Malati oncologici e tutela del posto di lavoro
E’ entrata in vigore la legge 18 luglio 2025 n.106 contenente disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Essa si applica ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, affetti da malattia oncologiche ed anche da patologie invalidanti o croniche anche rare che comportino in questo caso un grado di invalidità superiore al 74 per cento.
In questi casi, i soggetti affetti dalle patologie indicate possono, in aggiunta al periodo contrattuale di conservazione del posto, fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a 24 mesi.
Durante questo periodo, il soggetto malato, conserva il posto di lavoro pur senza diritto alla retribuzione, oltre, come già detto, ai normali periodi di conservazione del posto dovuti in base al contratto.
Lo stato di malattia deve essere certificato dal medico di medicina generale o dal medico specialista di struttura pubblica o accreditata.
La misura si applica anche ai lavoratori autonomi con prestazione in via continuativa per un committente.
Superato il periodo di congedo previsto, il lavoratore ha diritto ad accedere in via prioritaria alla modalità di lavoro agile.
La legge prevede inoltre per i lavoratori sopra indicati la facoltà di fruire previa prescrizione medica di ulteriori dieci ore di permesso annuo, in aggiunta a quanto previsto dal contratto collettivo per visite ed esami, percependo altresì l’indennità di malattia.
Questo diritto è riconosciuto anche ai genitori di figlio minorenne affetto dalle patologie indicate.
di Petracci Fabio, avvocato giuslavorista