Insegnante – Trattenimento in servizio dopo il pensionamento. Un caso particolare.

Il DLGS 297 del 1994 all’articolo 509 disciplina il collocamento in pensione degli insegnanti per il raggiungimento dei limiti di età.

In base a tale norma, il personale insegnante è collocato a riposo d’ufficio dal primo settembre successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età con due eccezioni che andremo ad esaminare.

La prima di cui al comma 2 riguarda il personale in servizio al primo ottobre 1974 che non abbia raggiunto i requisiti contributivi per il massimo della pensione.

Il comma 3 riguarda invece il personale che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia raggiunto il numero di anni per ottenere il minimo della pensione ed in tal caso detto personale potrà essere trattenuto in servizio sino al conseguimento di tale anzianità.

Esiste un’unica eccezione in base alla quale un insegnante può ottenere di essere trattenuto in servizio oltre i limiti imposti dalla citata normativa. In base alla le legge 208/2015 articolo 1 comma 257 sussiste la possibilità del trattenimento eccezionale in servizio per progetti internazionali innovativi e riconosciuti svolti in lingua straniera sulla base di accordi con istituti scolastici stranieri della durata massime di due anni (tre in casi eccezionali).

Inoltre, la legge di bilancio 207/2024 ha introdotto una nuova possibilità di trattenimento in servizio sino all’età massima di 70 anni.

In tal caso, si tratta di un potere discrezionale dell’amministrazione per esigenze organizzative di tutoraggio di neoassunti o per trattenere contemporaneamente competenze particolari.

Una volta stabilito il trattenimento in servizio, la decisione potrebbe anche essere revocata sempre in base alla natura discrezionale del provvedimento.

Lavoro estero. Totalizzazione / coordinamento contributivo tra Italia e Croazia

La “totalizzazione” dei contributi tra Italia e Croazia è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 883/2004 e dal Regolamento di attuazione n. 987/2009, applicabili a tutti i Paesi UE, inclusa la Croazia dal 2013. Il principio fondamentale riguarda il diritto di poter sommare i periodi assicurativi: ciascuna istituzione previdenziale nazionale deve considerare i periodi maturati negli altri Stati membri come se fossero stati maturati sotto la propria legislazione, con le proprie regole, sia per il diritto che per il calcolo delle prestazioni. In forza di un tanto, non si verifica un trasferimento di risorse, ma ogni Stato liquida la propria quota pro-rata.

Il beneficiario riceve quindi una quota di pensione da ciascuno dei Paesi in cui ha contribuito purché ne soddisfi i requisiti minimi. La procedura si attiva normalmente al momento della domanda di pensione e va presentata all’ente previdenziale del Paese di residenza o dell’ultimo impiego: detto ente funge da “istituzione di contatto” e provveda alla notifica agli Stati coinvolti, attivando il coordinamento.

Non sono previste attività preliminari obbligatorie, ma si consiglia di chiedere al fondo croato competente, vale a dire l’HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje), l’estratto conto contributivo aggiornato e verificare l’effettivo versamento dei contributi, quindi conservare detta documentazione fino al momento della domanda di pensione.

La Corte Costituzionale è in procinto di bocciare la dilazione del TFS

Diverse norme di legge impongono alle pubbliche amministrazioni di pagare di dilazionare il pagamento del TFS trattamento di fine servizio che altro non è che una sorta di TFR per i dipendenti pubblici per tali si intendono i dipendenti pubblici contrattualizzati e quelli ancora in regime di diritto pubblico.

Il TFS (trattamento di fine servizio) spetta ai seguenti lavoratori assunti prima del primo gennaio 2001 per quelli successivamente assunti, vale il regime del TFR.

Esso invece è erogato senza limiti di data e quindi anche a chi è stato assunto dopo il 2001 per i dipendenti in regime di diritto pubblico come Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Professori e ricercatori universitari di ruolo, Avvocati e procuratori dello Stato, Carriera diplomatica e prefettizia.

La legge però prevede dei termini dilazionati per il pagamento del TFS.

I termini del pagamento variano in ragione delle cause di cessazione del servizio e dell’importo da erogare.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per inabilità o decesso, il termine di pagamento è di 105 giorni a cui si aggiungono ulteriori 90 giorni per gli adempimenti burocratici.

Nel caso di cessazione per raggiungimento dei limiti di età il termine attuale è di 9 mesi.

Dopo 24 mesi nel caso di dimissioni volontarie, pensione anticipata, licenziamento.

Se vengono superati i periodi di attesa dopo tre mesi, iniziano a decorrere gli interessi.

Se il TFS ammonta sino a 50.000 euro lordi il pagamento avviene in un’unica soluzione.

Se è compreso tra i 50.000 e i 100.000 il pagamento avviene in due rate di cui la prima ammonta a euro 50.000.

Se l’importo da pagare supera i 100.000 euro lordi, le prime due rate annuali ammonteranno a euro 50.000 ed il restante nel terzo anno.

In merito alle leggi che hanno imposto il pagamento dilazionato è intervenuta la Corte Costituzionale (ordinanza n.130 del 2023 e successiva n.25 del 2026 la quale ha espresso dubbi circa la legittimità delle norme che impongono la dilazione, fissando la prossima udienza al 14 gennaio 2027 nell’attesa che la legge nazionale sul punto venga modificata.

ORDINANZA N. 25

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, con ordinanza del 15 febbraio 2025, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, con ordinanza del 25 febbraio 2025 e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, con ordinanza del 7 agosto 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 55, 61 e 209 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 14, 16 e 45, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di F. M., S. M. e di G. C., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

uditi gli avvocati Pietro Frisani per F. M., S. M. e G. C., Gino Madonia e Piera Messina per l’INPS, nonché l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con tre ordinanze di contenuto analogo del 15 e del 25 febbraio 2025, e del 7 agosto 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 55, 61 e 209 reg. ord. del 2025, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, e il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, hanno sollevato, in riferimento all’art. 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il TAR Lazio e il TAR Friuli-Venezia Giulia hanno, inoltre, denunciato la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

1.1.– Nell’ordinanza iscritta al n. 55 reg. ord. del 2025, il TAR Marche, sezione prima, espone di dover decidere sul ricorso con cui F. M., primo dirigente della Polizia di Stato cessato dal servizio per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 30 settembre 2022, ha chiesto condannarsi l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al pagamento, senza dilazione, dell’importo ancora dovutogli a titolo di trattamento di fine servizio, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Il rimettente riferisce che, a sostegno della domanda, la parte ricorrente ha eccepito l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, osservando che le dilazioni del versamento del trattamento di fine servizio (TFS) ivi previste contrastano con gli artt. 36 Cost. e 1 Prot. addiz. CEDU, e richiamando le sentenze di questa Corte n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019.

1.2.– Il giudice a quo ritiene, anzitutto, che alla rilevanza delle questioni sollevate non osti l’avvenuto pagamento, da parte dell’INPS, delle prime due rate del trattamento dovuto e l’imminente erogazione della terza, avendo il ricorrente contestato anche la mancata previsione, nelle norme in scrutinio, della rivalutazione monetaria a compensazione della dilazione del pagamento. Pertanto, ove le norme censurate fossero dichiarate costituzionalmente illegittime, il ricorrente avrebbe comunque diritto alla rivalutazione monetaria sugli importi percepiti.

1.3.– Lo stesso rimettente esclude, poi, che le norme in scrutinio, per il loro tenore inequivoco, si prestino ad una interpretazione costituzionalmente orientata.

1.4.– In punto di non manifesta infondatezza, l’ordinanza di rimessione riporta ampi stralci della sentenza n. 130 del 2023, ricordando come tale pronuncia abbia accertato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni ora nuovamente in scrutinio senza, tuttavia, dichiararla «formalmente», sul presupposto che la riforma organica della materia compete soltanto al legislatore, venendo in considerazione valutazioni di ordine politico che involgono anzitutto il procacciamento della provvista finanziaria necessaria per ricondurre il sistema a legittimità costituzionale.

Osserva, tuttavia, il giudice a quo che il legislatore non si è ancora «oggettivamente adeguato» al monito espresso da questa Corte, non potendo ritenersi risolutive le riforme finora intervenute.

Il TAR Marche solleva, quindi, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, «per il profilo relativo all’omesso adeguamento delle norme medesime alle sentenze della Corte Costituzionale n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023, visto che l’inerzia del legislatore reitera la lesione sostanziale del diritto del dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età alla percezione di una retribuzione (in questo caso differita) sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta dall’interessato (art. 36 Cost.)».

La «lesione sostanziale», aggiunge il rimettente, deriva dalla dilazione temporale e dalla rateizzazione del pagamento della somma dovuta, «non accompagnate da un meccanismo di adeguamento degli importi pagati all’andamento dell’inflazione».

In via subordinata – ove si ritenga che le «“sentenze monito” non vincolano né il legislatore né la stessa Corte costituzionale» – il giudice a quo denuncia il contrasto con l’art. 36 Cost. delle norme censurate per i profili già evidenziati nella richiamata sentenza n. 130 del 2023.

2.– Nell’ordinanza iscritta al n. 61 reg. ord. del 2025, il TAR Lazio, sezione quinta, riferisce che nel giudizio a quo S. M., dipendente del Ministero dell’interno collocato in quiescenza dal 30 settembre 2023, ha chiesto condannarsi l’INPS alla corresponsione, senza dilazione, dell’importo ancora dovutogli a titolo di trattamento di fine servizio maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria.

2.1.– In punto di rilevanza, il rimettente osserva che l’applicazione delle disposizioni censurate – che, per la loro «chiarezza testuale», non si prestano ad una interpretazione conforme a Costituzione – condurrebbe al rigetto del ricorso.

2.2.– A sostegno della non manifesta infondatezza, anche il TAR Lazio richiama le sentenze di questa Corte n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019, osservando che nessuna organica revisione della materia risulta esserne seguita.

Tanto premesso, il rimettente ritiene che le norme censurate si pongano in contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto, introducendo una misura restrittiva a carattere non contingente, ma strutturale, comprimono in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti dei lavoratori pubblici.

Le previsioni in esame lederebbero, altresì, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

Il diritto al TFS rientrerebbe, infatti, nella nozione di “bene” rilevante ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (vengono citate le sentenze della Corte EDU, grande camera, 5 settembre 2017, Fabian contro Ungheria e 15 aprile 2014, Stefanetti contro Italia).

Reputa, pertanto, il giudice a quo che, poiché tale credito matura ed entra a far parte del patrimonio del titolare dal momento in cui si realizzano i presupposti per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio, il differimento e la rateizzazione del suo pagamento, essendo ormai divenuti strutturali, pregiudicano «l’essenza dei diritti pensionistici del soggetto», in contrasto con l’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

3.– Da ultimo, nell’ordinanza iscritta al n. 209 reg. ord. del 2025, il TAR Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, espone di essere chiamato a decidere sul ricorso con cui G. C., dipendente del Ministero dell’interno collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 31 maggio 2024, ha chiesto condannarsi l’INPS a corrispondergli senza dilazione l’intero importo di spettanza maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria.

3.1.– In punto di rilevanza, il rimettente osserva che le norme in scrutinio, le quali, per il loro «inequivoco tenore letterale», non consentono di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione, impedirebbero l’accoglimento della domanda avanzata dalla parte ricorrente.

3.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, l’ordinanza di rimessione richiama le argomentazioni svolte dal TAR Marche nel giudizio promosso con l’ordinanza iscritta al n. 55 reg. ord. del 2025, osservando altresì che, stante il mancato adeguamento del legislatore ai moniti di questa Corte, il diritto al TFS risulta «violato in misura tale da snaturarne il contenuto, sia in ragione della rateizzazione del pagamento, sia alla luce del fatto che la dilazione temporale non è compensata dalla rivalutazione monetaria delle somme spettanti all’ex dipendente pubblico».

Le disposizioni censurate si porrebbero, pertanto, in contrasto sia con l’art. 36 Cost., in quanto il sacrificio non temporaneo provocato dalla dilazione del versamento del TFS lede i principi di proporzionalità e di adeguatezza della retribuzione; sia con l’art. 1 Prot. addiz. CEDU, in quanto il trattamento in esame è oggetto di una legittima aspettativa della persona già entrata a far parte del suo patrimonio per effetto del verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge.

In definitiva, secondo il giudice a quo, il mancato adeguamento del legislatore alle indicate sentenze n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019 «reitera la lesione sostanziale del diritto del dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età alla percezione di una retribuzione (in questo caso differita) sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta», non essendo la dilazione e la rateizzazione del pagamento accompagnate da un meccanismo di adeguamento all’inflazione, ciò che si tradurrebbe nella violazione dell’art. 36 Cost. e del richiamato precetto convenzionale.

Al pari del TAR Marche, il TAR Friuli-Venezia Giulia ha, infine, precisato che – ove si ritenga che le «sentenze monito non vincolano né il legislatore né la Corte Costituzionale» – vanno nuovamente sollevate, in riferimento agli artt. 36 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, «le medesime questioni di legittimità costituzionale delle prefate disposizioni di legge, nella parte in cui le stesse prevedono ‒ come misure ormai strutturali e non più legate a specifiche emergenze finanziarie ‒ la dilazione dell’effettiva erogazione del T.F.S. e (nell’ipotesi di importi superiori a € 50.000,00, come è nel caso dell’odierno ricorrente) la rateizzazione dei pagamenti, non accompagnate dalla rivalutazione delle somme via via erogate all’ex dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età».

4.– Nei giudizi di legittimità costituzionale si sono costituite le parti ricorrenti nei processi principali, chiedendo accogliersi le sollevate questioni di legittimità costituzionale e riportandosi integralmente a quanto dedotto e argomentato nei rispettivi atti introduttivi dei giudizi a quibus allegati alle memorie di costituzione.

4.1.– Si è, inoltre, costituito in giudizio l’INPS, che ha chiesto, in via principale, disporsi la restituzione degli atti al giudice a quo, segnalando che il legislatore ha parzialmente modificato la disciplina oggetto di censura, posto che l’art. 16, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, ha stabilito che il trattamento di fine servizio e di fine rapporto per i dipendenti invalidi, inabili o inidonei al lavoro e al servizio viene erogato nel termine di tre mesi di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

Ad avviso dell’INPS l’intervento normativo in questione avrebbe ampliato notevolmente la platea dei dipendenti pubblici ai quali il trattamento di fine servizio viene erogato nel termine di tre mesi, ricomprendendovi anche i titolari di assegno di invalidità in precedenza esclusi.

Ciò dimostrerebbe come, dopo il monito formulato dalla sentenza n. 130 del 2023, il legislatore non sia rimasto inerte.

Di qui la necessità, secondo l’Istituto, di disporre la restituzione degli atti ai giudici a quibus affinché provvedano ad effettuare una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

4.2.– L’INPS ha, in ogni caso, eccepito l’inammissibilità, sotto diversi profili, delle censure formulate nelle ordinanze di rimessione.

I giudici rimettenti si sarebbero limitati a motivare per relationem i dubbi di illegittimità costituzionale mediante richiamo alle sentenze di questa Corte n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019.

Viene, altresì, contestata l’erronea e incompleta indicazione dei parametri costituzionali di riferimento, sul presupposto che le ordinanze di rimessione non avrebbero evocato né l’art. 3 Cost. – invece dedotto, sotto il profilo della disparità di trattamento, nel giudizio di legittimità costituzionale definito con la sentenza n. 159 del 2019 – né l’art. 38 Cost., nonostante, come evidenziato dalle pronunce costituzionali sopra richiamate, il TFS assolva anche una funzione previdenziale.

A sostegno di tale assunto l’INPS svolge diffuse argomentazioni onde individuare, da un lato, le numerose e significative differenze del TFS rispetto al trattamento di fine rapporto (TFR) privatistico, e dimostrare, dall’altro, la natura prettamente previdenziale del primo di tali emolumenti.

Le ordinanze di rimessione avrebbero obliterato tale distinzione, prospettando una erronea sovrapposizione tra il trattamento di fine rapporto privatistico e l’indennità di buonuscita.

Per quanto concerne, in particolare, il giudizio promosso dal TAR Marche, l’INPS ha ravvisato un ulteriore profilo di inammissibilità nel difetto di motivazione sulla rilevanza.

L’Istituto osserva che il ricorrente, alla data di proposizione del ricorso, aveva già percepito la prima rata del TFS, così che nessuna utilità potrebbe derivargli quale effetto della eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, neanche sotto il profilo del riconoscimento della rivalutazione monetaria, non essendo stata detta competenza oggetto di apposita domanda.

Quanto alle questioni concernenti la rateizzazione, l’INPS evidenzia che due delle tre tranches dovute al ricorrente sono state versate anteriormente all’ordinanza di rimessione, così che la stessa rilevanza delle questioni concernenti l’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, sarebbe limitata al solo riconoscimento della rivalutazione monetaria rispetto alla seconda e terza rata del trattamento.

In tutti i giudizi l’Istituto ha, inoltre, sostenuto che le questioni sarebbero inammissibili per insufficiente ricostruzione della fattispecie.

Poiché la principale censura rivolta alla disciplina in scrutinio concerne la mancata previsione di uno strumento compensativo della svalutazione monetaria, i giudici rimettenti avrebbero dovuto indicare con precisione le date di corresponsione ai ricorrenti dei ratei di TFS riportando, altresì, l’andamento dell’inflazione a decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio del dipendente. Né i giudici a quibus avrebbero specificato la tipologia di trattamento di fine servizio dovuto ai ricorrenti, non risultando precisato se costoro siano titolari del diritto alla indennità di buonuscita o al trattamento di fine rapporto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «29 [recte: 20] dicembre 1999» (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti).

Le sollevate questioni sarebbero, inoltre, inammissibili per «ultroneità», in quanto i rimettenti non avrebbero limitato le censure alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto dei giudizi a quibus, ma ne avrebbero esteso lo scrutinio all’intera portata delle disposizioni censurate, le quali fanno riferimento a tutti i trattamenti di fine servizio comunque denominati.

Da ultimo, l’INPS ritiene che le questioni siano inammissibili anche in ragione della lacunosa motivazione della impossibilità di interpretare le norme censurate in modo costituzionalmente conforme.

4.3.– Nel merito, a sostegno della non fondatezza delle questioni sollevate dai giudici rimettenti, l’INPS ha osservato che il legislatore ha dato seguito al monito contenuto nella sentenza n. 130 del 2023 di questa Corte, come reso evidente dal ricordato art. 16, comma 2, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito. In ogni caso, la perdurante vigenza del differimento e della rateizzazione del TFS risulterebbe conforme al principio costituzionale di solidarietà e, segnatamente, all’esigenza di garantire un sistema previdenziale sostenibile e bilanciato.

Al fine di corroborare tale assunto, il resistente richiama la giurisprudenza costituzionale sui contributi di solidarietà, la quale impone di valutare adeguatamente il contesto economico finanziario in cui si colloca la scelta legislativa censurata (viene richiamata, oltre alle indicate sentenze n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019, la sentenza n. 250 del 2017).

L’Istituto sottolinea, quindi, come il perdurare della crisi geopolitica «occasionata dai conflitti in essere tra Russia e Ucraina, per un verso, e tra Israele e Palestina», per l’altro, nonché delle «violente turbolenze» nel commercio internazionale generate dalle politiche sui dazi deliberate dagli Stati Uniti d’America abbiano peggiorato il contesto socioeconomico di riferimento, la cui valutazione è indispensabile al fine di verificare la legittimità costituzionale delle norme in scrutinio, posto che tali fattori impediscono l’adozione di misure espansive della spesa pubblica, se non a prezzo della riduzione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate agli assicurati e ai pensionati, con effetto distorsivo sull’equilibrio del sistema di sicurezza sociale.

D’altronde – osserva l’INPS – l’indennità di buonuscita non solo risulta più vantaggiosa del TFR, ma gode anche dell’agevolazione fiscale introdotta dall’art. 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, consistente nella parziale detassazione dell’aliquota ai sensi dell’art. 19, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), da applicarsi all’imponibile dei TFS comunque denominati con importo fino a 50.000 euro.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina in scrutinio contrasterebbe, dunque, con il principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., il quale costituisce il fondamento dell’intero sistema di sicurezza sociale, in considerazione dei rilevantissimi oneri che in conseguenza di essa graverebbero sull’INPS e dunque sul bilancio consolidato dello Stato.

L’Istituto sottolinea la particolare gravosità di tali oneri, quale emergerebbe dalla consulenza statistico attuariale allegata alla sua memoria di costituzione, nella quale è stata calcolata una spesa aggiuntiva per il 2025 pari a 4,2 miliardi di euro, in caso di eliminazione del solo differimento, a 11,6 miliardi di euro, in caso di eliminazione della sola rateizzazione, e a 15,6 miliardi di euro, in caso di eliminazione di entrambi i meccanismi dilatori.

Nei giudizi promossi dal TAR Lazio e dal TAR Friuli-Venezia Giulia, in relazione alle censure con cui è denunciata la violazione dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU, l’INPS ha sostenuto l’inconferenza del parametro convenzionale, osservando che, se, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la disposizione in esame non garantisce il diritto ad una pensione di un particolare importo, a fortiori essa non può assicurare il diritto al pagamento di una prestazione una tantum in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dalla normativa in scrutinio.

L’Istituto ricorda, ancora, che la stessa Corte EDU ha più volte affermato che, sebbene la riduzione dell’importo della prestazione previdenziale o la sua cessazione integrino una ingerenza nei “beni” del titolare che esige una giustificazione nell’interesse generale, occorre, tuttavia, verificare se la violazione del diritto previdenziale sia stata tale da pregiudicarne l’essenza. L’imposizione di una riduzione ragionevole e proporzionata e, cioè, giustificata da ragioni di carattere generale, come la crisi economica, e limitata nel tempo e nella portata non comporta necessariamente la violazione dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

In via ulteriormente subordinata, l’INPS chiede a questa Corte di valutare un «percorso alternativo rispetto alla immediata dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme in scrutinio» che riconosca «un’ultima opportunità» al legislatore di esercitare la propria discrezionalità procedendo alla composizione dei diversi interessi rilevanti nel caso di specie.

Secondo l’Istituto, in linea con la soluzione adottata, seppure in ambiti diversi, con le ordinanze n. 97 del 2021 e n. 207 del 2018, questa Corte potrebbe indicare al legislatore un termine a provvedere, con contestuale rinvio dell’esame della questione ad un’udienza successiva alla sua scadenza.

In ulteriore subordine, si richiede una pronuncia «nella misura minima necessaria per ricondurre le norme nell’alveo della costituzionalità» ovvero, in via ulteriormente gradata, una pronuncia additiva di principio che orienti il legislatore e anche i giudici nella individuazione della regola da applicare provvisoriamente al caso concreto.

L’INPS indica esemplificativamente alcuni possibili «profili di intervento manipolativo» nel riconoscimento della rivalutazione monetaria sugli importi dovuti successivamente alla prima rata del trattamento di fine servizio, in modo da garantire nel tempo il valore reale delle somme percepite dai dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiunti limiti di età; nella limitazione dell’intervento di questa Corte al solo trattamento di fine servizio che presenta una disciplina analoga a quella del TFR dei lavoratori privati, con esclusione dei più favorevoli emolumenti, come quelli oggetto dei giudizi a quibus, in relazione ai quali il differimento e la rateizzazione operano solo quali contrappesi del più elevato trattamento riconosciuto; nella limitazione dell’intervento correttivo alle ipotesi in cui la retribuzione non venga sostituita dalla percezione del trattamento pensionistico o da altro trattamento retributivo o sostitutivo di esso.

5.– Nei giudizi di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e comunque la non fondatezza delle questioni sollevate.

L’interveniente ha, anzitutto, ricordato l’affermazione contenuta nella sentenza n. 130 del 2023 secondo cui «il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore», al fine di evidenziare che, in ragione dell’impatto finanziario che la rimozione non graduale dei meccanismi dilatori in esame comporterebbe, questa Corte non potrebbe intervenire sulle norme in scrutinio nei termini auspicati dai giudici rimettenti.

A sostegno di tale assunto, si ricorda che nel 2024 sono state avanzate due proposte di legge (XIX legislatura, A.C. 1254 e A.C. 1264) che intendevano dare seguito al monito di questa Corte attraverso la riduzione del termine dilatorio per la loro liquidazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, nonché attraverso la rivalutazione delle fasce di importo per l’erogazione rateale dei medesimi trattamenti.

Tali proposte, prosegue la difesa statale, non hanno avuto seguito per il parere negativo espresso dalla Ragioneria generale dello Stato sul rilievo che esse avrebbero determinato «effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in particolar modo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, privi di copertura».

6.– Nel giudizio promosso dal TAR Lazio l’Associazione nazionale insegnanti e formatori (ANIEF) ha fatto pervenire, quale amicus curiae, un’opinione scritta, ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, con la quale ha svolto conclusioni di segno adesivo alle censure del rimettente.

L’opinione è stata ammessa con decreto presidenziale del 7 gennaio 2026.

A sostegno della propria legittimazione, l’associazione ha dedotto di essere un soggetto collettivo esponenziale dell’interesse dei lavoratori pubblici e, in particolare, del personale scolastico, il quale rientra nella vasta platea dei dipendenti destinatari della disciplina in scrutinio.

Nel merito, lo scritto ripropone e sviluppa le argomentazioni spese dal rimettente, richiamando altresì il principio enunciato dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, secondo cui le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa non rispondono ai principi di proporzionalità se la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali.

7.– Con memorie illustrative di contenuto pressoché identico, depositate il 19 gennaio 2026, i ricorrenti nei giudizi a quibus, replicando alle argomentazioni dell’INPS, hanno osservato, da un lato, che gli artt. 3 e 38 Cost. non sono stati evocati dai giudici rimettenti perché non si attagliano alla fattispecie dedotta in giudizio e, dall’altro, che il TFS non ha natura previdenziale, ma retributiva.

I ricorrenti contestano, poi, l’assunto dell’Istituto secondo il quale i pensionati del settore pubblico, fruendo di un regime più vantaggioso di quello riservato ai lavoratori privati, dovrebbero sopportare il differimento dell’erogazione del trattamento oggetto di censura.

Obiettano che il TFS costituisce una retribuzione differita, frutto dell’attività lavorativa prestata – e, quindi, parte integrante del patrimonio del beneficiario – destinata ad accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell’uscita dalla vita lavorativa attiva.

All’eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza, che l’INPS fa derivare dall’avvenuto versamento, in loro favore, di uno o più ratei del trattamento di fine servizio, si replica che da una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate deriverebbe comunque il vantaggio di ottenere la rivalutazione monetaria.

I ricorrenti deducono, ancora, che, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, le ordinanze di rimessione hanno ricostruito compiutamente i fatti rilevanti ai fini della decisione, indicando, in particolare, le date della corresponsione delle tranches percepite e precisando il tipo di trattamento che viene in considerazione nei rispettivi giudizi a quibus.

Del tutto condivisibile sarebbe, poi, l’affermazione dei giudici rimettenti secondo cui, a fronte del tenore delle disposizioni censurate, i dubbi di illegittimità costituzionale non potrebbero essere superati attraverso una interpretazione costituzionalmente conforme.

I ricorrenti hanno, infine, replicato alle argomentazioni svolte dall’INPS a sostegno della non fondatezza, rimarcando, in particolare, come al monito formulato dalla sentenza di questa Corte n. 130 del 2023 il legislatore non abbia dato seguito, non potendosi ritenere a tal fine soddisfacente neppure la riduzione del differimento operata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028).

7.1.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica anche l’INPS ha depositato, in relazione ai diversi giudizi, memorie illustrative, di contenuto pressoché coincidente, con le quali ha insistito nelle conclusioni rassegnate negli atti di costituzione, rimarcando, tra l’altro, che il differimento e la rateizzazione dei trattamenti di fine servizio rappresentano un «modestissimo onere» a bilanciamento del rendimento derivante dalla peculiare modalità di calcolo dei trattamenti di fine servizio.

L’INPS ha comunque ribadito la richiesta di restituzione degli atti ai giudici a quibus, rilevando che, dopo la sentenza n. 130 del 2023, il legislatore ha dato attuazione al monito ivi formulato anche attraverso la previsione, all’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, della riduzione del termine di differimento della corresponsione del TFS da dodici a nove mesi.

Considerato in diritto

8.– Con le tre ordinanze indicate in epigrafe, il TAR Marche, sezione prima, il TAR Lazio, sezione quinta, e il TAR Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, denunciandone il contrasto con l’art. 36 Cost.

Il TAR Lazio e il TAR Friuli-Venezia Giulia evocano, altresì, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

8.1.– I giudici rimettenti chiedono, anzitutto, l’ablazione dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, nella parte in cui prevede che, per i dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, l’ente erogatore liquida il trattamento di fine servizio decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e che alla corresponsione dell’importo agli aventi diritto lo stesso ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

La suindicata disposizione viene, dunque, censurata nella versione anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, il quale, con effetto dal 1° gennaio 2027 e in relazione ai dipendenti che a tale data matureranno i requisiti per il pensionamento, ha ridotto di tre mesi il termine per la liquidazione del TFS, lasciando intatto l’ulteriore termine trimestrale previsto per la corresponsione delle somme dovute.

I giudici a quibus chiedono, altresì, la caducazione della disciplina del pagamento rateale di cui all’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, sempre nella parte in cui si applica alle ipotesi di cessazione del rapporto di impiego per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.

Tale disposizione delinea un ulteriore meccanismo dilatorio basato su previsioni concatenate di soglie crescenti, stabilendo, in particolare, che il riconoscimento del trattamento di fine servizio è effettuato: «a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo».

8.2.– Secondo il TAR Marche, le disposizioni oggetto di censura contrasterebbero con l’art. 36 Cost., in quanto il mancato adeguamento del legislatore ai moniti contenuti nelle sentenze di questa Corte n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023 «reitera la lesione sostanziale» del diritto del dipendente cessato dal servizio per raggiunti limiti di età a una retribuzione differita sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta.

In particolare, il denunciato vulnus deriverebbe dalla dilazione e dalla rateizzazione dell’emolumento «non accompagnate da un meccanismo di adeguamento degli importi pagati all’andamento dell’inflazione».

In via subordinata, ove si ritenga che le «“sentenze monito” non vincolano né il legislatore né la stessa Corte costituzionale», il giudice a quo denuncia la violazione dell’art. 36 Cost., «per i profili già ampiamente evidenziati dalla Corte Costituzionale» nella sentenza n. 130 del 2023.

8.3.– Anche il TAR Lazio ritiene che le disposizioni in scrutinio si pongano in contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto «la previsione di un pagamento rateale» del TFS non contingente, ma strutturale, lederebbe il principio di adeguatezza e sufficienza della retribuzione, il quale si sostanzia non solo nella congruità, ma anche nella tempestività dell’erogazione delle somme dovute.

Sarebbe, altresì, violato, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

A sostegno di tale censura, il rimettente argomenta che «le pensioni e conseguentemente anche il trattamento di fine servizio maturato per effetto della vita lavorativa costituiscono un “bene” ai sensi della Convenzione», giacché il relativo credito entra a far parte del patrimonio dell’avente diritto nel momento in cui maturano i requisiti per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio.

L’evocato parametro convenzionale risulterebbe violato in quanto il differimento e la rateizzazione del TFS imposti dalle norme in scrutinio, essendo ormai divenuti strutturali, pregiudicherebbero «l’essenza dei diritti pensionistici del soggetto».

8.4.– Da ultimo, con censure di analogo tenore, il TAR Friuli-Venezia Giulia lamenta che il mancato adeguamento del legislatore ai moniti espressi dalle ricordate sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023 di questa Corte «reitera la lesione sostanziale» del diritto del dipendente cessato dal servizio per raggiunti limiti di età a una retribuzione differita sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta, precisando che tale vulnus scaturisce anche dalla mancata previsione, accanto ai meccanismi dilatori, della rivalutazione monetaria degli importi erogati.

In via subordinata, sono censurati gli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, in riferimento agli artt. 36 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU per profili analoghi a quelli evocati, sempre in via subordinata, dal TAR Marche.

9.– Preliminarmente, i giudizi devono essere riuniti, avendo a oggetto le medesime disposizioni ed essendo fondati su censure e parametri pressoché coincidenti.

10.‒ Ancora in via preliminare, occorre rilevare che la modifica dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, a opera dell’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, pur essendo sopravvenuta al deposito delle ordinanze di rimessione, non investendo i rapporti controversi – in quanto sorti anteriormente alla data dalla quale essa produrrà effetto – risulta ininfluente nei giudizi a quibus.

Diversamente da quanto ritenuto dall’INPS, non vi è, pertanto, ragione di disporre la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni (sentenza n. 231 del 2018).

Un provvedimento siffatto non è reso necessario neppure dalla riforma introdotta dall’art. 16, comma 2, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito, il quale ha esteso ai dipendenti invalidi e inidonei al lavoro la previsione di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, che riconosce ai lavoratori inabili l’erogazione non dilazionata del TFS.

Poiché tale novella legislativa non ha inciso sul contenuto precettivo delle disposizioni censurate, deve escludersene qualsiasi ricaduta sui giudizi principali (sentenza n. 236 del 2018).

11.– Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dall’INPS.

Esse non sono fondate.

11.1.– È, in primo luogo, da escludersi che i giudici a quibus abbiano motivato le censure per relationem, limitandosi, cioè, a richiamare le sentenze n. 159 del 2019 e n.130 del 2023 ovvero, quanto al TAR Lazio, l’atto di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale definito con la seconda di tali pronunce.

I rimettenti, pur riportando ampi stralci delle suddette decisioni, hanno reso sufficientemente esplicite le ragioni della non manifesta infondatezza delle questioni ivi scrutinate.

Il nucleo essenziale delle censure – con cui sono denunciate la contrarietà dei meccanismi dilatori contestati al principio di adeguatezza della retribuzione sancito dall’art. 36 Cost. e la mancata rimozione di tale vulnus nonostante i moniti espressi da questa Corte – risulta, pertanto, delineato in termini sufficientemente definiti.

11.2.– Non è fondata neppure l’eccezione che contesta l’erronea e incompleta indicazione dei parametri costituzionali di riferimento sul presupposto che le ordinanze di rimessione non avrebbero evocato né l’art. 3 Cost. – invece dedotto, sotto il profilo della disparità di trattamento, nel giudizio di legittimità costituzionale definito con la sentenza n. 159 del 2019 – né l’art. 38 Cost., nonostante il TFS assolva anche una funzione previdenziale.

La circostanza che le disposizioni in scrutinio si prestino a essere vagliate in riferimento a una pluralità di precetti costituzionali non esclude che la evocazione dell’art. 36 Cost. – e, quanto alle ordinanze iscritte ai numeri 61 e 209 reg. ord. del 2025, anche dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU – risulti di per sé sola idonea a condurre alla declaratoria di illegittimità costituzionale dei meccanismi dilatori di cui si tratta.

11.3.– Non merita accoglimento neanche l’eccezione di inammissibilità per insufficiente ricostruzione della fattispecie.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’Istituto, le indicazioni fornite dalle ordinanze di rimessione consentono di ricostruire le cadenze della rateizzazione operante per ciascuno dei lavoratori ricorrenti, oltre che lo stato dei pagamenti effettuati in loro favore, né è da ritenersi necessaria, ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, l’individuazione dei tassi di rivalutazione monetaria nei periodi di riferimento, avuto riguardo alla pubblicità dei coefficienti di incremento della pressione inflazionistica e all’automaticità dei criteri con cui, anche per i dipendenti pubblici, nei giudizi aventi a oggetto il riconoscimento di spettanze retributive viene accordata la competenza accessoria in questione.

11.4.– Non può, poi, trovare accoglimento l’eccezione con cui l’INPS lamenta la mancata specificazione, da parte dei giudici rimettenti, della tipologia di trattamento di fine servizio dovuto ai ricorrenti.

Invero, dalla lettura complessiva delle ordinanze di rimessione emerge chiaramente che le domande proposte nei giudizi a quibus hanno a oggetto l’indennità di buonuscita.

11.5.– Non è, inoltre, ravvisabile l’inammissibilità per «ultroneità» che l’INPS fa derivare dalla mancata limitazione delle censure di illegittimità costituzionale alle specifiche tipologie di trattamento di fine servizio oggetto dei giudizi principali e dalla conseguente estensione dello scrutinio all’intera portata delle disposizioni contestate, le quali, come già evidenziato, fanno riferimento a tutti i trattamenti di fine servizio.

Il sistema di dilazioni oggetto di censura ha, infatti, portata generalizzata, in quanto opera per tutti i tipi di trattamento di fine servizio («comunque denominati») spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicate nell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e incluse nel conto economico consolidato, il cui elenco viene pubblicato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Poiché, dunque, alla stregua delle previsioni in scrutinio, il differimento e la rateizzazione operano allo stesso modo per l’intero genus dei trattamenti di fine servizio, correttamente i rimettenti hanno formulato le censure senza circoscriverle alle specifiche fattispecie di TFS dedotte nei giudizi principali.

11.6.– Non fondata è parimenti l’eccezione con cui si denuncia la mancata motivazione della impraticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione, avendo, per contro, i giudici rimettenti argomentato tale conclusione sulla base dell’assunto che al superamento in via ermeneutica dei dubbi di illegittimità costituzionale osta l’inequivoco tenore letterale delle disposizioni censurate.

11.7.– Nemmeno merita accoglimento l’eccezione con cui è contestato il difetto di rilevanza delle censure rivolte dal TAR Marche all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

L’INPS rileva che, alla data della proposizione del ricorso, la parte attrice aveva già percepito la prima rata del TFS, così che nessuna utilità potrebbe derivarle quale effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del citato art. 3, comma 2, neanche sotto il profilo del riconoscimento della rivalutazione monetaria, non essendo stata tale competenza accessoria oggetto di una specifica domanda.

Occorre, tuttavia, considerare che, con motivazione non implausibile a sostegno della rilevanza delle questioni, il giudice a quo ha argomentato che il ricorrente, nonostante abbia già percepito le prime due tranches di TFS – la prima delle quali anteriormente all’instaurazione del giudizio principale –, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in scrutinio, avrebbe, comunque, diritto alla corresponsione di «una somma pari alla rivalutazione monetaria degli importi liquidatigli».

Da tale conclusione si ricava che, ad avviso del rimettente, la domanda di rivalutazione monetaria avanzata dall’attore riguarda tutte le rate del trattamento, ivi compresa la prima, la quale ricade nel perimetro applicativo dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

11.8.– È, infine, da ritenersi ininfluente il rilievo, svolto dall’INPS in relazione alle ordinanze di rimessione del TAR Lazio e del TAR Friuli-Venezia Giulia, secondo cui il verosimile completamento, nelle more dei giudizi, dei versamenti delle prestazioni dovute ai ricorrenti renderebbe l’ablazione delle norme in scrutinio insuscettibile di incidere sul loro esito, «con eccezione del profilo del riconoscimento del diritto […] alla rivalutazione monetaria».

Nella prospettiva dei ricorrenti, condivisa dai giudici a quibus, anche la domanda avente a oggetto tale competenza accessoria è, infatti, condizionata alla caducazione dei meccanismi dilatori introdotti dalle norme in scrutinio.

Tanto appare sufficiente perché le questioni possano ritenersi rilevanti.

12.– Tutto ciò premesso, va, anzitutto, ricordato che questa Corte ha già segnalato la necessità di rimuovere le disposizioni sul pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto per le ipotesi in cui i dipendenti pubblici cessino dall’impiego per raggiungimento dei limiti di età e di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.

Con la sentenza n. 159 del 2019 è stata, infatti, sottolineata l’urgenza di ridefinire una disciplina «non priva di aspetti problematici», nell’àmbito di una organica revisione dell’intera materia, in quanto, «[c]on particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto […] rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana».

Successivamente, la sentenza n. 130 del 2023 ha ribadito la contrarietà all’art. 36 Cost. delle dilazioni imposte dalle stesse norme ora in scrutinio, sul presupposto che la garanzia costituzionale della giusta retribuzione, anche differita, si sostanzia non solo nella congruità dell’emolumento, ma anche nella tempestività della sua corresponsione.

Questa Corte ha, tuttavia, ritenuto di non poter porre rimedio al riscontrato vulnus, in quanto l’individuazione delle soluzioni a tal fine necessarie attinge alla discrezionalità del legislatore anche in ragione del «rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento in oggetto […] comporta» (sentenza n. 130 del 2023).

Ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità delle questioni sollevate, indicando però, quale rimedio alla riscontrata violazione, una riforma che, partendo dai trattamenti di importo più modesto, coinvolga successivamente e con gradualità tutti gli altri.

In definitiva, la sentenza n. 130 del 2023, pur avendo riscontrato il contrasto con i parametri evocati, non è pervenuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma ha rimesso, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore il quomodo dell’intervento a tal fine necessario (sentenze n. 46 del 2025, n. 71 del 2023, n. 22 del 2022 e n. 120 del 2021), rimarcando, al contempo, la improcrastinabilità della reductio ad legitimitatem.

12.1.– Al pressante invito contenuto nella predetta pronuncia il legislatore ha dato un primo, solo parziale riscontro con due recenti interventi riformatori.

È stato, in primo luogo, ampliato il novero dei dipendenti pubblici che, in ragione della loro condizione di fragilità, possono beneficiare dell’erogazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto nel termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriori dilazioni.

L’art. 16, comma 2, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito, ha, infatti, previsto che, oltre ai soggetti inabili al lavoro, anche gli invalidi e gli inidonei possono percepire il TFS entro il termine trimestrale di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

Un successivo intervento legislativo ha investito direttamente la disciplina ora oggetto di censura, riducendo l’estensione del termine annuale per la liquidazione delle spettanze di fine servizio.

L’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 ha, in particolare, stabilito che «[c]on effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”».

Per effetto di tale disposizione, per i dipendenti che matureranno i requisiti di pensionamento, per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2027 il termine per la liquidazione del TFS è, dunque, ridotto di tre mesi.

12.2.– Non può certamente ritenersi che le modifiche introdotte dalle richiamate riforme abbiano avviato in modo sostanziale quel processo di graduale, ma completa, eliminazione dei termini per il riconoscimento delle spettanze di fine servizio sollecitato da questa Corte.

Si tratta, invero, di provvedimenti dalla portata circoscritta, posto che il primo riguarda soltanto un ristretto gruppo di aventi diritto, ossia i lavoratori invalidi e inidonei, e il secondo, pur incidendo sulle previsioni in scrutinio, ha ridotto soltanto in misura esigua i tempi di erogazione del trattamento, per di più limitando l’abbreviazione al solo termine di liquidazione di cui all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e differendo l’operatività della disposta riduzione al 1° gennaio 2027.

A ciò va aggiunto che dalla formulazione dell’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 non si ricava che l’operata riduzione si inscriva in un disegno di progressiva rimozione di entrambi i meccanismi dilatori né, di conseguenza, che il legislatore abbia previsto che ad essa seguiranno analoghe misure entro un definito margine temporale.

Neanche nei lavori preparatori della nuova disposizione – dai quali, peraltro, emerge che la contrazione dei tempi di erogazione del TFS è precipuamente intesa a dare seguito al monito espresso da questa Corte – si rinvengono riferimenti a futuri sviluppi dell’intervento riformatore.

12.3.– La pur persistente incompatibilità del pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio con la garanzia di adeguatezza della retribuzione consacrata nell’art. 36 Cost. allo stato, tuttavia, non può condurre alla caducazione delle disposizioni censurate.

Questa Corte non può, infatti, esimersi dal considerare, ancora una volta, che un intervento ablativo comporterebbe l’espunzione contestuale e retroattiva di ogni dilazione e, di conseguenza, la immediata esigibilità dei trattamenti, ivi compresi quelli maturati anteriormente alla pronuncia e in corso di erogazione.

Una statuizione siffatta si tradurrebbe quantomeno in un temporaneo, ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa; ciò che richiede di rimettere alla discrezionalità legislativa «la definizione della gradualità con cui il pur indefettibile intervento deve essere attuato» (sentenza n. 130 del 2023), al fine, costituzionalmente necessario, della eliminazione dei meccanismi dilatori in scrutinio (sentenza n. 32 del 2021).

12.4.– Spetta, pertanto al legislatore programmare una riforma che, pur anche nel segno della gradualità, dia continuità alle misure recentemente adottate, in modo da ristabilire, entro un orizzonte temporale definito e ragionevole, la fisiologica scansione dei pagamenti dei TFS, eventualmente distribuendo su più esercizi l’effetto di cassa correlato alla rimozione del differimento e della rateizzazione della corresponsione degli stessi.

12.5.– Per consentire al legislatore di assumere le relative decisioni questa Corte, valendosi dei propri poteri di gestione del processo costituzionale, ritiene necessario disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale per l’udienza del 14 gennaio 2027, all’esito della quale potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di una novella legislativa che pianifichi la eliminazione dei meccanismi dilatori di cui si tratta «in conformità alle segnalate esigenze di tutela» (ordinanza n. 207 del 2018).

Nella vicenda in esame, in cui la tutela di diritti presidiati dalla garanzia costituzionale della giusta retribuzione, incidendo sulla corretta gestione dei flussi finanziari, involge scelte demandate, in linea di principio, al legislatore, lo «spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale» (ancora, ordinanza n. 207 del 2018; in senso conforme le ordinanze n. 97 del 2021 e n. 132 del 2020) rende doveroso consentire allo stesso legislatore di individuare le misure più idonee a contemperare la indifferibile necessità di un intervento legislativo al fine della reductio ad legitimitatem con l’esigenza di pianificare la distribuzione temporale dell’incremento del fabbisogno di cassa ad essa correlato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

rinvia all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Gli adempimenti fiscali e previdenziali in caso di illegittimità del licenziamento

Alcuni dipendenti da un comune della Lombardia ottenevano sentenza che dichiarava l’illegittimità del licenziamento loro intimato e condannava il Comune al pagamento in base all’articolo 18 degli importi rispettivamente di Euro 219.395,66 lordi ed Euro 211.097,07 lordi.

Ricevevano invece delle somme nette inferiori pari a Euro 109.324,00 ed Euro 105.185,00 in ragione delle trattenute fiscali e previdenziali operate dal Comune.

Ne derivava un contenzioso giudiziale nell’ambito del quale sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano respingevano la domanda dei due lavoratori.

Da ultimo, questi si rivolgevano alla Corte di Cassazione la quale pure con la sentenza n.8067 del 1 aprile 2026 non accoglieva il ricorso.

Riteneva la Suprema Corte richiamando consolidati orientamenti in materia che il datore di lavoro sostituto d’imposta era tenuto ad effettuare le trattenute fiscali.

Per quanto invece atteneva alle trattenute previdenziali, il datore di lavoro era tenuto ad operare delle trattenute solo nel caso di nullità ed inefficacia del licenziamento.

Davanti alla Suprema Corte ed in precedenza nei gradi di merito,  i lavoratori sostenevano come il loro rapporto fosse in effetti cessato per superati limiti di età prima della declaratoria di illegittimità del recesso e che quindi il Comune aveva cessato di essere sostituto d’imposta e di conseguenza le obbligazioni fiscali e contributive gravavano sui lavoratori medesimi in favore dei quali andava versato l’intero importo lordo.

Nel corso della motivazione la Corte testualmente annota:

“In proposito, l’assunto secondo cui, essendo i ricorrenti andati in pensione e ricevendo l’ importo una tantum, si procederà a tassazione separata, non esclude che il solvens, trattandosi comunque di risarcimento soggetto a tassazione secondo quanto sopra detto, resti sostituto d’ imposta e debba dunque applicare le trattenute (sulla compatibilità tra tassazione separata e ritenuta d’acconto, v.anche Cass. 8 aprile 2004, n. 6910), giacché, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia in corso o cessato al tempo della sentenza di condanna, l’obbligo di effettuare detta ritenuta, sorgendo al momento del pagamento, grava su di lui, ove dia spontanea esecuzione alla sentenza (Cass. 29 giugno 1982, n. 3912).

L’ art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede infatti che gli “enti indicati nell’ articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” – categoria cui certamente pertiene il Comune che è parte in causa, stante il disposto dell’allora art. 87, co. 1, lett. c) cit. ora art. 73, co. 1 lett. c,cui va il rinvio, per effetto dell’art. 2, co. 4 del D.Lgs. n. 344 del 2003 – “devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipiente” e ciò allorquando essi “corrispondono somme e valori di cui all’art. 48” del medesimo

D.P.R. (ora art. 51), ovverosia “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta (…), in relazione al rapporto di lavoro”.

Il riferirsi degli importi al rapporto di lavoro è certo ed il pensionamento, come detto, non ha alcuneffetto, perché quello che viene adempiuto resta pur sempre un debito dell’ente, per i titoli che impongono il suo operare come sostituto d’imposta.

Già si è anche detto sulla tassabilità di quelle entrate.

Il “periodo d’ imposta” è poi quello in cui è avvenuto il pagamento e resta fermo che, quanto corrisposto, andrà ovviamente a credito fiscale dell’accipiens e dovrà essere considerato nel regolare i reciproci rapporti, quale che sia la forma di tassazione cui quei redditi saranno assoggettati.

Non vi è dunque ragione per ritenere che il Comune non dovesse applicare la ritenuta ed anzi, opinando diversamente, visto quanto si dirà rispetto all’avvenuto versamento al fisco, si finirebbe per realizzare un’indebita duplicazione di pagamento ai danni dell’ente.”

In sostanza la Corte definisce il periodo di imposta non in relazione alla sussistenza del rapporto di lavoro, ma in relazione al momento del pagamento.

In merito al pagamento della contribuzione in caso di licenziamento illegittimo, la Cassazione ha così testualmente motivato distinguendo le causali giuridiche del recesso illegittimo: “ Ne deriva che, se vi è licenziamento, le conseguenze di cui agli artt. 19 e 23 della legge n. 218 del 1952 si produrranno, in caso di nullità o inefficacia di esso, fin dalle scadenze dei termini di pagamento di tempo in tempo maturate, mentre in caso di licenziamento annullabile, la ricostituzione ora per allora consente di ritenere che l’effetto di trasferimento del debito contributivo dal lavoratore al datore si verifichi solo dalla ricostituzione del rapporto di lavoro con sentenza costitutiva.

Ciò con l’ulteriore distinguo, che inevitabilmente discende dal fatto che le retribuzioni a titolo risarcitorio, nel regime di cui all’ art. 18, comma 4 della legge n. 300 del 1970, come anche nel regime, qui non applicabile ratione temporis, dell’art. 63, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, possono non essere tutte quelle maturate dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, sebbene quanto ai contributi le norme ne dispongano il pagamento senza limitazioni.

Distinguo da cui deriva che il tempestivo pagamento datoriale dei contributi dopo la pronuncia giudiziale giustifica il pagamento al “netto” di essi per quanto riguarda le retribuzioni dovute al lavoratore a titolo risarcitorio, mentre resta a carico datoriale l’obbligo contributivo per le mensilità non coperte dal pagamento di retribuzioni.

Ciò non solo perché tutto comunque risale ad un fatto datoriale di inadempimento (il licenziamento illegittimo), ma anche perché sarebbe palesemente contrario al sistema, oltre che a quanto sotteso alla regolazione di cui agli artt. 19 e 23 della legge n. 182 del 1952, che il lavoratore dovesse pagare contributi su retribuzioni che da lui mai saranno ricevute.”

Intelligenza artificiale – Elevate Professionalità nel lavoro pubblico – Riflessi contrattuali.

Nuovo CCNL Funzioni Centrali e Intelligenza Artificiale nel lavoro pubblico

La bozza del nuovo CCNL Funzioni Centrali 2025 – 2027 tratta dell’introduzione dell’intelligenza artificiale nell’ambito dei processi organizzativi e nella conseguente gestione del rapporto di lavoro.

L’obiettivo è quello di consentire l’utilizzo di un’importante innovazione, offrendo inoltre adeguata tutela ai dipendenti pubblici.

E’ previsto in primo luogo di consentire ai rappresentanti dei lavoratori il confronto su temi quali i carichi di lavoro, le nomine e le assegnazioni di incarichi, la formazione e la gestione del contratto.

E’ così garantito in primo luogo il diritto all’informazione quale primo strumento che permetterebbe alle organizzazioni sindacali di prendere adeguata cognizione delle innovazioni.

Al diritto all’informazione, consegue la facoltà di instaurare il confronto sindacale in tutti i casi in cui l’introduzione dell’intelligenza artificiale sia volta ad incidere sull’organizzazione del lavoro e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti, aprendo così un processo di confronto.

I punti fermi a garanzia del lavoro e del fattore umano.

Si vuole così prevenire ed evitare la totale automatizzazione del processo lavorativo e decisionale, affermando il principio che garantisce come le decisioni finali debbano avvenire sotto il controllo e la responsabilità umana in primo luogo in tema di valutazioni del personale e progressioni di carriera.

Altrettanto rilievo è riservato alla privacy dei lavoratori consentendo loro di conoscere i rischi evitabili e connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Rilievo assume nell’attività di controllo il ruolo dell’Organismo Paritetico per l’innovazione e il monitoraggio dell’impatto dell’intelligenza artificiale.

Organi a garanzia in sede nazionale e contrattuale.

L’attività di controllo e monitoraggio è affidata in primo luogo ed in sede nazionale all’Osservatorio Nazionale che rappresenta l’organismo governativo incaricato di verificare e monitorare nell’ambito dell’intero paese le ricadute dell’intelligenza artificiale sulle politiche pubbliche.

L’osservatorio è stato istituito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei termini previsti dalla legge n.132/2025 che recepisce l’atto europeo in materia

L’Organismo Paritetico per l’Innovazione (OPI) è invece una sede stabile di confronto tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali inserita e creata nell’ambito dei contratti nazionali d lavoro per monitorare l’impatto delle nuove tecnologie sull’organizzazione del lavoro.

Anche quest’ultimo organismo a natura contrattuale ha il compito di monitorare l’applicazione dell’intelligenza artificiale nell’organizzazione del lavoro, per anche verificare quali professionalità e competenze utilizzare e come fronteggiare eventuali problemi connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Anche quest’ultimo organismo a natura contrattuale ha il compito di monitorare l’applicazione dell’intelligenza artificiale nell’organizzazione del lavoro, per anche verificare quali professionalità e competenze utilizzare e come fronteggiare eventuali problemi connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Altri temi connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito del rapporto di lavoro.

La posizione di cauto monitoraggio e di controllo delle ricadute evidenziata (che potremmo definire in qualche modo difensiva) sin qui dinnanzi all’introduzione dell’intelligenza artificiale dalla contrattazione nazionale non ci deve far trascurare le ricadute che le trasformazioni introdotte potranno creare nell’ambito dell’inquadramento del personale e persino sulla composizione futura della categoria dei dipendenti pubblici. Ne valuteremo l’effetto nell’ambito delle alte professionalità.

Possiamo non sicurezza affermare come l’intelligenza artificiale stia trasformando in maniera radicale gli ambiti professionali.

Non per questo possiamo automaticamente definirla come sostituto delle capacità umane ed in particolare delle più elevate. In realtà l’intelligenza artificiale ne impone un adeguamento se non addirittura un ampliamento delle capacità.

Questi ambiti professionali sono in gran parte costituiti da figure apicali, consulenti strategici, specialisti tecnici ed amministrativi. Sono ruoli destinati ad evolversi verso attività di supervisione, interpretazione strategica e valutazione dal punto di vista etico dei risultati generati dalle macchine.

Di fronte a queste attribuzioni non trovano più spazio in quanto delegate all’intelligenza artificiale le pur qualificate ordinarie competenze tecniche ed amministrative consentendo così alle elevate professionalità di concentrarsi su attività di pianificazione strategica e controllo e consulenza.

L’ambito delle elevate professionalità dovrebbe così muovere verso ambiti di elevato livello in grado non solo di controllare, ma anche di programmare l’impiego dell’intelligenza artificiale in ambiti quali il settore legale, finanziario, tecnico – ingegneristico e medico.

Rimane da vedere sino a che punto l’attuale inquadramento contrattuale delle pubbliche amministrazioni per quanto evolutosi con l’inclusione della specifica area delle elevate professionalità sia idoneo a riconoscere le nuove competenze.

Ci si interroga sull’idoneità del vigente sistema degli inquadramenti a rappresentare un ordine di classificazione del personale aderente al concreto atteggiarsi delle nuove prestazioni lavorative.

Sarà necessario valutare nel tempo l’impatto e l’utilità della creazione dell’area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione introdotta dall’articolo 3 del DL 80/2021 e quindi tradotto nella gran parte dei contratti del pubblico impiego anche alla luce della molteplicità di competenze che emergeranno nel lavoro dei pubblici dipendenti anche di fronte all’emergere di nuove competenze anche trasversali.

Non appare infatti sufficiente per le pubbliche amministrazioni il mero riconoscimento dell’esistenza di un’area delle elevate professionalità, rilevando a questo punto in maniera attuale e rilevante la concreta attuazione degli inquadramenti.

La figura professionale del manager dovrà spesso possedere quelle che possono definirsi come “competenze ibride” idonee ad unire le capacità tecniche ed informatiche con capacità giuridiche ed organizzative e con cautele di carattere etico.

Spetterà quindi ai manager la supervisione sulle decisioni prodotte dall’intelligenza artificiale.

Rimane da vedere se l’ambito normativo e contrattuale di inquadramento del personale anche di recente rivisitato appaia coerente con tali esigenze.

Sarà in proposito necessario valutare nella concreta applicazione l’introduzione dell’area per l’inquadramento nel pubblico impiego delle elevate professionalità. (articolo 3 del DL n.80/2021, convertito nella legge n.113/2021, nell’ambito delle “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.” Va in proposito dato atto che la gran parte dei contratti collettivi del pubblico impiego hanno adempiuto a tale previsione di legge.

L’applicazione è però avvenuta in maniera non omogenea e non esaurisce la completa applicazione di tale normativa anche in relazione al continuo evolversi delle innovazioni nel settore ed alla luce dell’introduzione dell’intelligenza artificiale.

L’introduzione di questa specifica area per completarsi come un’importante innovazione deve completarsi in primo luogo mediante l’istituzione per i criteri di accesso alla nuova area e quindi mediante la definizione del sistema degli incarichi.

Questi adempimenti dovranno rispondere alle esigenze del mutato quadro lavorativo alla luce dell’introduzione dell’intelligenza artificiale che in qualche modo eliminando gli adempimenti di media e spesso anche di elevata difficoltà, spingono l’attività dei manager verso l’alto ed in particolare verso compiti strategici di controllo e pianificazione generale.

In quest’ambito è individuato un forte nesso tra professionalità ed organizzazione.

Competerà in quest’ambito alle amministrazioni individuare gli incarichi di elevata qualificazione in termini diversi dalle semplici posizioni organizzative.

In quest’ambito, si renderà necessario per le amministrazioni avviare opportuni interventi di riorganizzazione per individuare gli incarichi di elevata qualificazione, procedendo anche ad una rideterminazione e riduzione del perimetro degli incarichi dirigenziali.

Di Fabio Petracci – Vicepresidente di CIU Unionquadri – avvocato giuslavorista

Obblighi retributivi e previdenziali del committente nella logistica integrata.

Per quanto riguarda la solidarietà retributiva del committente e dell’appaltatore, vettore nei confronti dei lavoratori dipendenti valgono le seguenti considerazioni.

L’ordinamento del lavoro prevede nel caso di lavori affidati in appalto la solidarietà di committente ed appaltatore per le obbligazioni retributive nei confronti dei dipendenti sorti nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto.

Molteplici sono le norme di legge e contrattuali che vincolano committente ed appaltatore nell’obbligo retributivo nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo.

Già il codice civile all’articolo 1676 prevede il diritto dei dipendenti dall’appaltatore di rivalersi per le loro retribuzioni su quanto il committente ancora deve all’appaltatore, mediante un’azione diretta nei confronti del committente.

E’ pero di fronte alla normativa che attua la flessibilità nell’ambito del lavoro che si sviluppano parallele forme di tutela anche nell’ambito di quella che può essere definita come la frammentazione del processo produttivo.

L’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 (Legge Biagi) nell’ambito della normativa concernente l’appalto prevede l’obbligo in solido di committente ed appaltatore per il pagamento dei dipendenti dell’appaltatore impegnati nell’appalto.

Particolare ed oggetto di esame è la situazione in un settore come l’autotrasporto ad alta intensità di esternalizzazione.

Con il decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito nella legge 133/2008 è disciplinato il contratto di autotrasporto.

Quivi l’articolo 83 bis del provvedimento medesimo impone al committente prima di affidare il trasporto al vettore la verifica nei confronti di quest’ultimo dell’avvenuto adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi, mediante l’acquisizione della documentazione indicata dalla legge medesima.

Di seguito il comma 4 ter pone a sanzione del committente che non abbia provveduto a tale verifica l’obbligo in caso di insolvenza del vettore di pagare le retribuzioni ed i contributi dei dipendenti di quest’ultimo impiegati nel trasporto commissionato.

Ci si pone il dubbio se quest’ultima normativa possa ritenersi nell’ambito delle attività di logistica derogatoria rispetto a quella ordinaria (articolo 29 DLGS 276 e articolo 1676 del codice civile) già citata.

In tal modo nell’ambito dell’autotrasporto i committenti potrebbero vantare un trattamento più favorevole dato da una responsabilità solidale solo in caso di mancata verifica dei requisiti di regolarità previdenziale e retributiva.

Le conseguenze paventate sono però solo apparenti.

La normativa specifica appena indicata è ristretta nell’ambito del contratto di trasporto e non trova applicazione nel contratto di appalto.

Dunque, prima di valutare le conseguenze dell’omesso pagamento delle retribuzioni nei confronti del committente dovremmo verificare se il rapporto interessato possa ridursi ad un semplice contratto di trasporto o si verifichi invece nell’ambito di un contratto di appalto.

In quest’ultimo caso, opereranno le tutele ordinarie che abbiamo già indicato a favore del personale dell’appaltatore.

Quindi dovremo procedere ad una distinzione.

Se ci troviamo di fronte ad un rapporto che si manifesta con sistematicità e continuità nell’ambito di attività pianificate potremmo parlare di appalto, diversamente di fronte ad incarichi frammentati o addirittura episodici, potremmo parlare di contratti di trasporto con tutela minore per il personale dipendente dal trasportatore.

In conclusione nell’ambito della logistica integrata, per quanto riguarda il mero trasporto stradale valgono per i dipendenti le limitate tutele di cui all’articolo 83 bis DL 112/2008.

Tale tutela non si estende però alle attività integralmente appaltate a terzi trasportatori e per le attività accessorie operano invece le ordinarie tutele di cui all’articolo 29 del DLGS 276/2003 che prevedono la responsabilità solidale del committente per i crediti di lavoro sorti nell’ambito degli appalti.

Di Fabio Petracci, avvocato giuslavorista

La prescrizione in ambito previdenziale.

La decorrenza in costanza di rapporto di lavoro e la rimessione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea.

Norma regolatrice.

La prescrizione in ambito previdenziale è disciplinata dall’articolo 3 comma 9 della legge 335/1995.

La norma stabilisce che i crediti contributivi si prescrivono nel termine di cinque anni.

Detto termine si applica pure alle contribuzioni di altre forme obbligatorie di previdenza.

E’ prevista la prescrizione decennale nel caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.

Decorrenza.

Il primo punto da chiarire è quello di definire da quale momento la prescrizione inizia a decorrere.

Secondo l’articolo 2936 del codice civile la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Quindi la prescrizione dei contributi inizia a decorrere dal momento in cui il contributo avrebbe dovuto essere pagato che corrisponde al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (articolo 55 RDL n.1827/1935).

Il problema della decorrenza per il lavoratore dipendente. La rimessione alla Corte di Giustizia.

L’argomento prescrizione si allaccia a quello analogo che riguarda la prescrizione dei crediti di lavoro. La Corte Costituzionale con la storica sentenza n.63/1966 ha stabilito che la prescrizione dei crediti di lavoro non può decorrere in costanza di rapporto di lavoro in assenza di una tutela reale del posto di lavoro.

Dopo le ultime riforme sui licenziamenti, anche la Corte di Cassazione con le sentenze 26246/2022 e la più recente 26958/2025 ha ribadito che la prescrizione dei crediti di lavoro (di regola quinquennale) decorre solo dalla cessazione del rapporto e che ciò ora vale anche per le grandi imprese essendo venuta meno la reale stabilità del posto di lavoro. Questo principio è sempre motivato dalla necessità di garantire al lavoratore la libertà di agire senza il pericolo di ritorsioni.

La stessa ragione potrebbe appalesarsi dal momento che, in caso di mancato pagamento dei contributi, la Corte di Cassazione con la sentenza n.29637 del 2021 ha statuito come legittimato passivo sia il datore di lavoro nel mentre l’ente previdenziale ricopre solo il ruolo di litisconsorte necessario.

Il problema è stato sollevato dal Tribunale di Napoli Sezione III con l’ordinanza del 31.3.2025 che ha formulato un rinvio pregiudiziale alla Corte Di Giustizia dell’Unione Europea sostenendo come il mancato allineamento della prescrizione contributiva a quella retributiva abbia creato un vuoto di tutela idoneo a ledere la normativa comunitaria, anche dal momento che, come abbiamo visto, la recente cassazione impone per il lavoratore l’obbligo di convenire in causa ( e quindi anche in sede interruttiva della prescrizione) il datore di lavoro. E’ stato così riproposto il tema della decorrenza della prescrizione dei crediti previdenziali in corso di rapporto di lavoro.

Tale tema potrebbe dovrebbe anche più propriamente essere sottoposto anche alla Corte costituzionale alla prima occasione. ( sul punto vedasi Davide Casale Il lavoro nella giurisprudenza, n. 7, 1 luglio 2025, p. 688).

La prescrizione decennale.

L’articolo 3 della legge 335/1995 stabilisce poi un’eccezione prevedendo testualmente il termine di prescrizione decennale “ salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”.

Sul punto si pone un interrogativo in quanto per interrompere la prescrizione normalmente è utilizzata una denuncia all’INPS o al datore di lavoro” e quindi in tutti questi casi la prescrizione dovrebbe intendersi come decennale?

Per “denuncia del lavoratore” si intendono infatti le ipotesi in cui il lavoratore abbia segnalato all’ente previdenziale l’omesso versamento dei contributi.

Dunque se la denuncia deve avvenire nel termine quinquennale, che senso ha prevedere una prescrizione decennale, nel senso che già la denuncia interrompe la prescrizione decennale?

In realtà, si sostiene che l’ipotesi di denuncia del lavoratore come prevista dall’articolo 9, comma 3 della legge 335/1995 non si sovrapponga all’interruzione della prescrizione quinquennale, ma operi come un’ipotesi speciale per cui se effettuata prima del termine quinquennale determini non una semplice interruzione della prescrizione, ma l’applicazione del termine decennale che va a sostituire quello quinquennale dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Si ritiene che in tal modo, sia concesso al lavoratore che segnali formalmente l’omissione contributiva sia concesso un termine più ampio per agire nelle competenti sedi. (così Cassazione Sezione Lavoro n.2417 del 20 febbraio 2012 e Cassazione Sezione Lavoro 2419/2012).

Indisponibilità.

La prescrizione è inoltre irrinunciabile ed indisponibile. Ciò significa che una volta maturata, l’ente previdenziale non può accettare i contributi prescritti.

L’azione per la costituzione della rendita ex articolo 2116 codice civile.

Nel caso di avvenuta prescrizione, il lavoratore può sempre agire nei confronti del datore di lavoro in forza dell’articolo 2116 del codice civile al dine di ottenere la costituzione di una rendita che compensi il mancato versamento dei contributi.

Anche in questo caso l’azione non è soggetta a decadenza alcuna, ma soggiace comunque alla prescrizione. In questo caso, la prescrizione avrà decorrenza decennale a decorrere dal momento in cui si è prescritto il credito previdenziale

Sul punto dopo una serie di sentenze che pervenivano a diverse conclusioni, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 14/9/2017, n. 21302) ha ribadito che la decorrenza del termine inizia con l’avvenuta prescrizione del diritto al riconoscimento dei contributi non versati.

La legittimazione passiva nel caso di mancata regolarizzazione contributiva.

Ulteriore punto di interesse anche se non direttamente collegato alla prescrizione è quello di conoscere la legittimazione passiva del soggetto chiamato a rispondere dei contributi non versati.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.29637 del 2021 ha statuito come legittimato passivo sia il datore di lavoro nel mentre l’ente previdenziale ricopre il ruolo di litisconsorte necessario.

Ne deriva che, in caso di mancata chiamata in causa dell’INPS il giudizio dovrà ritenersi nullo.

Illegittima la prassi di sottoporre ad un colloquio con compilazione di apposito modulo il dipendente rientrante dalla malattia

Con il provvedimento n. 390/2025 del 10 luglio 2025 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una società che sottoponeva i propri lavoratori, in seguito ad assenze dovute a malattia e ricoveri, ad un colloquio di rientro dal lavoro con il proprio responsabile.

Nel corso del colloquio, il responsabile compilava, con le informazioni fornite dal lavoratore, un apposito modulo predisposto dall’azienda.

Detto modulo veniva poi consegnato all’ufficio risorse umane che valutava, insieme al responsabile e/o al medico competente, eventuali iniziative a tutela della salute del dipendente. Ad avviso dell’azienda, la prassi era volta a garantire l’adempimento dei propri doveri di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Il Garante, all’esito dell’istruttoria, ha tuttavia riscontrato numerose violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In primo luogo, risultava assente un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti in merito allo specifico trattamento dei propri dati personali.

Ancora, era accertata altresì l’assenza di un’idonea condizione di liceità, in quanto il trattamento posto in essere è risultato privo di base giuridica in quanto non rientrante nell’attività di sorveglianza sanitaria, attività peraltro di competenza esclusiva del medico competente e non del datore di lavoro.

La società ha inoltre violato anche il principio di minimizzazione dei dati, in quanto alcune delle informazioni previste nel questionario avrebbero già dovuto essere di conoscenza dell’ufficio del personale, con conseguente inutile duplicazione dell’acquisizione di dati.

La datrice di lavoro ha trattato anche dati dei lavoratori non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale e comunque per un periodo di tempo, massimo di 10 anni, evidentemente sproporzionato.

Ne consegue che sottoporre i lavoratori, al rientro da periodi di assenza per malattia, infortunio, ricovero, a un colloquio con il proprio responsabile che redige un modulo specifico contenente anche dati relativi alla salute risulta non conforme alla disciplina di protezione dei dati personali e in particolare in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c), e), 6, 9, 13, 88 del GDPR (Reg. UE n.2016/679) e 113 del Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/2003).

Pertanto, alla società, oltre al divieto dell’ulteriore trattamento dei dati raccolti e conservati attraverso i moduli, è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00.

avv. Alberto Tarlao

Malati oncologici e tutela del posto di lavoro

E’ entrata in vigore la legge 18 luglio 2025 n.106 contenente disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Essa si applica ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, affetti da malattia oncologiche ed anche da patologie invalidanti o croniche anche rare che comportino in questo caso un grado di invalidità superiore al 74 per cento.

In questi casi, i soggetti affetti dalle patologie indicate possono, in aggiunta al periodo contrattuale di conservazione del posto, fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a 24 mesi.

Durante questo periodo, il soggetto malato, conserva il posto di lavoro pur senza diritto alla retribuzione, oltre, come già detto, ai normali periodi di conservazione del posto dovuti in base al contratto.

Lo stato di malattia deve essere certificato dal medico di medicina generale o dal medico specialista di struttura pubblica o accreditata.

La misura si applica anche ai lavoratori autonomi con prestazione in via continuativa per un committente.

Superato il periodo di congedo previsto, il lavoratore ha diritto ad accedere in via prioritaria alla modalità di lavoro agile.

La legge prevede inoltre per i lavoratori sopra indicati la facoltà di fruire previa prescrizione medica di ulteriori dieci ore di permesso annuo, in aggiunta a quanto previsto dal contratto collettivo per visite ed esami, percependo altresì l’indennità di malattia.

Questo diritto è riconosciuto anche ai genitori di figlio minorenne affetto dalle patologie indicate.

di Petracci Fabio, avvocato giuslavorista

Parere INPS sul congedo di paternità obbligatorio.

Il congedo obbligatorio di paternità è stato introdotto con la direttiva comunitaria 2019/1158  e quindi nell’ordinamento italiano mediante l’articolo 27 bis del DLGS 151/2001 che così stabilisce:

Art. 27-bis.

CONGEDO DI PATERNITÀ

  1.     Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
  2.     In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
  3.   Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
  4.   Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
  5.     Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28.
  6.     Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Prescrizione e decadenza del congedo.

Il parere 4301 del 17.12.2024 dell’INPS accomuna la prescrizione del congedo di paternità obbligatorio al termine di un anno previsto per la malattia.

Si applica così il termine annuale previsto dall’articolo 6 ultimo comma della legge 11 gennaio 1943 n.138 previsto per l’indennità di malattia.

Questo il testo completo del parere INPS:

Messaggio numero 4301 del 17-12-2024 – Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001. Chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza

Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, si forniscono chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bisdel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito T.U. sulla maternità e paternità).

 Quanto al termine di prescrizione, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l’indennità di malattia.

 L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2, del medesimo testo unico.

Con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Questo in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo. Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.  

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga