CASSAZIONE: Diritto dei dipendenti in distacco sindacale a ricevere i compensi incentivanti

Corte di cassazione civile – Sezione lavoro, Sentenza 16 ottobre 2024, n. 26908 diritto dei dipendenti in distacco sindacale a ricevere i compensi incentivanti, nel caso di specie presso l’INPS – insussistenza in base alla previsione inderogabile di cui all’articolo 2, punti 2 e 3 bis del DLGS 165/2001 e articolo 7 punto 5 del medesimo DLGS.

La Cassazione con la sentenza di cui in epigrafe, è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla sussistenza o meno del diritto ai compensi incentivanti per i dipendenti in distacco sindacale ancorati alla presenza in servizio del dipendente.

Di fronte al ricorrente che ha richiamato anche l’articolo 42 del CCNL14.2.2001 applicato dall’INPS e l’articolo 28 del medesimo CCNL del 16.2.1999 laddove indicavano espressamente tra le voci retributive spettanti in caso di distacco sindacale i compensi incentivanti, richiamando altresì l’articolo 71 comma 3 del  CCNL della Dirigenza che contiene analoga previsione, la Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe ha ribadito come l’articolo 7, comma 5 del DLGS 165/2001, lungi dal poter essere derogato, costituiva con il divieto alle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori non corrispondenti alle prestazioni rese, costituiva invece  norma inderogabile dalla quale derivava la nullità della normativa contrattuale citata.

Fabio Petracci

Accesso alla posta elettronica del lavoratore dipendente

Provvedimento n.472 del 17 luglio 2024 del Garante per la Privacy.

Il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore, né può utilizzare un software per conservare copia dei messaggi o dei log di accesso.

Ha ritenuto il Garante che tale condotta del datore di lavoro costituisca un’illecita attività di controllo.

Un agente di commercio aveva presentato un reclamo al Garante esponendo che la società mandante, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica dell’agente ed aveva quindi utilizzato i dati in un contenzioso giudiziario.

L’ Autorità Garante ha ritenuto come la condotta segnalata andasse a violare tanto la normativa inerente la minimizzazione dei dati e la limitazione della conservazione (articolo 5 paragrafo 1 lettere a, c e d del GDPR).

Sotto questo aspetto, il Garante ha ribadito come anche nell’ambito del rapporto di lavoro, sussistano per il titolare dei precisi limiti nel trattamento dei dati  finalizzati alla gestione del rapporto di lavoro, alla pertinenza degli stessi, e contenuti in un arco di tempo limitato allo scopo.

Il garante inoltre ha rilevato nella condotta posta in essere dall’azienda anche la violazione delle normative atte a limitare l’attività di controllo sui lavoratori ed in particolare dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori richiamato anche dal GDPR in quanto il software consentiva di realizzare un controllo sull’attività lavorativa.

In proposito, notava il garante come la società non avesse attuato le procedure di garanzia indicate dall’articolo 4 legge 300/70.

Ha inoltre rilevato il garante come il datore di lavoro che prevede di poter accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori in caso di assenza e di necessità di continuità dell’attività aziendale, avrebbe dovuto essere oggetto di informativa indicando il termine di conservazione dei dati personali, nonché la possibilità di backup e la conservazione del relativo contenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Trattandosi di agente di commercio, lo Statuto dei Lavoratori non dovrebbe trovare automatica applicazione ai rapporti di lavoro non caratterizzati da subordinazione.

Esso infatti è stato concepito principalmente per la tutela dei lavoratori subordinati

Tuttavia, alcune delle sue disposizioni possono essere applicate anche ai lavoratori parasubordinati, sebbene in modo limitato e a seconda delle specificità contrattuali e normative.

Normalmente a quest’ultima categoria di lavoratori le previsioni dello Statuto dei Lavoratori si applicano allorquando la tutela si concili con la natura del rapporto o sussista un richiamo alle norme statutarie in altre leggi o nel contratto.

Nel caso di specie, il GDPR fa espresso richiamo all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

In ogni caso, per attivare almeno alcune delle previsioni previste dallo Statuto dei Lavoratori, le prestazioni rese dovranno avere natura prevalentemente personale atte a richiedere il bilanciamento con i diritti posti a fondamentale tutela della persona umana.

In tal modo risulterebbero agevolmente applicabili le previsioni di cui al titolo primo dello Statuto che richiamano i principi inerenti alla dignità del lavoratore.

Fabio Petracci

CASSAZIONE: Rapporto di lavoro giornalistico.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 12/09/2024) 10/10/2024, n. 26466

Lavoro dipendente  – individuazione dei requisiti – attività di fotoreporter – prevalenza dell’elemento subordinazione – altri elementi carattere integrativo nel caso di difficoltà nel riscontrare in pieno la subordinazione.

La Corte di Cassazione di fronte ad una pronuncia di una Corte di merito che aveva respinto la domanda di un fotoreporter a vedersi riconosciuta la qualifica di giornalista lavoratore subordinato, rileva che qualora sussista il pieno accertamento della subordinazione, il giudice non deve ricorrere ad altri criteri di supporto come la titolarità di una ditta individuale o la disponibilità di un proprio studio fotografico, o l’attività svolta per altri committenti.

Ha quindi ribadito il giudice di legittimità che soltanto qualora l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. SS.UU. n. 379/1999), che ne accertano in via indiretta l’esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.

Di conseguenza, la Suprema Corte ha ritenuto censurabili i criteri generali ed astratti atti ad individuare la subordinazione.

Per quanto riguarda nello specifico la subordinazione nel settore giornalistico, la Corte di Cassazione ha precisato (Sez. L, Sentenza n. 19681 del 11/09/2009, Rv. 609940 – 01) che, a norma dell’art. 5 del C.C.N.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione non si richiede l’impegno in una attività quotidiana con l’obbligo di osservare un orario di lavoro; devono tuttavia ricorrere i requisiti della “continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio” (art. 2 del citato C.C.N.L.), i quali sussistono quando il giornalista, pur senza essere impegnato in una attività quotidiana, assicuri con continuità, in conformità dell’incarico ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta alle esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza, con responsabilità di un servizio, cioè con l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche, e con un vincolo di dipendenza, contraddistinto dal fatto che l’obbligo di porre a disposizione la propria opera non viene meno fra una prestazione e l’altra.

La stessa Corte ha anche affermato,(tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009, Rv. 607603 – 01, nonché Sez. L, Sentenza n. 22785 del 07/10/2013, Rv. 628530 – 01) che, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.

Fabio Petracci