le altre indennità dovute all’agente successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia; che dal momento che il verbale è stato notificato in data 11.7.2022, tutte le pretese di contributi antecedenti al 10.7.2017 sono prescritte; che del pari i versamenti pretesi (…) a titolo di F.I. sono ormai prescritti, per quanto attiene al periodo fino al 10.7.2017, ai sensi dell’art. 2948 cod. civ..

Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “IN VIA PRINCIPALE Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, annullare il verbale di accertamento ispettivo in data 11 luglio 2022 a carico della ricorrente (…) s.p.a. eseguito dall’ufficio (…) di Brescia (n. Registro Carico BS4441/2009), notificato all’odierna ricorrente in pari data per le causati di cui in narrativa relativamente a quanto accertato relativamente ai sigg. (…) dichiarando non dovute le somme di competenza per ciascuno a titolo di Contributi F.P., F.I., Sanzioni ex art. 34 del Regolamento delle Attività Istituzionali (…) per evasione contributiva e sanzioni ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali (…) per omessa iscrizione o comunicazione di cessazione. IN OGNI CASO 1) Dichiarare l’intervenuta prescrizione di ogni somma dovuta a titolo di contributi e sanzioni maturata in data antecedente al 10 luglio 2017; 2) Dichiarare non dovuto quanto accertato a titolo di F.I.. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge “.

Si costituiva in giudizio la (…) depositando memoria difensiva telematica ed allegato fascicolo chiedendo di volere.-” nel merito, rigettare, in accoglimento dei motivi esposti nel presente atto, il ricorso proposto dalla (…) S.p.A. (C.F. (…) in quanto infondato in fatto ed in diritto, inammissibile e, comunque, non provato; – sempre nei merito, in via riconvenzionale ed in accoglimento dei motivi esposti nel presente atto: 1) accertare e dichiarare che i rapporti intercorsi tra (…) S.p.A. ed i soggetti indicati nelle distinte allegate al foglio n.(…), pag. da 1 a 6, del verbale conclusivo di accertamento ispettivo dell ‘11.07.2022, con la sola esclusione del signor (…) nei periodi e per gli importi indicati nello stesso verbale ispettivo debbano ricondursi a quello di agenzia di cui all’art. 1742 e ss. del cod. civ. e, pertanto, da sottoporre, a contribuzione previdenziale (…) 2) accertare la piena legittimità e correttezza del verbale conclusivo di accertamento ispettivo della (…) dell ‘11.07.2022; 3) condannare, per l’effetto di quanto accertato, la (…) S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della (…) della somma complessiva di Euro 90.590,69 (novantamilacinquecentonovanta/69), o della diversa maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, di cui Euro 52.820,69 (cinquantaduemilaottocentoventi/69) a titolo di contributi omessi al F.P., Euro 28.185,38 (ventottomilacentottantacinque/38) a titolo di sanzioni ex art. 34 (evasione contributiva), comma 1, del Regolamento delle Attività Istituzionali della (…) Euro 1.341,66 (milletrecentoquarantuno/66) a titolo di interessi di mora ex art. 37 del Regolamento delle Attività Istituzionali della (…) sanzioni ed interessi di mora calcolati sui contributi omessi al F.P. alla data del 14 febbraio 2023; Euro 1500,00 (millecinquecento/00) per sanzione ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione (…) Euro. 6.624,19 (seimilaseicentoventiquattro/19) a titolo di omessi versamenti al F.I.; Euro 118,77 (centodiciotto/77) a titolo di interessi di mora calcolati alla data del 14 febbraio 2023 sulle somme omesse a titolo di F.I.; il tutto oltre ulteriori sanzioni ed interessi di mora a far data dal 15 febbraio 2023, o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia, fino al saldo effettivo. – In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.

In particolare la (…) deduceva: che la (…) è un’impresa commerciale che svolge l’attività di vendita on line e quindi il suo mercato è costituito pressoché esclusivamente dagli utenti raggiungibili nel mondo Web; che la promozione delle sue vendite deve avvenire e dì fatto avviene necessariamente nel mondo Web attraverso collaborazioni con due figure: i testimonial e gli influencer; che il testimonial non è un agente, in quanto si limita a consentire di associare la sua immagine ad un certo brand, ricevendo, per questo, un compenso fisso; che invece l’influencer, come accertato dall’Ispettore, svolge una vera e propria attività promozionale di vendita, e il compenso riconosciuto è detenninato dagli ordini direttamente procurati e andati a buon fine dal collaboratore; che inoltre l’influencer può concedere di fatto sconti al cliente attraverso il codice sconto che permette uno sconto sui prezzi di listino; che tale attività è riconducibile alla fattispecie civilistica prevista dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile; che il primo comma dell’art. 1742 c.c. prevede che “col contratto di agenzia una parte, assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”; che per costante giurisprudenza la previsione di una zona non è elemento essenziale, essendo unicamente un elemento a tutela dell’agente, cui le parti possono derogare pattiziamente senza che la sua eventuale mancanza determini il venir meno della causa economico – sociale del contratto; che circa i “modi” attraverso i quali “l’incarico di promuovere… la conclusione di contratti..” può essere espletata, la Cassazione chiarisce che la promozione può avvenire “in qualunque forma” (Cass. n. 20453 dei 2018); che nei contratti stipulati dalla ricorrente il collaboratore è espressamente qualificato “influencer”, e stipula il contratto in tale dichiarata qualità e, cioè, quale soggetto che ha il potere di influenzare le decisioni di acquisto dei cosiddetti followers a causa della sua autorità, conoscenza, posizione o rapporto con il suo pubblico; che in sostanza, con il contratto di influencer la Società mandante persegue lo scopo di far diventare propri clienti i followers dell’inflencer, con la necessaria collaborazione di quest’ultimo; che complesso delle clausole contrattuali emerge che l’attività di promozione commerciale viene svolta dall’influencer attraverso i medesimi social media con i quali ha acquisito la sua popolarità e ciò rientra nei “modi indeterminati” attraverso i quali quell’attività può essere svolta; che infatti, lo scopo di tale attività di proni ozi one è dichiaratamente quello di “procurare direttamente ogni singolo ordine” dei prodotti della (…) e tale nesso viene enfatizzato dalla previsione che l’influencer viene compensato per tutti gli ordini “andati a buon fine”, rimanendo irrilevante il “modo” attraverso il quale l’influencer induca i suoi followers all’acquisto; che nei contratti stipulati la finalità è quella di vendere i prodotti promossi direttamente ai followers dell’influencer; ed è a questo fine che all’influencer è associato un codice di sconto personalizzato, raggiungibile unicamente attraverso le sue pagine social; che così ogni volta che un acquisto avviene attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come “direttamente procurato” dall’influencer; che a nulla vale che poi quel codice sconto, possa attraverso il passaparola essere usato anche da persone diverse dai followers, in quanto si tratta comunque di un effetto riflesso dell’attività di promozione; che fermo che la “zona” non deve essere necessariamente geografica, ma può essere rappresentata anche da un determinato segmento di mercato, nel caso dell’influencer la “zona” è determinata dal perimetro entro il quale è inscritta la popolazione di followers che acquistano i prodotti della (…) mediante il suo codice sconto; che risulta irrilevante che l’influencer non sia destinatario di particolari direttive ed istruzioni, o che non possa/ debba instaurare specifiche trattative sui prezzi e sugli sconti, atteso che questo particolare tipo di mercato, nel mondo web, è altamente standardizzato, in quanto l’acquisto si effettua con un click e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte; che, stabilito che l’attività dell’influencer è di promozione delle vendite ai sensi e per gli effetti dell’art. 1742 cod. civ., deve ritenersi sussistente anche il requisito dell’obbligo stabile di effettuare l’attività di promozione, onde distinguere l’attività di agente da quella di mero procacciatore; che infatti è irrilevante che il contratto preveda che “l’influencer svolgerà la propria attività in piena indipendenza ed autonomia”, in quanto indipendenza ed autonomia sono caratteristiche tipiche anche dell’agente; che la previsione che l’influencer agirà “senza alcun obbligo di attività minima ne obbligo di risultati minimi” significa solo che non è tenuto ad attività ulteriori e diverse rispetto a quella di promuovere i prodotti pubblicizzandoli sulle proprie pagine social; che il vincolo di stabilità è sufficientemente provato, non solo dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ma anche dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari; che risulta irrilevante che il contratto possa essere risolto con un ridotto termine di preavviso, in quanto quel che rileva è che il contratto viene stipulato a tempo indeterminato, e quindi nella prospettiva di una coliaborazione stabile; che le predette pattuizioni rendono chiara la previsione, nel programma delineato dalle parti all’inizio del rapporto, di un significativo impegno di stabilità e continuità, caratteristica tipica di un contratto di agenzia; che la durata del rapporto commerciale tra il soggetto esaminato e la società ricorrente integra il requisito della stabilità tipico dell’agente ed esclude al contempo l’occasionalià dell’attività espletata; che ciò che rileva ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione presso la (…) e del versamento dei relativi contributi è esclusivamente il fatto che il soggetto svolga l’attività ex artt. 1742 e 1752 c.c.; che l’obbligo contributivo si fonda sull’art. 5 della L. n. 12 del 1973 che prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione al (…) di “tutti gli agenti e rappresentanti di commercio”, a prescindere dall’iscrizione o meno ad un ruolo o ad un albo professionale e tale obbligo sorge per il solo fatto di svolgere l’attività di agente; che, con riferimento alla posizione di (…) la previsione di un compenso fisso per ogni contenuto promozionale pubblicato sul web conferma la natura sostanzialmente agenziale del rapporto, in quanto in tal modo è dimostrato che il signor (…) one va in essere concrete e specifiche attività promozionali, pubblicando materiali destinati ai propri follower onde indurii agli acquisti; che la stabilità, inizialmente programmata, è confermata dalla continuità e regolarità delle fatture; che la circostanza che l’attività di influencer non sarebbe prevalente è in dimostrata ed irrilevante; che la circostanza che il signor (…) risiederebbe in Inghilterra è smentita, sino a tutto il dicembre 2020, dalla fatturazione nella quale egli dichiarava la residenza italiana; che il fatto che, dal 2021, abbia iniziato ad emettere fatture nelle quali dichiarava una residenza fiscale inglese non ha alcun valore probatorio nei confronti di terzi, specie nei confronti di un ente previdenziale italiano, anche alla luce della visura camerale effettuata alla data del 10.02.2023 sulla sua società, dalla quale emerge che egli risulta tutt’ora avere domicilio in Roma; che in ogni caso, ai sensi del citato art. 5 della L. n. 12 del 1973, “sono altresì obbligatoriamente iscritti (…) gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani”; che, con riferimento alia posizione di (…) nessuna eccezione specifica viene formulata, se non che, non essendoci esclusività, egli poteva svolgere la stessa attività di influencer anche a favore di altri prodotti; che la circostanza che l’attività di influencer non sarebbe prevalente è priva di ogni riscontro probatorio, in quanto non costituisce prova alcuna la stampa di una pagina web contenente dichiarazioni dell’interessato sulle proprie attività; che tale affermazione è inoltre contraddetta dal fatto che il signor (…) nell’emissione delle fatture alla (…) dichiara di applicare il regime forfettario, in quanto titolare di un complessivo reddito “per attività d’impresa, arti o professioni” (art. 1, comma 54, della L. n. 190 del 2014) inferiore ad Euro. 85.000 annui; che la circostanza che il signor (…) svolga l’attività di influencer marketing anche per altre aziende conferma la professionalità di tale attività, mentre l’assenza di esclusiva è un elemento tipico del nuovo mondo commerciale che si muove sul web e non rileva al line di escludere la sussistenza di un rapporto di agenzia; che la stabilità, inizialmente programmata, è confermata dalla continuità e regolarità delle fatture; che, quanto alla posizione di (…) valgono le considerazioni già svolte, tanto più che anche il signor (…) applica il regime forfettario, onde anch’egli dichiara di avere redditi complessivi per attività d’impresa, arti e professioni al di sotto di determinate soglie, senza che ci sia evidenza alcuna di redditi aventi altra origine e natura, rispetto a quelli prodotti grazie alla collaborazione commerciale con la (…) che anche in questo caso, quanto alla continuità e professi onalità dell’attività, il fatto stesso che le parti abbiano stipulato un contratto indica la loro volontà di porre in essere una collaborazione stabile; che la stabilità, inizialmente programmata, è confermata dalla continuità e regolarità delle fatture; che, quanto alla posizione del sig. (…) è pacifico che il contratto stipulato tra le parti abbia tutti i requisiti del contratto di agenzia ma secondo la ricorrente tale contratto non rispecchi crebbe l’effettiva volontà delle parti, essendo frutto di un mero errore; che tali affermazioni sono irrilevanti atteso che l’errore, anche se essenziale, non determina la nullità e/o l’inefficacia del contratto, ma può determinarne l’annullamento ex art. 1429 c.c., che però “può essere domandato solo dalia parte nel cui interesse è stabilito dalla legge”; che la società ricorrente non ha proposto nessuna domanda di annullamento del contratto di agenzia, onde quel contratto è tutt’ora valido ed efficace; che tutte le clausole del contratto riprendono i contenuti tipici dei contratti di agenzia; che il contratto del signor (…) è del tutto identico a quello del signor (…) per il quale la Società ricorrente riconosce il rapporto di agenzia; che il fatto che le parti abbiano previsto contestualmente un compenso provvigionale a percentuale e sia, allo stesso titolo, un compenso fisso, significa unicamente che il preponente abbia voluto in parte sollevare l’agente dai rischi di avviamento, senza escludere la natura provvigionale del compenso fisso, che andava a compensare l’agente per tutti gli affari conclusi sino al raggiungimento del budget di Euro. 3.000.000,00; che la natura provvigionale anche di tale compenso fisso è espressamente affermata nel contratto, laddove la percentuale riconosciuta al raggiungimento del budget viene qualificata “ulteriore provvigione”; che a fronte della fattura n. (…) del 16.07.2020, il signor (…) ha percepito il rilevante importo di Euro. 57.795,00 a titolo di “prestazioni di intermediazione commerciale relativa dai 07/2019 al 06/2020”; che gli Accordi Economici Collettivi del 1956 e del 1957, che hanno introdotto l’indennità di fine rapporto, hanno efficacia erga omnes, essendo stati recepiti dal D.P.R. n. 145 del 1961; che nei contratti con i signori (…) sono contenuti espressi rimandi all’ “Accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002”; che è infondata l’eccezione di prescrizione; che infatti, il termine di riferimento per il versamento dei contributi previdenziali e conseguenti sanzioni (…) è la data ultima entro la quale ricorre l’obbligo del versamento medesimo; che l’art.8, comma 3, del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali prevede che i contributi obbligatori debbano essere versati trimestralmente, entro il giorno 20 del secando mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre; che conseguentemente, i versamenti previdenziali afferenti al II trimestre dell’anno debbano essere effettuati entro il 20 agosto dell’anno in corso; che tale scadenza è il termine da cui far decorrere la prescrizione quinquennale, ovvero dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; che nei caso specifico il versamento dei contributi afferenti al II trimestre 2017 avrebbe dovuto essere effettuato entro il 20 agosto dello stesso anno, onde il verbale di accertamento, notificato in data 11.7.2022, è stato notificato ampiamente nel termine utile per evitare il maturare della prescrizione; che, quanto al F.I., pur premettendo che la prescrizione non è quinquennale ma decennale, l’art. 31, secondo comma, del Regolamento delle Attività Istituzionali prevede che “gli accantonamenti delle somme per indennità, di scioglimento del rapporto devono essere effettuati annualmente entro il 31 marzo..”, dell’anno successivo rispetto a quello di pagamento delle provvigioni sulle quali l’accantonamento deve essere calcolato; che pertanto, nel caso si volesse ritenere quinquennale la prescrizione, l’eccezione di prescrizione riguarderebbe unicamente il F.I. maturato relativamente al 2016, che avrebbe dovuto essere versato entro il 31 marzo 2017, mentre per l’anno 2017 l’accantonamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 31 marzo 2018, entro il termine prescrizionale; che il F.I. relativo al 2016, relativo alla soia posizione della signora. (…) è pari ad Euro 158,01; che sul regime sanzionatorio applicabile, cosi come sull’entità dei contributi dovuti, nulla è stato eccepito dalla ricorrente; che con il verbale conclusivo di accertamento ispettivo dell’11.07.2022 era stato richiesto il pagamento delle sanzioni calcolate in misura ridotta ex art. 34, comma 2, del Regolamento, ma il pagamento che giustificava tale riduzione non è stato effettuato nel termine previsto con conseguente applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell’art. 34; che risulta carretta la sanzione di Euro 1.750,00 inizialmente irrogata a tale titolo nei verbale ispettivo oggetto del presente giudizio in quanto si riferisce ai 7 nominativi accertati nel corso dell’accertamento; che la cancellazione della posizione del signor (…) determina che siano 6 i nominativi di agenti non regolarmente iscritti, onde tale sanzione viene rideterminata nella misura di Euro 1.500,00; che quindi l’assoggettabilita dei collaboratori di cui al verbale de quo alla previdenza (…) comporta la legittimità sia delle sanzioni ex art. 34 che delle sanzioni ex art. 40 del Regolamento che sono state calcolate nel rispetto dei criteri di calcolo contenuti nello stesso e non contestati dalla ricorrente; che la (…) ha interesse ad ottenere l’accertamento e la conseguente condanna della (…) al pagamento di quanto dovuto in virtù del verbale conclusivo di accertamento ispettivo dell’11.07.2022, all’esito del ricalcolo derivante sia dalla eliminazione della posizione del signor (…) sia dall’aggiornamento alla data odierna delle sanzioni e degli interessi di mora dovuti per tutti gli altri nominativi, come da prospetto analitico contenuto nella memoria difensiva.

Differita l’udienza ex art. 418 c.p.c. a seguito di presentazione di domanda riconvenzionale da parte della (…) istruito documentalmente il procedimento, quest’ultimo veniva rinviato per la discussione, concesso termine per note. All’odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 c.p.c. con sentenza contestuale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si osserva che la (…) spa ” è un’impresa commerciale che svolge l’attività di vendita on line” (pag.2 dei ricorso) e pertanto il suo mercato è costituito esclusivamente dagli utenti raggiungibili nei mondo web attraverso attività di promozione svolta dai testimonial e dagli influencer.

Dalla documentazione versata in atti emerge che con verbale di accertamento ispettivo conclusivo dell’11.7.2022 in atti, eseguito nei confronti della (…) S.P.A., relativo al periodo 1.4.2017-31.12.2021, l’ispettore di vigilanza della (…) esaminata la documentazione e le scritture contabili e amministrative acquisite ivi indicate (Certificazioni uniche redditi 2019-2020-2021, Bilanci relativi agli anni 2018-2019-2020, Conti 20110075 (sponsorizzazione atleti) e 20110096 (commissioni influencer) dal 2018 al 2021, Visura camerale ditta, Contratti di influencer e testimonial, Fatture/ricevute per prestazioni da influencer /testimonial, Contratti di procacciamento d’affari di (…) Fatture per compensi dei segnalatori/procacciatori d’affari, Delega all’accertamento) ha rilevato quanto segue:

“… la (…) spa (qui di seguito denominata i (…) società, ditta in oggetto, ispezionata, mandante, preponente) opera nel commercio all’ingrosso di integratori, alimentari on line. La società ha anche un negozio fisico ubicato a Ospitaletto (Bs), una parafarmacia, vera e propria, business unit, gestita da dipendenti della società. La presenza del negozio fisico è necessaria e strumentale al fine di ottenere l’autorizzazione della vendita del parafarmaco on line da parte del ministero della salute. (…) Il core business e le vendite^ tuttavia, si svolgono quasi esclusivamente on line tramite i propri, siti web: (…) Al fine di pubblicizzare i propri prodotti, la società si avvale anche di atleti professionisti e personal trainer, con i quali ha sottoscritto diverse tipologie di contratti di collaborazione,. variamente denominati, che si possono ricondurre principalmente a 2 categorie: i. Contratto di sponsorizzazione e di attività di testimonial (qui di seguito denominato anche di “testimonial”); 2. Contratto per prestazioni di “influencer”. Con il contratto di “testimonial” l’atleta professionista si impegna a prestare la propria immagine ad laf e a partecipare alle gare ufficiali in programma, sia nazionali che internazionali”, alle manifestazioni ed esibizioni a cui l’azienda partecipi. L’atleta si impegna ad indossare gli indumenti personalizzati sponsorizzati e fomiti da (…) a pubblicare articoli/video informativi contenuti dei mondo fitness settimanalmente sul sito (…) Il compenso dell’atleta viene definito a priori ed è onnicomprensivo delle suddette attività e slegato dal raggiungimento di obiettivi di vendita della società. Da tali elementi si esclude che tale tipologia contrattuale sia riconducibile all’agenzia commerciale. Discorso diverso deve farsi per, l’accordo di “influencer” con quale il collaboratore si impegna q promuovere per conto della società i prodotti, del brand di proprietà di (…) srl ralle pagine social media e sita web di proprietà dell’influencer, indicando nelle proprie pagine web il proprio codice sconto personalizzato, a titolo esemplificativo (…): xx (art. 1 oggetto del contratto). Tale codice funge da collegamento ai siti, web della società ed allo stesso tempo permette alla società di determinare gli ordini riconducibili all'”influencer”. Le parti convengono che, per ogni singolo ordine direttamente procurato e andato a buon fine, l'”influencer” avrà diritto di percepire dalla società un compenso del 10% detratto dalle spese di spedizione, previa ricezione fattura, la cui liquidazione avverrà mensilmente (art. 2 Corrispettivo). L'”influencer” può usare marchi, nomi e segni distintivi della società per svolgere l’attività contrattualmente prevista (art. 5 proprietà intellettuale ed industriale). Da quanto sopra emerge che l'”influencer” svolge una vera e propria attività promozionale di vendita, e che il compenso riconosciuto è determinato dagli ordini direttamente procurati e andati buon fine dal collaboratore. L “‘influencer ” può concedere di fatto sconti al cliente attraverso il codice sconto che permette uno sconto sui prezzi di listino. Tale attività è riconducibile alla fattispecie civilistica presta dagli artt. 1742 e seguenti, del codice civile. Dal colloquio con il legale rappresentante è emerso che la (…) stipula i contratti di “testimonial” con gli atleti che sono più noti nell’ambiente sportivo, mentre i contratti di “influencer” riguardano di solito soggetti meno noti, che gravitano attorno al mondo dello sport. L ‘ispezionata ha sottoscritto contratti di sponsorizzazione e testimonial con i sigg. (…). Per quanto riguarda invece, i sigg.(…) produce copia del contratto di “influencer” che regola i rapporti. L’ispezionata non ha fornito copia dei contratti di “testimonial ” relativi a tali collaborazioni volti a dimostrare l’attività. mista “influencer”/”testimonial” di tali fornitori. Dall’esame delle fatture, di tali percipienti è emersa la durata pluriennale e continuativa delle collaborazioni indagate e la stabilità dell’incarico della collaborazione come “influencer”. I sigg.(…) hanno, infatti, emesso fatture con periodicità per lo più mensile negli, anni, 2020-2021. In particolare: – il sig. (…) ha emesso nr. 24 fatture per un totale di Euro 27.846,97 nel 2020 ed Euro 23.034,63 nel 2021; – Il sig.(…) ha emesso nr. 21 fatture per un totale di Euro 2.929,27 nel 2020 ed Euro 1.837,32 nel 2021; – La sig.ra (…) ha emesso nr. 35 fatture per un totale di Euro 5.777,03 nel 2020 ed Euro 4.192,42 nel 2021; – Il sig. (…) ha emesso nr. 16 fatture per un totale di Euro 12.659,07 nel 2020 ed Euro 31.235,26 nel 2021. Le collaborazioni dei sigg.(…) son o d a ricondurre alla fattispecie civilistica prevista dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile. Tali collaborazioni, infatti, come si evince dalle fatture acquisite, sono state poste in essere dalle parti, sin dalla loro prima manifestazione, per la promozione di una serie indeterminata di possibili affari e non concepite, invece, per contemplare occasionali e libere iniziative del procacciatore come richiesto dall’oggetto della mera procacceria. Sono da ricondurre all ‘agenzia commerciale anche le collaborazioni dei sigg.(…) quest’ultimo solo per gli anni 2016-2017 e 2018), considerati dall’ispezionata “procacciatori d’affari “. Il convincimento della natura agenziale e della stabilità e continuità dei rapporti dei sigg.(…) trova conforto nel seguente quadro probatorio: i. La durata pluriennale e continuativa delle collaborazioni indagata: – Il sig.(…) ha collaborate per la (…) dal 2018 emettendo 30 fatture provvisionali per un totale di Euro 2.098,64 nel 2018-Euro 19.340,24 nel 2019-Euro 13.783,19 nel 2020; Euro 18.820,71 nel 2021; – Il sig.(…) ha collaborato per laf dal 2019 emettendo nr. 31 fatture per un totale di Euro 15.000 nel 2019; Euro 37.795,00 nel 2020; Euro 30.000 nel 2021; – La sig.ra (…) (…) ha collaborato per laf dal 2016 e ha emesso 42 fatture dal 2016 per un totale di Euro 3.950,27 nel 2016; Euro 12.339,36 nel 2017; Euro 14.149,78 nel 2018; Euro 29.634,56 nel 2019; Euro 26.714,27 nel 2020; Euro 39.115,61; Il sig. ha collaborato per la (…) dal 2016 e ha emesso 41 fatture per attività promozionale dal 2017 per un totale di Euro 2.382,33 nel 2016; Euro 6.797,84 nel 2017; Euro 3.095,28 nel 2018; La controprestazione pattuita a fronte dell’opera promozionale prestata dai collaboratori, per conto della preponente, è costituita da una retribuzione in forma provvigionale, liquidata a cadenze periodiche perlopiù mensili. La regolarità, per archi temporali determinati, delle fatture provvigionali emesse dal collaboratore palesa una continuità programmata tra le parti e non è il frutto accidentale di prestazioni occasionali e libere; Per quanto riguarda i sigg. (…) i compensi corrisposti, sono stati assoggettati alla ritenuta d’acconto del 23% sul 50% dell’imponibile, propria dei compensi provvigionali e al pagamento della relativa ritenuta d’acconto utilizzando il Codice tributo 1040. La natura agenziale di queste intese commerciali trova ulteriore conferma nella lettura degli accordi intervenuti tra (…) e i sigg.(…) che evidenziano la comune volontà delle stesse di sentirsi reciprocamente vincolate in modo stabile e continuativo. In tali contratti, al di là del nomen iuris attribuito dalle parti sono identificabili alcuni elementi fondanti richiamai dell’art. 1742 del c.c. quali: – l’incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di vendita dei prodotti contrattuali per conto della preponente (premesse); – l’indicazione di una zona determinata nel quale il procacciatore svolge la sua attività promozionale (art. 1); – l’esistenza di una provvigione costante in percentuale sull’incassato riconosciuta sugli affari promossi dal collaboratore ed andati a buon fine (art. 7. Provvigioni); – è fatto obbligo al collaboratore di astenersi dall’assumere altri incarichi di vendita da ditte concorrenti (art. 3 Esclusiva) -l’impegno a visitare la clientela con la dovuta frequenza, ed informare con regolarità la preponente sulle condizioni di mercato della zona, accertare la solvibilità dei clienti ed inviare report trimestrali sulla clientela ed il mercato (art. 4 Obblighi dell’agente); – l’indicazione di un listino con i prodotti commercializzati dalla ditta ed i relativi sconti (art. 5); – il riferimento agli Accordi economici Collettivi ed agli articoli del codice civile relativi al contratto di agenzia (agii artt. 1-10-12) e del termine “agente” per riferire tali collaborazioni. Dal colloquio con il legale rappresentante è emerso che le fatture della sig.ra (…) riguardano attività promozionale svolta in Sicilia. Tuttavia la sig.ra (…) è anche cliente di (…) Gestisce anche due punti vendita di integratori a Palermo che si riferiscono alla sua ditta individuale (…) Si sono acquisite le fatture vendita del 2020 di (…) emesse nei confronti della sig.ra (…) e si sono visionati i riepilogativi dei fatturati vendita dal 2018 al 2021. E’ emerso che l’attività prevalente svolta dalla sig.ra (…) per (…) é quella di fornitore anziché quella di cliente. Per quanto riguarda, inoltre, il sig. (…) si è rilevato, che il percipiente ha indicato su alcune sue fatture provigionali la quota (…) La mandante avrebbe dovuto iscrivere il collaboratore alla (…) e versare la relativa quota (…) trattenuta all’agente. L’agente percepiva anche premi per il raggiungimento degli obiettivi di vendita (es: fati 4 del 6-2-2017), rimborsi spese (es: fatt. nr. (…) del 10-5-2017). In assenza di una lettera d’incarico scritta è utile precisare che un rapporto di agenzia può sussistere anche “di fatto” e che la mancanza di un contratto in forma scritta non è ostativa alla costituzione dello stesso, posto che tale requisito formale è richiesto dall’art. 1742, secondo comma, codice civile ad probationem e non ad substantiam, né può esonerare dagli obblighi contributivi che ne derivano. Di conseguenza, ai fini della riconducibilità del rapporto intercorrente tra le parti, non appare decisiva, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l’inesistenza di un contratto di agenzia stipulato in forma scritta. Per, quanto concerne il sig. (…) si è rilevato che la zona in cui il collaboratore svolge la sua attività promozionale riguarda l’Asia ed il Medio Oriente. In relazione alla sottoponibilità dell’agenzia all’obbligo contributivo (…) infine, il verbalizzante ritiene utile precisare quanto segue: l’eccezione in merito all’esenzione di iscrizione del sig.(…) in quanto questi esercita la sua attività promozionale soltanto su mercati esteri, non può essere condivisa. Come più volte specificato dalla stessa (…) infatti, l’art. 2 del Regolamento Istituzionale dell’ente deve essere interpretato in forma estensiva. Nell’obbligo d’iscrizione richiamato dall’art. 2, già previsto dalla L. n. 12 del 1973, per gli agenti che “operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri aventi la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia”, devono essere ricompresi anche gli agenti italiani operanti in zona estera, per conto di preponenti con sede o dipendenza in Italia, se residenti in I. o aventi sede in Italia, se soggetti societari. Per questi soggetti l’iscrizione e la contribuzione (…) sono obbligatorie proprio perché parte sostanziale della loro attività è pur sempre svolta in Balia, dove non a caso si producono anche gli effetti giuridici rilevanti ai fini della normativa fiscale. Al di là della mera attività promozionale, se i redditi prodotti all’estero si traducono in effetti giuridici rilevanti ai fini della normativa fiscale italiana, se su questi redditi vengono pagati in Italia imposte e tributi, se sono promossi affari utilizzando mezzi telematici dall’Italia, non si vede il motivo per il quale tali soggetti debbano essere esclusi dall’obbligo della contribuzione (…) Dalla documentazione acquisita è emerso che il sig.(…) ha la residenza in I.. Sulle sue fatture è applicata la ritenuta d’acconto quantificata sulle provvigioni pagate. L’ispezionata, quindi, è il sostituto di imposta per le somme dovute al sig.(…) Ulteriormente, dalla visione delle fatture emerge che le stesse sono pagate con bonifici su conto corrente italiano. Da ciò ne consegue che se l’agente risiede in I., ove paga le tasse, l ‘Italia è il centro dei propri interessi economici e fiscali. Pertanto il sig.(…) deve essere iscritto alla (…) Nei casi di specie, quindi, non può che ricorrere l’obbligo d’iscrizione e contribuzione (…) in ragione della durata continuativa e pluriennale dei rapporti, del pagamento delle provvigioni e di tutti gli elementi fin qui considerati, che rendono evidente un significativo e fattivo impegno da parte del collaboratore, ben diverso da quello episodico e liberamente gestibile proprio del procacciatore d’affari. Pertanto alla società viene richiesto il versamento dei contributi F.P., per i sigg.(…) per i periodi e gli importi indicati, nelle distinte che seguono nel corpo del presente verbale, aumentati delle sanzioni civili. Viene quantificato il F.I. peri rapporti attualmente in essere. I versamenti dovranno essere effettuati con le modalità ed entro i termini di cui al successivo Foglio (…). Dalla visione delle Certificazioni uniche redditi dal 2016 al 2020, dei modelli F24 cod. 1040 del 2021, inoltre, non sono emerse ulteriori collaborazioni commerciali che siano riconducibili, secondo chi scrive, per stabilità e continuità, al paradigma dell’art. 1742 del codice civile e, di conseguenza, assoggettabili a contribuzione obbligatoria (…). In particolare sono state acquisite le fatture a campione dei percipienti, identificati nelle C.U. con le causali A a cui la mandante ha corrisposto importi superiori ad Euro 5.000. Trattasi di professionisti la cui attività non è di intermediazione commerciale. In particolare: (…) Il sig.(…) è un preparatore atletico che si occupa di ricerca e sviluppo, come emerge dai contratti di Ricerca, e sviluppo sottoscritti con decorrenza dal 3-1 -2018 e dalle fatture per consulenza fomite. H rapporto del sig. (…) di natura mista negli anni dal 2016 al 2018, è stato qualificato di agenzia negli anni 2016-2017-2018, limitatamente alle sue fatture per provvigioni (ultima fattura provvigionale fatti nr. (…) del 10-12 -2018). A partire dall’anno 2018 il rapporto è stato di natura tecnica. Si è acquisita una relazione tecnica del sig.(…) relativa alla sua attività. Dal 3-1-2022 è diventato dipendente laf. (…) Con il presente verbale, poiché la ditta non ha mai provveduto all’iscrizione del propri agenti (7) (…) presso la Fondazione cosi come stabilito dagli artt. 2 e 3 del Regolamento delle Attività Istituzionali dell’ente si provvede alla quantificazione della sanzione prevista all’art. 40, del Regolamento delle Attività Istituzionali dell’ente secondo cui “il preponente che non provveda all’iscrizione dell’agente o del rapporto di agenzia ovvero non provveda alla comunicazione della cessazione del rapporto, nel rispetto dei termini e modalità di cui a U’articolo 3, è tenuto al pagamento di una sanzione di Euro 250,00 per ciascun agente (…)”.

Nello stesso verbale risulta, quantificata, alla data dell’11/07/2022, la somma dovuta dalla (…) nell’importo complessivo di Euro 70.264,95, di cui Euro 53.991,23 per contributi omessi al F.P., Euro 6.624,19 per versamenti omessi ai F.I. Euro 7.899,53 per sanzioni ex art. 34, comma 2, del Regolamento delle Attività Istituzionali della (…) ed Euro 1.750,00 per sanzioni ex art. 40 del predetto Regolamento.

Pertanto l’ispettore della (…) ha ritenuto sussistere un rapporto di agenzia tra la (…) spa e i seguenti soggetti :(…)

La società ricorrente nell’atto introduttivo ha dichiarato espressamente di “non opporsi a quanto accertato in sede ispettiva” con riferimento ai signori (…) in quanto “i due soggetti svolgono effettivamente attività di agenzia ” (pag.14 e 15 del ricorso).

La (…) nella memoria di costituzione ha dichiarato che “per il signor (…) infine, alla luce delle considerazioni svolte e degli approfondimenti effettuati dalla (…) si è ritenuto non sussistere un rapporto di agenzia, onde la relativa posizione deve essere stralciata rispetto alle richieste di pagamento per contributi e sanzioni inizialmente avanzate per la sua posizione” (pag. 20 della memoria di costituzione).

Occorre, quindi, esaminare la posizione dei rimanenti soggetti:(…)

Si osserva che ai sensi dell’art. 1742, comma 1, c.c. , “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, ver conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.

La Cassazione ha affermato da tempo che “E’ noto che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione profiessionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme, di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa” (Cass. sez. lav. ordin. n. 16565/2020 del 31.7.2020, conforme Cass. sez. lav. sent. n.20322/2013 del 4.9.2013).

Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “caratteri distintivi dell’agenzia rispetto al procacciamento di affari .. in estrema sintesi, sono da individuare nella continuità e stabilità dell’attività dell’agente e nella mancanza di vincolo di stabilità e nell’episodicità o occasonalità dell’attività di procacciatore di affari (cfr. fra le più recenti Cass. n. 22524/2021Cass. n. 801/2021Cass. 16565/2020Cass. n. 10055/2016)” (Cass. sez. lav. ordin. n. 35740 del 6.12.2022).

E ancora: “Occorre ribadire il principio, condiviso e consolidato, secondo il quale i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione profiessionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così. Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il, rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perchè il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati è occasionale, ovvero di durata limitata nel, tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l’ attività promozionale stabile di conclusione di contratti…” (Cass. sez. lav. sent. n. 1856 del 1.2.2016).

La Cassazione in materia ha, altresì, precisato che il contratto di agenzia non può essere escluso valorizzando l’assenza del vincolo previsto dall’art. 1743 cod. civ., perché il diritto di esclusiva integra un elemento naturale, non essenziale, del contratto, che può essere derogato dalle parti espressamente o per facta concludentia (cfr.Cass. n. 21203/2007Cass. n. 17063/2011), e che ” l’assenza di assegnazione di una specifica zona non è elemento determinante per escludere il contratto di agenzia (vedi Cass. n. 18303/2007)” (Cass. sez. lav. sent. n. 10055 del 17.5.2016).

ostacolo nel fatto che l’atto di conferimento dell’incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l’incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all’ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano” (Cass. sez. lav. sent. n.20322 del 04/09/2013).

Pertanto, rilevato che la Cassazione ha stabilito che l’assegnazione di una specifica zona non è elemento determinante per escludere il contratto di agenzia, occorre evidenziare che, in ogni caso, per “zona determinata” nella quale l’incarico deve essere espletato deve intendersi non solo la zona geografica, ma anche la porzione di mercato, che nel caso dell’influencer è determinata dalla comunità dei followers che lo seguono.

E’ stato, inoltre, precisato che ” Nel contratto di agenzia la prestazione dell’agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contrarti, in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l’accettazione; l’attività tipica dell’agente di commercio non richiedo, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall’agente, non sia stato direttamente ricercato da quest’ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purchè sussista nesso di causalità tra l’opera promozionale svolto dall’agente nei confronti, del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione ” (Cass. sez. lav. sent. n.20453 del 02/08/2018).

Infine occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito, in materia di caratteri distintivi dell’agenzia rispetto al procacciamento di affari, che “le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alto quale il giudice del merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento, purché “il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità, di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza” ed il procedimento logico sia articolato ” nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli cosi isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi” ( Cass. n. 9054/2022);. “(Cass. sez. lav. ordin. n. 35740 del 6.12.2022).

Si osserva che l’introduzione di nuovi mezzi e tecniche di vendita ha rivoluzionato il modo in cui i consumatori interagiscano con i prodotti o i servizi. Web e social network, si configurano, oggi, come un nuovo ed ulteriore strumento per fare promozione attraverso gli influencer.

Com’è noto Vinfluencer è un soggetto che è in grado di influenzare le opinioni e gli atteggiamenti di altre persone, in ragione della sua reputazione e autorevolezza rispetto a determinate tematiche o aree di interesse.

Si tratta di figure professionali che, grazie alla loro popolarità e alla capacità di fidelizzare i propri follower, diventano strumento di comunicazione del brand influenzando (promuovendo) le scelte d’acquisto del proprio pubblico. La promozione non avviene in maniera “tradizionale” ma, con le nuove tecnologie.

In particolare, il marketing influencer è un esperto di settore che, con i propri post, permette di offrire maggiore visibilità a prodotti o servizi da lui promossi, avvalendosi dei canali web che ritiene più opportuni ed adeguati (Instagram, Youtube, Facebook, un blog personale, etc.).

L’influencer proprio per il molo determinante che svolge all’interno dei processi comunicativi, viene spesso incaricato dalle imprese del settore in cui esso opera, di pubblicizzare i loro prodotti, andando così a svolgere un’attività promozionale delle vendite, che viene retribuita tramite il pagamento di un compenso.

Con il contratto di influencer; quindi, l’azienda persegue lo scopo di far diventare propri clienti i followers dell’influencer.

Nel caso dell’influencer risulta del tutto irrilevante il modo attraverso il quale egli induca i suoi followers all’acquisto, non essendo necessario che si rivolga individualmente a ciascuno di loro presentando le caratteristiche del prodotto, il prezzo, sollecitandone l’acquisto, atteso che nel mondo web la promozione di prodotti viene assicurata attraverso la pubblicazione sui vari social da parte influencer di contenuti (post o stories) destinati alla platea dei propri followers.

Risulta documentalmente che la (…) spa ha sottoscritto analoghi accordi con i signori (…) nella loro qualità di “influencer”.

Occorre, quindi, verificare se 1 “influencer che svolge un’attività di promozione delle vendite dietro retribuzione di un corrispettivo, possa essere considerato agente di commercio.

Si osserva che oggetto dell’accordo stipulato tra la società ricorrente e i signori (…) di analogo tenore, è il seguente:” L’influencer dovrà promuovere per conto nostro prodotti del brand di proprietà di (…) srl sulle pagine socio media e siti web di proprietà dell’influencer, indicando nelle proprie pagine web il codice personalizzato a titolo esemplificativo (…) “(art. 1.1).

L’att. 2 dell’Accordo definisce il corrispettivo:” 2.1. Le Parti convengono che, per ogni singalo ordine Rettamente procurato e andato a buon fine. l’influencer avrà diritto di percepire dalla Società un concerno nella misura del 10% detratta delle spese di spedizione”; nel contratto del solo sig. (…) risulta aggiunto:”. 2.2 Verrà inoltre corrisposto un compenso di Euro 100,00 per agni articolo/contenuto pubblicato in rete per un massimo di 10 mensili, previa approvazione dell’Azienda. 2.3 La liquidazione del compenso avverrà mensilmente, previa ricezione fattura, relativamente al fatturato generato nel mese, con pagamento entro la terza settimana del mese successivo”.

Il successivo art. 3 indica le modalità di svolgimento dell’attività:” L’influencer svolgerà la propria attività in piena indipendenza ed autonomia, con tutta la dovuta diligenza, perizia e cura, senza alcun obbligo di attività minima né obblighi di risultati minimi”.

L’art. 7 indica la durata:”7.1. Il presente contratto entra in vigore il giorno… /1.1.2020 quanto al sig. (…) 1.2.2020 quanto ai signori (…)). si intende, a tempo, indeterminato e potrà essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso di 15 giorni, da comunicarsi mediante e-mail”.

Deve escludersi che nel caso di specie, con riferimento ai suindicati soggetti si sia trattato di un rapporto di procacciamento di affari del tutto episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo, trattandosi, invece, di attività riconducibile al rapporto di agenzia.

Alla luce della documentazione versata in atti ed esaminata dall’ispettore della (…) risulta una pluralità di indizi, gravi, precisi ed univoci, idonei a rimostrare nel caso di specie gli elementi della stabilità e della continuità, tipici dell’agenzia di cui all’art. 1742 e ss. c.c., e cioè:

– lo scopo del contratto stipulato con l’influencer, che non è di mera propaganda ma è quello di vendere i prodotti promossi direttamente ai followers di quei influencer, tanto che il follower in sede di acquisto deve inserire il codice di sconto personalizzato associato all’influencer, raggiungibile unicamente attraverso le pagine sodai dell’influencer-, pertanto ogni volta che un acquisto avviene effettuato attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come direttamente procurato dall’influencer;

– la presenza di una zona determinata, che ben può essere intesa come comunità dei followers dell’influencer, che acquistano i prodotti della società mediante il codice sconto personalizzato dell’influencer;

– il vincolo di stabilità documentalmente provato dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ricevute dagli influencer e dalla sistematica emissione dì fatture per una serie indeterminata di affari procurati attraverso l’attività promozionale svolta sui social e siti web compensati con la percentuale stabilita in contratto; tale vincolo risulta ulteriormente confermato quanto al sig. (…) dalla ulteriore previsione di un compenso fisso per ogni contenuto promozionale pubblicato sul web;

– la durata del contratto, stipulato a tempo in determinato, nell’ottica quindi di un rapporto stabile e predeterminato.

Risulta irrilevante che l’influencer non sia destinatario di direttive ed istruzioni, atteso che il mercato in questione, nel mondo web, è altamente standardizzato, l’acquisto si effettua con un “click” e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte.

Quanto al termine di preavviso previsto (15 giorni) inferiore a quello previsto in materia di agenzia dall’art. 1750 c.c., si osserva che la Cassazione ha chiarito che ” In tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine, di preavviso, ovvero to concessione di un termine inferiore, a quello dovuto^ non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà, di porre fine ai rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, cod. civ.)” (Cass. sez. 2 sent. n. 4149 del 15/03/2012).

Risulta del tutto irrilevante ai fini di causa, oltre che indimostrata, la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che l’attività di influencer svolta dai soggetti in questione non sar ebbe prevalente.

Non risulta dimostrato che il sig. (…) risiede nel Regno Unito e che pertanto (…) non avrebbe alcuna potestà impositiva nei confronti delle attività del medesimo ” (pag. 22 del ricorso).

Al riguardo si osserva che nessuna prova in tal senso emerge dalla mera indicazione nelle fatture di un indirizzo estero del sig. (…) (doc. 12 e 13 fase, ricor.), atteso peraltro che dalla visura camerale del 10.2.2023 emerge che il sig. (…) è domiciliato a Roma (doc.13 fase. conv.).

Gli evidenziati plurimi elementi, gravi, precisi ed univoci, denotano la sussistenza di un rapporto consolidato nel corso di svariati anni, non di natura episodica ed occasionale, non circoscritto a singoli affari occasionalmente segnalati, ma relativo ad una pluralità’ di affari procurati alla ricorrente dai tre influencer di cui al verbale ispettivo, i quali hanno percepito provvigioni solo al buon fine, come avviene nel rapporto di agenzia.

Pertanto risultano sussistere nel caso di specie gli elementi della stabilità e della continuità, tipici dell’agenzia di cui all’art. 1742 e ss. c.c. con riferimento ai signori (…)

Risulta, quindi, fondata la pretesa della (…) Quanto alla posizione del sig. (…) la ricorrente ha dedotto che “Il contratto con (…) dal 2019 al 2020, a cui fa riferimento l’ispettore (Doc. 24) che rimanda purtroppo alla forma del contratto di agenzia, è state usato erroneamente, dalla società, che ha adottato un facsimile scaricato da internet, ne ha cambiato il titolo e l’ha adattato, è però di tutta evidenza la non coincidenza tra quanto in esso riportato e l’effettiva prestazione di consulenza che è sempre stata retribuita secondo un fisso mensile, senza alcun riferimento a una percentuale riferibile ad attività promozionali di alcun tipo, infatti, il sig. (…) come già riportate sopra, non ha mai potuto concludere o promuovere contratti di vendita ” (pag. 29 dei ricorso).

Pertanto la ricorrente ha dedotto che è stato usato erroneamente un fac simile di un contratto di agenzia scaricato da internet, limitandosi a dedurre genericamente “la non coincidenza tra guanto in esso riportato e l’effettiva prestazione di consulenza che è sempre stata retribuita secondo un fisso mensile”.

Nessuna prova documentale ha fornito la ricorrente circa l’asserito compito che, di fatto, avrebbe sempre avuto il sig. (…)” di analizzare l mercati e di capire in quali aree potesse essere più opportuno cercare di entrare con i prodotti (…) (pag. 31 dei ricorso), limitandosi “ad affiancare ed assistere la società nei rapporti con i clienti, nei mercati di riferimento ” (pag. 29 del ricorso).

La prova per testi articolata al riguardo risulta genericamente articolata (pag. 35 e 36 del ricorso)e, pertanto, non è stata ammessa.

Quanto alla continuità e stabilità dell’incarico, si osserva che l’ispettore verbalizzante ha accertato che “il sig. (…) ha collaborate per (…) dal 2019 emettendo nr. 31 fatture per un totale di Euro 15.000 nel 2019; Euro 87.795,00 nei 2020; Euro 30.000 nei 2021”. Peraltro risulta significativa della stabilità dell’incarico la fattura n. (…) del 16.07.2020 per la quale il signor (…) ha percepito il considerevole importo di Euro. 57.795,00 a titolo di “prestazioni di intermediazione commerciale relativa dal 07/2019 al 06/2020” (doc. n. 26 (…)

Per ciò che conceme la richiesta relativa a HRR si osserva che la Cassazione ha stabilito che gli “Accordi Economici Collettivi del 17.7.1957 e del 13.10.1958 sono stati recepita rispettivamente, nel D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145 e nel D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1842 ed hanno, pertanto, acquisito efficacia erga omnes” (Cass. sez. lav. sent. n. 6264 del 31.3.2016).

In merito alla quantificazione dei contributi e sanzioni dovute dalla ricorrente, quest’ultima non ha mosso alcuna specifica contestazione.

Con il verbale conclusivo di accertamento ispettivo dell’11.07.2022 è stato richiesto il pagamento delle sanzioni calcolate in misura ridotta ex art. 34, comma 2, del Regolamento, ma il pagamento che giustificava tale riduzione non è stato effettuato nel termine previsto, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell’art. 34.

Il dettagliato calcolo aggiornato delle somme dovute per contributi e sanzioni, minuziosamente descritto nella memoria difensiva e nel prospetto di cui al doc. n.36) prodotto dalla convenuta, risulta effettuato nel li spetto della normativa di riferimento.

E’ infondala l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.

Invero, il termine di riferimento per il versamento dei contributi previdenziali e conseguenti sanzioni (…) è la data ultima entro la quale ricorre l’obbligo del versamento medesimo.

L’art.8, comma 3, del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali prevede che i contributi obbligatori debbano essere versati trimestralmente, entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. Conseguentemente, i versamenti previdenziali afferenti al II trimestre dell’anno debbono essere effettuati entro il 20 agosto dell’anno in corso.

Tale scadenza è il termine da cui far decorrere la prescrizione quinquennale, ovvero dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Nel caso si specie il versamento dei contributi afferenti al n trimestre 2017 avrebbe dovuto essere effettuato entro il 20 agosto dello stesso anno, sicché il verbale di accertamento, notificato in data 11.7.2022, è stato tempestivamente notificato nel termine utile per evitare il maturare della pre scrizione.

Quanto al F.I. la prescrizione è decennale (cfr. Cass. sez. lav. orditi, n. 22523 dei 9.8.2021), termine non maturato alla data dì notifica del verbale di accertamento.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

In conseguenza, in accoglimento della domanda ri convenzionai e avanzata dalla (…) la società ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore della (…) sulla scorta del predetto verbale di accertamento ispettivo, del complessivo importo aggiornato di complessivi Euro 90.590,69, di cui: Euro 52.820,69 a titolo di contributi omessi al F.P.; Euro 28.185,38 a titolo di sanzioni ex art. 34 comma 1 del Regolamento delle Attività Istituzionali della (…) Euro 1.341,66 a titolo di interessi di mora ex art. 37 del Regolamento delle Attività Istituzionali della (…) sanzioni ed interessi di mora calcolati sui contributi omessi al F.P. alla data del 14.2.2023; Euro 1500,00 per sanzione ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali della (…) Euro. 6.624,19 a titolo di omessi versamenti al F.I.; Euro 118,77 a titolo di interessi di mora calcolati alla data del 14.2.2023 sulle somme omesse a titolo di F.LKR.; oltre interessi legali a far data dal 15.2.2023 fino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.

P.Q.M.

1) respinge il ricorso;

2) in accoglimento della domanda ri convenzionai e condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della (…) del complessivo importo di complessivi Euro 90.590,69, di cui: Euro 52.820,69 a titolo di contributi omessi al F.P.; Euro 28.185,38 a titolo di sanzioni ex art. 34 comma 1 del Regolamento delle Attività Istituzionali della (…) Euro 1.341,66 a titolo di interessi di mora ex art. 37 del Regolamento delie Attività Istituzionali della (…) sanzioni ed interessi di mora calcolati sui contributi omessi al F.P. alla data del 14.2.2023; Euro 1500,00 per sanzione ex art. 40 del Regolamento delle Attività Istituzionali della Euro.

6.624,19 a titolo di omessi versamenti al F.I.; Euro 118,77 a titolo di interessi di mora calcolati alla data del 14.2.2023 sulle somme omesse a titolo di F.I.; oltre interessi legali a far1 data dal 15.2.2023 fino al saldo;

3) condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.831,00 di cui Euro 4.201,00 per compensi ed Euro 630,00 per spese, oltre iva e epa.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2024.