Ultime novità in materia di Somministrazione di Lavoro

Con riferimento all’istituto della somministrazione sono state introdotte alcune rilevanti modifiche con il c.d Decreto Milleproroghe e dal D.L. n. 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023.

Il Milleproroghe risolve, parzialmente (almeno fino al 30 giugno 2025), una incongruenza creatasi nella normativa a seguito del D.L. n. 104/2020 che, nella sostanza, vietava alle Agenzie di somministrazione di inviare in missione per periodi superiori ai 24 mesi, lavoratori assunti dalle stesse a tempo indeterminato: la prassi (cfr. Circolare 17/2018 del Ministero del Lavoro) l’aveva pacificamente ammessa e le parti sociali la consideravano in senso positivo.

La data del 30/06/2025 consente alle Agenzie di Lavoro che hanno assunto a tempo indeterminato il lavoratore, di inviarlo in missione, anche a tempo determinato ed anche per periodi superiori ai 24 mesi.

Altre novità scaturiscono dalla entrata in vigore del D.L. n. 48/2023.

I primi 12 mesi di contratto di somministrazione a termine, comprensivi di proroghe e rinnovi possono essere effettuati senza l’apposizione di alcuna condizione. Superata tale soglia occorre introdurre una causale per i successivi 12 mesi (salvo limite diverso fissato dalla contrattazione collettiva, anche aziendale).

Ma, le novità sulla somministrazione a termine non finiscono qui: viene “azzerata” tutta la contabilità in essere ai fini del raggiungimento della soglia oltre la quale scatta l’obbligo della causale. La stessa si calcola, unicamente, a partire dai contratti stipulati dalla data del 5 maggio 2023.

Ancora, con riguardo al contingentamento dei lavoratori somministrati in caso di somministrazione a tempo indeterminato, il d.lgs. n. 81/2015 fissa una percentuale del 20%, con arrotondamento all’unità superiore nel caso in cui il calcolo sia uguale o superiore allo 0,5, rispetto ai dipendenti in forza a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio dell’anno, con possibilità, delegata alla contrattazione collettiva, di prevedere aliquote diverse.

Per le aziende che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si calcola sul numero dei dipendenti in forza a tempo indeterminato nel momento in cui si stipula il contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

Dalla citata quota del 20% devono essere esclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, i lavoratori assunti dopo un periodo di disoccupazione non agricola di almeno sei mesi; i lavoratori assunti dopo un periodo di fruizione dell’integrazione salariale da almeno sei mesi e i lavoratori qualificati come “svantaggiati” o “molto svantaggiati” a cui si riferisce il Regolamento UE n. 651/2014 ed individuati dal D.M. 17 ottobre 2017 del Ministro del Lavoro.