La prescrizione in ambito previdenziale.

La decorrenza in costanza di rapporto di lavoro e la rimessione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea.

Norma regolatrice.

La prescrizione in ambito previdenziale è disciplinata dall’articolo 3 comma 9 della legge 335/1995.

La norma stabilisce che i crediti contributivi si prescrivono nel termine di cinque anni.

Detto termine si applica pure alle contribuzioni di altre forme obbligatorie di previdenza.

E’ prevista la prescrizione decennale nel caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.

Decorrenza.

Il primo punto da chiarire è quello di definire da quale momento la prescrizione inizia a decorrere.

Secondo l’articolo 2936 del codice civile la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Quindi la prescrizione dei contributi inizia a decorrere dal momento in cui il contributo avrebbe dovuto essere pagato che corrisponde al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (articolo 55 RDL n.1827/1935).

Il problema della decorrenza per il lavoratore dipendente. La rimessione alla Corte di Giustizia.

L’argomento prescrizione si allaccia a quello analogo che riguarda la prescrizione dei crediti di lavoro. La Corte Costituzionale con la storica sentenza n.63/1966 ha stabilito che la prescrizione dei crediti di lavoro non può decorrere in costanza di rapporto di lavoro in assenza di una tutela reale del posto di lavoro.

Dopo le ultime riforme sui licenziamenti, anche la Corte di Cassazione con le sentenze 26246/2022 e la più recente 26958/2025 ha ribadito che la prescrizione dei crediti di lavoro (di regola quinquennale) decorre solo dalla cessazione del rapporto e che ciò ora vale anche per le grandi imprese essendo venuta meno la reale stabilità del posto di lavoro. Questo principio è sempre motivato dalla necessità di garantire al lavoratore la libertà di agire senza il pericolo di ritorsioni.

La stessa ragione potrebbe appalesarsi dal momento che, in caso di mancato pagamento dei contributi, la Corte di Cassazione con la sentenza n.29637 del 2021 ha statuito come legittimato passivo sia il datore di lavoro nel mentre l’ente previdenziale ricopre solo il ruolo di litisconsorte necessario.

Il problema è stato sollevato dal Tribunale di Napoli Sezione III con l’ordinanza del 31.3.2025 che ha formulato un rinvio pregiudiziale alla Corte Di Giustizia dell’Unione Europea sostenendo come il mancato allineamento della prescrizione contributiva a quella retributiva abbia creato un vuoto di tutela idoneo a ledere la normativa comunitaria, anche dal momento che, come abbiamo visto, la recente cassazione impone per il lavoratore l’obbligo di convenire in causa ( e quindi anche in sede interruttiva della prescrizione) il datore di lavoro. E’ stato così riproposto il tema della decorrenza della prescrizione dei crediti previdenziali in corso di rapporto di lavoro.

Tale tema potrebbe dovrebbe anche più propriamente essere sottoposto anche alla Corte costituzionale alla prima occasione. ( sul punto vedasi Davide Casale Il lavoro nella giurisprudenza, n. 7, 1 luglio 2025, p. 688).

La prescrizione decennale.

L’articolo 3 della legge 335/1995 stabilisce poi un’eccezione prevedendo testualmente il termine di prescrizione decennale “ salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”.

Sul punto si pone un interrogativo in quanto per interrompere la prescrizione normalmente è utilizzata una denuncia all’INPS o al datore di lavoro” e quindi in tutti questi casi la prescrizione dovrebbe intendersi come decennale?

Per “denuncia del lavoratore” si intendono infatti le ipotesi in cui il lavoratore abbia segnalato all’ente previdenziale l’omesso versamento dei contributi.

Dunque se la denuncia deve avvenire nel termine quinquennale, che senso ha prevedere una prescrizione decennale, nel senso che già la denuncia interrompe la prescrizione decennale?

In realtà, si sostiene che l’ipotesi di denuncia del lavoratore come prevista dall’articolo 9, comma 3 della legge 335/1995 non si sovrapponga all’interruzione della prescrizione quinquennale, ma operi come un’ipotesi speciale per cui se effettuata prima del termine quinquennale determini non una semplice interruzione della prescrizione, ma l’applicazione del termine decennale che va a sostituire quello quinquennale dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Si ritiene che in tal modo, sia concesso al lavoratore che segnali formalmente l’omissione contributiva sia concesso un termine più ampio per agire nelle competenti sedi. (così Cassazione Sezione Lavoro n.2417 del 20 febbraio 2012 e Cassazione Sezione Lavoro 2419/2012).

Indisponibilità.

La prescrizione è inoltre irrinunciabile ed indisponibile. Ciò significa che una volta maturata, l’ente previdenziale non può accettare i contributi prescritti.

L’azione per la costituzione della rendita ex articolo 2116 codice civile.

Nel caso di avvenuta prescrizione, il lavoratore può sempre agire nei confronti del datore di lavoro in forza dell’articolo 2116 del codice civile al dine di ottenere la costituzione di una rendita che compensi il mancato versamento dei contributi.

Anche in questo caso l’azione non è soggetta a decadenza alcuna, ma soggiace comunque alla prescrizione. In questo caso, la prescrizione avrà decorrenza decennale a decorrere dal momento in cui si è prescritto il credito previdenziale

Sul punto dopo una serie di sentenze che pervenivano a diverse conclusioni, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 14/9/2017, n. 21302) ha ribadito che la decorrenza del termine inizia con l’avvenuta prescrizione del diritto al riconoscimento dei contributi non versati.

La legittimazione passiva nel caso di mancata regolarizzazione contributiva.

Ulteriore punto di interesse anche se non direttamente collegato alla prescrizione è quello di conoscere la legittimazione passiva del soggetto chiamato a rispondere dei contributi non versati.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.29637 del 2021 ha statuito come legittimato passivo sia il datore di lavoro nel mentre l’ente previdenziale ricopre il ruolo di litisconsorte necessario.

Ne deriva che, in caso di mancata chiamata in causa dell’INPS il giudizio dovrà ritenersi nullo.

Esecuzione civile e atto di precetto.

L’ESECUZIONE CIVILE

ART. 474-482 CPC: Libro II “Del processo di esecuzione”, Titolo I “del titolo esecutivo e del processo”

474 cpc

  • Titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile
  • Il titolo esecutivo può essere una sentenza, una scrittura privata autenticata (in questo caso, la scrittura deve essere riportata integralmente nel precetto), o atti di un notaio o pubblico ufficiale

475 cpc

  • Nel caso di sentenza o atti notarili o del pubblico ufficiale, serve la formula esecutiva (salvo che la legge disponga altrimenti)
  • Il titolo esecutivo può essere spedito dalla parte creditrice ed è necessaria una formula prevista dalla legge

476 cpc

  • Non si può spedire più di una copia del titolo esecutivo se non c’è un giusto motivo
  • Se la parte interessata ne vuole ancora una copia, può richiederla al capo dell’ufficio che ha pronunciato il titolo esecutivo, che deciderà con decreto
  • Se il cancelliere, il notaio o il pubblico ufficiale non rispettano l’art. 476 cpc, è prevista una pena pecuniaria

477 cpc

  • Il titolo esecutivo ha efficacia contro gli eredi, ma il precetto può essere notificato dopo 10 giorni dalla notificazione del titolo
  • Entro un anno dalla morte, la notificazione va fatta all’ultimo domicilio del defunto ed è valida per tutti gli eredi collettivamente e impersonalmente

478 cpc

  • Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata ad una cauzione, è necessario prestarla per iniziare l’esecuzione forzata
  • La cauzione deve essere annotata in calce o a margine al titolo esecutivo, o con atto separato

479 cpc

  • Se non è previsto altrimenti, vanno notificati il titolo esecutivo ed il precetto
  • Nel caso del primo, va notificato alla parte personalmente ex art. 137 cpc e segg. Se è una sentenza, entro un anno dalla pubblicazione
  • Nel caso del secondo, va redatto di seguito al titolo esecutivo e vanno notificati insieme. Ciò è possibile, però, se vengono notificati alla parte personalmente

480 cpc

  • Il precetto è l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro non meno di 10 giorni. Contiene l’avvertimento che altrimenti si procederà all’esecuzione forzata
  • A pena di nullità deve contenere:
    1. indicazione delle parti
    2. data della notificazione del titolo (o della trascrizione del titolo, se previsto dalla legge. In questo caso, l’ufficiale giudiziario deve certificare che corrispondono)
    3. l’avviso al debitore che può proporre un accordo per la composizione della crisi o proporre un piano del consumatore
    4. la residenza o l’elezione del domicilio della parte istante nel comune del giudice dell’esecuzione (altrimenti, si fa riferimento alla cancelleria del giudice dove è stata fatta la notificazione dell’istanza)
    5. sottoscrizione e notifica personale

481 cpc

  • Il precetto perde la sua efficacia dopo 90 giorni dalla notificazione, se non è ancora iniziata l’esecuzione
  • Se viene proposta opposizione, il termine viene sospeso e riprenderà a decorrere ex art. 627 cpc
  • 482 cpc
  • L’esecuzione forzata non può iniziare se non è decorso il termine indicato nel precetto, e non può iniziare a meno di 10 giorni dalla sua notificazione
  • Se c’è pericolo di ritardo, il presidente del Tribunale competente, o il giudice da lui delegato, può autorizzare l’esecuzione immediata, con o senza cauzione, con decreto in calce, trascritto dall’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

IL PRECETTO

La disciplina del precetto è contenuta nel Libro II, Titolo I del codice di procedura civile, art. 479 e seguenti.

La legge stessa, all’art. 480 c.p.c., lo definisce come “l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro non meno di 10 giorni” e contiene l’avvertimento, a tutela del debitore, che altrimenti si procederà all’esecuzione forzata. Deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle parti, la data della notificazione del titolo, l’avviso al debitore della possibilità di proporre un accordo per la composizione della crisi o proporre un piano del consumatore, la residenza o l’elezione del domicilio della parte istante nel comune del giudice dell’esecuzione, e la sottoscrizione e notifica personale.

L’atto di precetto va redatto dopo il titolo esecutivo e va notificato alla parte personalmente assieme al titolo esecutivo, oppure le due notificazioni vanno effettuate in due momenti distinti.

Il precetto perde la sua efficacia dopo 90 giorni dalla notificazione se non è ancora iniziata l’esecuzione civile, a meno che non venga proposta opposizione. In tal caso, il termine viene sospeso e riprenderà a decorrere ex art. 627 c.p.c.

L’esecuzione forzata non può iniziare se non dopo il termine indicato nel precetto, e comunque a non meno di 10 giorni dalla sua notificazione. Se c’è pericolo di ritardo, l’esecuzione immediata può essere disposta con decreto del Giudice.

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Atto di precetto

Atto di precetto – spese legali

A cura della dott.ssa Chiara Bassanese