Esecuzione civile e atto di precetto.

L’ESECUZIONE CIVILE

ART. 474-482 CPC: Libro II “Del processo di esecuzione”, Titolo I “del titolo esecutivo e del processo”

474 cpc

  • Titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile
  • Il titolo esecutivo può essere una sentenza, una scrittura privata autenticata (in questo caso, la scrittura deve essere riportata integralmente nel precetto), o atti di un notaio o pubblico ufficiale

475 cpc

  • Nel caso di sentenza o atti notarili o del pubblico ufficiale, serve la formula esecutiva (salvo che la legge disponga altrimenti)
  • Il titolo esecutivo può essere spedito dalla parte creditrice ed è necessaria una formula prevista dalla legge

476 cpc

  • Non si può spedire più di una copia del titolo esecutivo se non c’è un giusto motivo
  • Se la parte interessata ne vuole ancora una copia, può richiederla al capo dell’ufficio che ha pronunciato il titolo esecutivo, che deciderà con decreto
  • Se il cancelliere, il notaio o il pubblico ufficiale non rispettano l’art. 476 cpc, è prevista una pena pecuniaria

477 cpc

  • Il titolo esecutivo ha efficacia contro gli eredi, ma il precetto può essere notificato dopo 10 giorni dalla notificazione del titolo
  • Entro un anno dalla morte, la notificazione va fatta all’ultimo domicilio del defunto ed è valida per tutti gli eredi collettivamente e impersonalmente

478 cpc

  • Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata ad una cauzione, è necessario prestarla per iniziare l’esecuzione forzata
  • La cauzione deve essere annotata in calce o a margine al titolo esecutivo, o con atto separato

479 cpc

  • Se non è previsto altrimenti, vanno notificati il titolo esecutivo ed il precetto
  • Nel caso del primo, va notificato alla parte personalmente ex art. 137 cpc e segg. Se è una sentenza, entro un anno dalla pubblicazione
  • Nel caso del secondo, va redatto di seguito al titolo esecutivo e vanno notificati insieme. Ciò è possibile, però, se vengono notificati alla parte personalmente

480 cpc

  • Il precetto è l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro non meno di 10 giorni. Contiene l’avvertimento che altrimenti si procederà all’esecuzione forzata
  • A pena di nullità deve contenere:
    1. indicazione delle parti
    2. data della notificazione del titolo (o della trascrizione del titolo, se previsto dalla legge. In questo caso, l’ufficiale giudiziario deve certificare che corrispondono)
    3. l’avviso al debitore che può proporre un accordo per la composizione della crisi o proporre un piano del consumatore
    4. la residenza o l’elezione del domicilio della parte istante nel comune del giudice dell’esecuzione (altrimenti, si fa riferimento alla cancelleria del giudice dove è stata fatta la notificazione dell’istanza)
    5. sottoscrizione e notifica personale

481 cpc

  • Il precetto perde la sua efficacia dopo 90 giorni dalla notificazione, se non è ancora iniziata l’esecuzione
  • Se viene proposta opposizione, il termine viene sospeso e riprenderà a decorrere ex art. 627 cpc
  • 482 cpc
  • L’esecuzione forzata non può iniziare se non è decorso il termine indicato nel precetto, e non può iniziare a meno di 10 giorni dalla sua notificazione
  • Se c’è pericolo di ritardo, il presidente del Tribunale competente, o il giudice da lui delegato, può autorizzare l’esecuzione immediata, con o senza cauzione, con decreto in calce, trascritto dall’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

IL PRECETTO

La disciplina del precetto è contenuta nel Libro II, Titolo I del codice di procedura civile, art. 479 e seguenti.

La legge stessa, all’art. 480 c.p.c., lo definisce come “l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro non meno di 10 giorni” e contiene l’avvertimento, a tutela del debitore, che altrimenti si procederà all’esecuzione forzata. Deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle parti, la data della notificazione del titolo, l’avviso al debitore della possibilità di proporre un accordo per la composizione della crisi o proporre un piano del consumatore, la residenza o l’elezione del domicilio della parte istante nel comune del giudice dell’esecuzione, e la sottoscrizione e notifica personale.

L’atto di precetto va redatto dopo il titolo esecutivo e va notificato alla parte personalmente assieme al titolo esecutivo, oppure le due notificazioni vanno effettuate in due momenti distinti.

Il precetto perde la sua efficacia dopo 90 giorni dalla notificazione se non è ancora iniziata l’esecuzione civile, a meno che non venga proposta opposizione. In tal caso, il termine viene sospeso e riprenderà a decorrere ex art. 627 c.p.c.

L’esecuzione forzata non può iniziare se non dopo il termine indicato nel precetto, e comunque a non meno di 10 giorni dalla sua notificazione. Se c’è pericolo di ritardo, l’esecuzione immediata può essere disposta con decreto del Giudice.

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Atto di precetto

Atto di precetto – spese legali

A cura della dott.ssa Chiara Bassanese