Fino a che punto il dipendente pubblico può sindacare la mancata attribuzione della progressione orizzontale?
L’attribuzione delle progressioni orizzontali rientra nella piena discrezionalità della Pubblica Amministrazione solo laddove non esistano criteri legali o contrattuali per l’attribuzione.
Normalmente, la contrattazione collettiva come nel caso del CCNL Funzioni centrali stabilisce delle regole. Ad esempio, il CCNL Funzioni Centrali stabilisce che le progressioni orizzontali debbano essere in primo luogo attribuite mediante criteri selettivi.
L’articolo 18 del CCNL stabilisce che il passaggio alla fascia retributiva superiore avviene mediante criteri di meritocrazia consistenti in: esperienza professionale maturata, titoli di studio e culturali coerenti con il profilo, partecipazione a percorsi formativi con esame finale, e risultati conseguiti.
Quindi le progressioni orizzontali sono attribuite entro i limiti delle risorse disponibili e sulla base dello sviluppo delle competenze professionali e dei risultati individuali e collettivi, rilevati tramite sistemi di valutazione (art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001; art. 23, d.lgs. n. 150/2009). La giurisprudenza ha confermato che il diritto soggettivo alla progressione economica si realizza solo con l’avveramento di tutte le condizioni previste dal contratto collettivo e che eventuali errori nell’attribuzione del punteggio possono essere contestati in giudizio (Tribunale Milano Sez. lavoro, 29 aprile 2025).
Quindi nell’ambito delle risorse disponibili, l’Amministrazione deve garantire una reale selezione sulla base dei titoli sopra indicati, con il rilievo che standardizzare la valutazione degli obiettivi in termini ottimali per tutto il personale non è affatto legale.
Sussiste dunque ed in ogni caso, il diritto del lavoratore ad essere valutato mediante criteri di selezione che siano quelli indicati dalla legge e dal contratto ed a tal fine qualora questi criteri, sebbene previsti, non siano applicati, ad agire in via giudiziale.



