CASSAZIONE – Quando è legittimo il licenziamento per impossibilità di destinare il lavoratore a mansioni diverse.

Cassazione Civile 01386/22

Una lavoratrice addetta a mansioni di arredatrice era licenziata per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione della sua posizione lavorativa attuata dall’azienda prima che ne avvenisse il fallimento.

Il Tribunale fallimentare di Roma sul presupposto che in sede conciliativa il datore di lavoro aveva offerto alla lavoratrice occupazione con l’inferiore mansione di addetta alle vendite, che quest’ultima non aveva accettato, rispinge la domanda volta ad ottenere l’insinuazione nel passivo del risarcimento per il licenziamento illegittimo.

La Corte di Cassazione adita dalla lavoratrice decide invece diversamente.

Il giudice di legittimità sostiene come competa al datore di lavoro la prova dell’impossibilità di occupare diversamente il lavoratore.

Nel caso di specie, ritiene la Corte, la sentenza del Tribunale si è basata esclusivamente su di un fatto accaduto dopo il recesso e comunque senza fosse stata fornita la prova dei fatti su cui si basava la pretesa incollocabilità della lavoratrice.

Avvocato Fabio Petracci.

E’ possibile chiedere al proprio datore di lavoro un’aspettativa per provare un nuovo lavoro?

Mi viene richiesto se sia possibile chiedere al proprio datore di lavoro un’aspettativa al fine di provare un nuovo rapporto di lavoro.

La risposta è negativa. Né la legge, né la contrattazione collettiva prevedono simili ipotesi di aspettativa.

In linea di massima non è possibile l’esistenza di un rapporto sospeso per aspettativa accanto ad uno in essere.

L’unica eccezione è data dalla possibilità di far coesistere due rapporti di lavoro a tempo parziale che non comportino per il dipendente la violazione delle regole sulla concorrenza.

Chiaramente per instaurare il cumulo di questi rapporti è necessario che il primo datore di lavoro, cioè quello temporalmente precedente, accetti l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale.

La legge 53/2000 all’articolo5 prevede in ogni caso la possibilità di richiedere dopo cinque anni di anzianità un’aspettativa per la formazione o per il conseguimento di un titolo di studio della durata massima di undici mesi.

Ciò vale per qualunque tipo di formazione che non sia quella già organizzata dal datore di lavoro.

A questo punto, nulla vieterebbe che il lavoratore avviasse presso il futuro datore di lavoro uno stage formativo da svolgere durante l’aspettativa.

E’ anche possibile per il lavoratore in aspettativa instaurare durante l’aspettativa ed in coerenza con le motivazioni della stessa, instaurare un rapporto di consulenza o autonomo con terzi.

In ogni caso, la concessione dell’aspettativa è affidata alla discrezionalità motivata del datore di lavoro non prevede né retribuzione né accredito di contributi.

Fabio Petracci

 

 

 

Articolo 18 ed ipotesi di reintegra. Gli ultimi interventi della Consulta e della Suprema Corte.

Licenziamento disciplinare illegittimo.
Contratto collettivo prevede sanzione conservativa.
Cassazione Sezione Lavoro 25.11.2021 n.36729.

L’articolo 18 quarto comma della legge 300/70 riconosce il diritto alla reintegra del lavoratore licenziato nel caso di insussistenza del fatto contestato.
Ciò avviene nel caso in cui non sussista proporzionalità alcuna tra la sanzione ed il fatto contestato, sia allorquando la contrattazione collettiva preveda per il caso contestato l’applicazione di una sanzione conservativa.
Interessante sul punto, Cassazione Sezione Lavoro 15 dicembre 2020 n.28630 in Il Lavoro nella giurisprudenza n.10, 1 ottobre 2021,p.943 con nota di Francesca Nardelli.
Come notato dall’autrice, la Corte di Cassazione con una pronuncia quanto mai sintetica affronta il tema della rilevanza da attribuire al fatto contestato ai fini del licenziamento disciplinare, nonché sulla valutazione giudiziale delle tipizzazioni contrattuali, nel caso in cui sia accertata l’illegittimità del licenziamento per irrilevanza disciplinare della condotta ed il CCNL preveda per la fattispecie contestata una mera sanzione conservativa.
Nel caso in commento, la Corte di Cassazione confermava l’illegittimità del licenziamento ed il conseguente diritto alla reintegra sul presupposto in base al quale la fattispecie contestata in base al CCNL era risultata suscettibile della sola sanzione conservativa.
La Corte di Cassazione, nella valutazione del fatto addebitato al lavoratore, ha aderito invece all’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui “l’insussistenza del fatto materiale va intesa come fatto disciplinarmente rilevante consistente in un comportamento astrattamente inadempiente corrispondente a quello considerato nella disposizione del codice disciplinare su cui di fonda la contestazione disciplinare elevata”.
Prevale in questo caso, l’indirizzo già prevalente nella giurisprudenza circa l’esatta portata da attribuire dopo le recenti riforme (Fornero e Jobs Act) all’espressione “insussistenza del fatto” ai fini della reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro.
In un primo momento, la tutela consistente nella reintegra era limitata al solo caso dell’insussistenza sul piano materiale dell’addebito contestato.
Quindi il giudice avrebbe dovuto esclusivamente accertare sul piano fenomenologico l’esistenza del fatto contestato.
In questo orientamento alcuni dei principali autori ( Persiani, Maresca, Vallebona).
Di seguito la giurisprudenza di legittimità ha fornito un diverso indirizzo chiarendo come l’insussistenza del fatto contestato comprenda anche le ipotesi della sussistenza materiale dello stesso priva però di valenza disciplinare (Cassazione n.20540/2015).
Di seguito, il legislatore mediante l’articolo 3 del DLGS 23/2015 aggiungeva alla parola “fatto contestato” il termine “materiale”.
Interveniva di seguito la pronuncia n.12174 del 2019 della Cassazione che ribadiva le conclusioni già prima assunte conferendo all’espressione insussistenza materiale del fatto contestato il significato di fatto non avente rilievo disciplinare ai fini del recesso.
Va notato inoltre che di recente la Corte Costituzionale con sentenza 1.4.2021 n.59 ha ritenuto confliggere con diverse disposizioni costituzionali e comunitarie il settimo comma dell’articolo 18 legge 300/70 nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo possa e non debba disporre la reintegrazione del lavoratore.
Fabio Petracci

L’anzianità professionale nell’ambito del settore sanitario.

Spesso la contrattazione collettiva subordina l’attribuzione di indennità o responsabilità professionali alla maturazione di determinati periodi di esperienza professionale.
Maggiore è l’incidenza di dette clausole, laddove si richiede una professionalità specifica, come nel caso della sanità pubblica.
Ci si chiede in proposito se e come le clausole contrattuali delimitino in qualche modo l’efficacia di tali forme di anzianità.
Viene in esame proprio il CCNL della Sanità Pubblica.
Ci poniamo il quesito in primo luogo se un contratto a termine in tale ambito, poi seguito da uno a tempo indeterminato possa valere come anzianità professionale.
Sul punto l’ARAN con un recente parere ha chiarito come il periodo lavorato con contratto a tempo determinato nell’ambito del comparto sanità pubblica debba essere computato a tutti gli effetti come anzianità professionale.
Lo stesso vale per i periodi lavorati presso altri datori di lavoro, ma sempre nell’ambito del Comparto Sanità Pubblica.
Lo stesso discorso non vale invece per periodi maturati nel settore sanitario, ma con applicazione di CCNL diverso, come ad esempio nell’ambito della Sanità Privata.
Dunque, l’unico e vero discrimine per considerare o meno i periodi professionali pregressi, è dato dal settore contrattuale di inquadramento.

Avvocato Fabio Petracci.

CASSAZIONE – Rito del lavoro e prova testimoniale: sanabile l’omessa indicazione dei nominativi dei testi da escutere

Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, Ordinanza, 01/12/2021, n. 37773.
Nel rito del lavoro, la mancata indicazione dei nominativi dei testi nell’atto introduttivo, qualora la prova testimoniale sia stata comunque dedotta senza indicare le persone da interrogare, non determina la decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concretizza una mera irregolarità che consente al giudice l’esercizio del potere – dovere di consentirne l’integrazione ex articolo 421 CPC, concedendo un termine perentorio per la regolarizzazione, integrando così le indicazioni concernenti le persone da interrogare. Solo l’inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d’ufficio.
Nel caso di specie, si trattava del ricorso di un lavoratore per ottenere il pagamento degli straordinari, senza aver indicato i nominativi dei testi che avrebbero dovuto confermare lo svolgimento della prestazione oltre l’orario.
La recente pronuncia della Sezione Lavoro è totalmente conforme a quanto a suo tempo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.262/1997 la quale risolveva un contrasto giurisprudenziale in merito, ammettendo l’applicabilità dell’integrazione in base all’articolo 421 CPC.
Se esaminiamo il dato testuale dell’articolo 421 CPC, notiamo che il termine può con cui si apre il secondo comma della norma medesima porterebbe a ritenere come l’esercizio dei poteri officiosi costituisca una mera facoltà discrezionale del Giudice (in tal senso, Cassazione 6 marzo 1987 n.2382, 11 gennaio 1988 n.108, 3 maggio 1989 n.2588, 15 maggio 1990 n.4147. Di seguito, partendo dalla sentenza 17 giugno 2004 n.11353 delle Sezioni Unite è stato ritenuto come l’esercizio dei poteri officiosi di cui all’articolo 421 CPC non costituisca una facoltà discrezionale del Giudice del Lavoro, ma un suo obbligo, la cui omissione debba essere motivata si da consentire il sindacato della Corte di legittimità, sia sotto il profilo della violazione di legge, che del vizio di motivazione.

Avvocato Fabio Petracci.

Siglata l’intesa precontrattuale nel Pubblico Impiego: cambiamenti per inquadramenti e carriere.

Un passo verso la meritocrazia.
In data 21 dicembre, è stata sottoscritta la preintesa contrattuale tra ARAN ed associazioni sindacali cui a breve farà seguito il nuovo contratto collettivo per le Funzioni Centrali delle Amministrazioni statali.
Il contratto è espressamente definito dalle parti come uno strumento efficace ed innovativo di gestione del personale per incentivarne lo sviluppo professionale.
Professionalità e meritocrazia sono state del resto le mete del Ministro Brunetta anche nelle precedenti riforme che non sempre hanno raggiunto lo scopo anche a causa della complessità dei meccanismi premiali.
Per queste ragioni la parte dedicata all’inquadramento ed alle progressioni di carriera è stata ampliamente modificata.
Le modifiche all’attuale inquadramento professionale.
Il precedente inquadramento limitato a tre aree e concentrato principalmente nell’area B e C ha subito un interessante mutamento.
Sono state eliminate le tre aree contraddistinte da un semplice numero e ne sono state introdotte 4 contraddistinte da un indicazione professionale.
L’area base è quella degli operatori caratterizzata da mansioni semplici e da una scolarità corrispondente alla scuola dell’obbligo.
L’area successiva è invece quella degli assistenti dove è previsto un livello di mansioni di media difficoltà ed una scolarità corrispondente al livello di scuola superiore.
La terza area è quella dei funzionari con compiti direttivi e professionalità superiore per il cui ingresso è prevista almeno la laurea breve.
Va notato che l’accesso in base al titolo di studio può essere sostituito da un periodo prefissato di permanenza nell’area inferiore.
L’ipotesi contrattuale riguarda pure le progressioni orizzontali che saranno impostate con criteri di anzianità uniti a criteri meritocratici. Le progressioni orizzontali rivestiranno esclusivamente valenza economica.
L’area delle Elevate Professionalità.
La vera novità è però data dall’istituzione di una quarta area definita delle elevate professionalità.
In quest’ambito dovrebbe trovare collocazione il fulcro delle professionalità del personale non dirigente.
L’intesa precontrattuale inoltre prevede conformemente a quanto già stabilito dalla legge 80/2021 la possibilità di transito meritocratico tramite procedura valutativa e non concorso per il passaggio all’area superiore.
Notiamo inoltre come le posizioni organizzative siano previste per la sola area dei funzionari, nel mentre nell’ambito della quarta area, sarà prevista l’attribuzione generale di incarichi, come accade per la dirigenza.
Sicuramente si tratta di un passo in più per le alte professionalità nel pubblico impiego e speriamo sia un passo verso la meritocrazia.
E’ previsto un periodo transitorio per l’attuazione del nuovo inquadramento.
All’ipotesi contrattuale è allegata la tabella 2 che stabilisce la corrispondenza tra il vecchio inquadramento ed il nuovo.
Particolare significativo è il fatto che tale corrispondenza non è attuata per quarta area delle elevate professionalità, dove saranno attuati criteri marcatamente meritocratici.
Va ricordato che è la legge 80/2021 a prevedere l’esistenza di un’apposita area delle alte professionalità e che quindi detto sistema di inquadramento dovrà trovare applicazione a tutti i settori del pubblico impiego, ivi compresi sanità ed enti locali, con eccezione della scuola.
Fabio Petracci

SEMINARIO – Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego.

Dal 7 dicembre 2021 al 18 gennaio 2022 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 dalle Aule di SPAZIO CRESCENZIO Via Ovidio, 32, Roma si terrà un ciclo di seminari di aggiornamento sul rapporto di lavoro nel pubblico impiego , organizzato dall’Associazione APL – Avvocati per il lavoro, con il patrocinio della Scuola Forense «Vittorio Emanuele Orlando».

Gli iscritti all’APL potranno seguire i seminari in presenza (fino ad un massimo di 30 posti) e mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Cisco Webex.

Relatori: Avv. Prof. Riccardo Bolognesi, Avv. Paolo Caruso, Dott.ssa Paola D’Avena, Cons. Nicola De Marinis, Avv. Andrea Lutri, Cons. Paolo Mormile, Avv. Fabrizio Paragallo, Avv. Prof. Fabio Petracci, Cons. Prof. Vito Tenore.

PROGRAMMA DEI CORSI:

Martedì 7 Dicembre 2021
L’accesso al pubblico impiego. Il concorso e le altre forme di reclutamento del personale. La flessibilità in entrata e nella gestione del rapporto di lavoro.
Avv. Prof. Fabio Petracci
La tutela giurisdizionale dei diritti dei vincitori di concorso e degli esclusi.
Avv. Paolo Caruso

Martedì 14 Dicembre 2021
Lo svolgimento del rapporto di lavoro. Inquadramento, mansioni, progressione professionale mobilità.
Avv. Prof. Fabio Petracci
Trasferimento, comando, distacco e altre modificazioni soggettive del rapporto di lavoro
Avv. Fabrizio Paragallo

Martedì 21 Dicembre 2021
Il trattamento economico dei dipendenti pubblici e i trattamenti accessori
Cons. Nicola De Marinis
Contrattazione collettiva e relazioni sindacali
Cons. Paolo Mormile

Martedì 11 Gennaio 2022
Il procedimento disciplinare e l’esercizio del diritto di difesa del dipendente pubblico
Cons. Prof. Vito Tenore
La risoluzione del rapporto di lavoro. La tutela avverso il licenziamento illegittimo
Avv. Andrea Lutri

Martedì 18 Gennaio 2022
La dirigenza pubblica. Inquadramento e funzioni. Disciplina del rapporto
Avv. Prof. Riccardo Bolognesi
La responsabilità dirigenziale. Il ruolo del dirigente nel sistema di misurazione e di valutazione
delle performance
Dott.ssa Paola D’Avena

Per iscriversi occorre accedere al sito www.avvocatiperillavoro.it e compilare il form.
Per eventuali informazioni rivolgersi a segreteria@avvocatiperillavoro.it – tel.0632609166
È previsto un contributo per la copertura delle spese di gestione e di organizzazione, anche informatica, dei 5 seminari di € 100,00 per gli iscritti all’Associazione e di € 160,00 per i non iscritti

Green Pass, una guida operativa

Soggetti sottoposti all’obbligo.

Il decreto legge 21 settembre 2021 n.127 (decreto Green Pass) impone al personale del settore privato inclusi i lavoratori autonomi ed i familiari ed a chiunque in forza di un contratto entri in azienda dell’apposita certificazione COVID 19 (Green Pass), ivi compresi artigiani, agenti di commercio e fornitori.

L’obbligo si estende anche a chi acceda alla mensa aziendale ed a chi, pur operando in lavoro agile si debba recare per qualunque motivo in azienda.

Non sono tenuti all’obbligo coloro che siano in qualsiasi modo esenti dalla vaccinazione. Costoro dovranno presentare apposita certificazione al medico competente che ne darà comunicazione al datore di lavoro.

Le modalità di accertamento erano affidate sino al 30 settembre 2021 con successiva proroga al 30 novembre 2021, certificazioni cartacee secondo quanto previsto falla circolare 4.8.2021 del Ministero della Sanità

La durata dell’obbligo di presentazione del Green Pass  è fatta partire dal 15.10.2021 (venerdì) al 31.12.2021 data di scadenza del periodo emergenziale.

In ogni caso, per le esenzioni, datore di lavoro non è autorizzato al trattamento diretto di questo dato sanitario. Il certificato di esenzione alla vaccinazione dovrà essere fornito dal lavoratore al medico competente, il quale si limiterà a informare il datore circa i lavoratori ai quali non deve essere svolto il controllo del Green Pass, senza ulteriori trattamenti di dati sanitari degli interessati.

I controlli.

I controlli possono avvenire anche a campione sia precedentemente all’entrata in azienda che nell’ambito della stessa.

La verifica va effettuata mediante scansione del QR code del Green Pass mediante l’app VERIFICA C19

Sono preferibili i controlli preventivi che potranno avvenire a campione oppure estendersi a chiunque entri in azienda.

Quest’ultimo sistema appare preferibile in quanto permette un controllo generalizzato ed impedisce l’accertamento di situazioni di scopertura all’interno dell’azienda che comportano sanzioni e denunce al prefetto.

Quindi il sistema più semplice ed efficace sarebbe quello del controllo generalizzato in entrata.

Le modalità di controllo devono essere predefinite e notiziate ai lavoratori.

Con documento scritto dovranno essere identificate ed incaricate le persone addette ai controlli.

Si tratterà di adottare un atto formale contenente le istruzioni per la verifica.

I soggetti addetti al controllo possono essere sia dipendenti dell’azienda, o di società appaltatrici dei servizi di sicurezza.

Si suggerisce di inserire nella nomina dei soggetti incaricati anche l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi degli articoli 29 e seguenti del GDPR – Regolamento UE 2016/679 e DLGS n.196/2003 (codice privacy).

Conseguenze.

Appena effettuati i controlli, i lavoratori che risultino privi della certificazione o dichiarino di non possederla, devono essere allontanati e considerati assenti ingiustificati, ma non va inflitta loro alcuna sanzione, semplicemente saranno privati della retribuzione e da ogni obbligo connesso (contributi), TFR, per tutto il periodo di assenza. Quindi non potranno mettersi in malattia o richiedere una volta assenti altre forme di aspettativa magari più vantaggiose, in quanto il rapporto di lavoro è in totale quiescenza)

Essi avranno diritto alla conservazione del posto di lavoro (come se fossero in aspettativa non retribuita).

Potranno rientrare in qualunque momento previa presentazione della certificazione richiesta.

In questo caso, per motivi organizzativi, si potrà richiedere agli stessi una comunicazione scritta di rientro con un termine per il datore di lavoro di almeno tre giorni per organizzare il posto di lavoro.

Diversa invece sarà la posizione di quanti presenti in azienda, nell’ambito di un controllo, saranno accertati privi del Green Pass.

In quest’ultimo caso, l’addetto ai controlli, dovrà segnalare il nominativo al prefetto per l’irrogazione al lavoratore medesimo di una sanzione amministrativa (da euro 600 a 1500) e potrà essere avviata contro i medesimi apposita procedura disciplinare con contestuale sospensione del rapporto senza retribuzione (provvedimento che non assume valenza disciplinare).

Sanzioni sono inoltre previste per i datori di lavoro che non ottemperano a queste disposizioni.

Dette sanzioni possono comportare misure interdittive e la chiusura dell’esercizio. Quindi converrà documentare adeguatamente l’attività di controllo svolta.

All’atto pratico, si consiglia di:

  1. Effettuare i controlli in massa e generalizzati prima dell’entrata in azienda-
  2. Nel caso di dipendente o addetto privo del Green Pass esso va allontanato, consegnandoli o inviandoli poi apposita nota con cui si comunica che egli sarà considerato assente ingiustificato sino alla cessazione del periodo di emergenza 31.12.2021, salvo proroghe senza retribuzione ed istituti connessi, ma senza che ciò costituisca illecito disciplinare.

Gli dovrà essere comunicato che potrà rientrare in azienda e riprendere l’attività lavorativa nel caso in cui risulti munito di Green Pass con un preavviso all’azienda di n.3 giorni per permettere la sua utile collocazione.

  1. Nel caso in cui il dipendente protesti o faccia resistenza, andrà valutata la portata del suo comportamento, nel caso in cui si limiti a protestare, converrà non dare seguito alla cosa, nel caso di resistenza o tentativo di forzare i controlli, sarà bene chiamare la forza pubblica e dar luogo a contestazione disciplinare.
  2. Nel caso in cui il dipendente sia collocato in malattia o in aspettativa prima della data del 15.10.2021, non si dovrà dare corso a provvedimento alcuno, sino al rientro in cui gli si chiederà il Green Pass.
  3. Se un dipendente senza nulla segnalare, non si presenterà alla data del 15.10.21 per il controllo, andrà contestata l’assenza ingiustificata e si procederà disciplinarmente.
  4. Qualora invece il dipendente segnali di non essere in possesso del Green Pass alla data del 15.10.2021 si darà corso all’assenza ingiustificata senza sanzione disciplinare e senza retribuzione, come accade per chi all’ingresso non sarà in possesso di valido Green Pass.
  5. Qualora invece, chi obbligato al Green Pass venga ne venga sorpreso privo in azienda, dovrà essere fatta immediata segnalazione al prefetto ed il soggetto dovrà essere in ogni caso allontanato. Contro il medesimo potrà aprirsi procedimento disciplinare.

 

Avvocato Fabio Petracci

Reperibilità ferrogostana dello studio.

Si comunica che da venerdì 13 a fino al 18 agosto compreso, lo Studio sarà raggiungibile soltanto al numero 335.6484088.

Grazie.

Avv. Fabio Petracci

Diritto allo studio. Datore di lavoro pubblico – comparto Funzioni Centrali – parziale modifica turnazione richiesta da lavoratore studente – ammissibilità

Il diritto allo studio è sancito dall’articolo 10 dello Statuto dei Lavoratori alla voce “Lavoratori studenti”.

Stabilisce l’articolo 10 che i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

In pratica, lo studente lavoratore che frequenti un regolare corso di studi ha diritto a turni agevolati, all’esonero dallo straordinario e dal lavoro durante i riposi settimanali.

Gli stessi inoltre hanno il diritto a fruire di appositi permessi per sostenere gli esami.

La norma è ampiamente integrata dalla contrattazione collettiva di settore sia nel settore privato che in quello pubblico.

In quest’ultimo ambito, l’art. 46 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, al comma 5, per ciò che qui interessa, sancisce espressamente che al “… personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami…”.

Il punto è stato inoltre oggetto da parte di un’amministrazione locale di richiesta di parere all’ARAN in merito alla possibilità per il datore di lavoro pubblico di tener conto nella programmazione di turni favorevoli anche delle necessità dell’amministrazione medesima. In data 7 luglio 2021, risulta pubblicato il parere in merito dell’ARAN la quale ritiene che l’ articolo contrattuale detta la disciplina del diritto allo studio articolandolo su due livelli di tutela: il primo, consistente nella concessione dei suddetti permessi retribuiti nei limiti quantitativi indicati dallo stesso CCNL; il secondo, nel favorire la conciliazione tra la prestazione lavorativa del personale cui è stato concesso di usufruire dei citati permessi retribuiti assegnando tale personale a turni di lavoro che agevolino concretamente la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami (cfr. sentenza Corte Cassazione n. 17128/2013).

Pertanto, afferma l’ARAN, se da un lato il diritto del dipendente ad ottenere turni di lavoro complessivamente più agevoli laddove questi usufruisca dei permessi studio deve essere tutelato dal datore di lavoro pubblico (pena la vanificazione del diritto di studio in parola), dall’altro, però il dipendente non può considerarsi svincolato dall’organizzazione lavorativa. E, infatti, in ossequio del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice Civile, il lavoratore/studente può anche eventualmente proporre un prospetto della propria articolazione oraria che sarà valutato dall’Amministrazione anche in termini di compatibilità con l’orario di servizio e con l’organizzazione dell’ufficio.

La materia del diritto allo studio è stata oggetto di alcuni interventi giurisprudenziali della Corte di Cassazione cui dedicheremo un breve accenno.

Cass. civ. Sez. lavoro, 18/09/2020, n. 19610

In tema di diritto del lavoratore di usufruire di giorni studio, in applicazione dei criteri di ermeneutica precisati dagli art. 1362 e 1363 c.c., la norma contrattuale, che prevede la possibilità per il lavoratore di usufruire di permessi studio, va interpretata nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria. (Nel caso di specie, è stato escluso che la previsione di cui all’art. 28 del CCNL Federcasa 2002-2005 riconoscesse permessi studio retribuiti anche ai lavoratori studenti cd. “fuori corso”, ed è stato ritenuto che la concessione dei permessi fosse limitata al solo periodo di frequenza nell’ambito degli anni di durata legale del corso di studi).

Cass. civ. Sez. lavoro, 10/07/2013, n. 17128

La fruizione dei permessi di studio prescinde dalla sussistenza di un tale interesse in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, essendo riconducibile ai diritti fondamentali della persona, come garantiti dagli artt. 2 e 34 Cost. e dall’art. 10 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970).

 

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17/02/2011, n. 3871

In base ad un’interpretazione coerente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, sancito dall’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in attuazione della direttiva comunitaria 70/1999 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES, deve ritenersi che l’art. 13 del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, relativo al comparto Ministeri e integrativo del precedente c.c.n.l. del 16 febbraio 1999, nel prevedere la fruibilità di permessi retribuiti per motivi di studio, nella misura di 150 ore, da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non esclude che i medesimi permessi debbano essere concessi a dipendenti assunti a tempo determinato, sempre che non vi sia un’obiettiva incompatibilità in relazione alla natura del singolo contratto a termine; né l’esclusione del beneficio potrebbe giustificarsi, in ragione della mera apposizione del termine di durata contrattuale, per l’assenza di uno specifico interesse della P.A. alla elevazione culturale dei dipendenti, giacché la fruizione dei permessi di studio prescinde dalla sussistenza di un tale interesse in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, essendo riconducibile a diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione (art. 2 e 34 Cost.) e dalla Convenzione dei diritti dell’uomo (art. 2 Protocollo addizionale CEDU), e tutelati dalla legge in relazione ai diritti dei lavoratori studenti (art. 10 della legge n. 300 del 1970). (Rigetta, App. Trento, 18/10/2006)

Cass. civ. Sez. lavoro, 28/11/1995, n. 12265

Ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore studente a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi di istruzione scolastica e la preparazione agli esami, ex art. 10 comma 1, l. 20 maggio 1970 n. 300, si deve definire come corso regolare di studio quello istituito presso una delle scuole previste dalla stessa disposizione, che richieda una regolare frequenza per il conseguimento di titolo di studio con valore legale. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che ha accertato il diritto in questione per l’ipotesi di partecipazione del lavoratore ad un corso sperimentale di scuola media per lavoratori – cosiddetta delle 150 ore – finalizzato al recupero della scuola dell’obbligo per il conseguimento del diploma di scuola media inferiore).

Cass. civ. Sez. lavoro, 25/10/1991, n. 11342

La previsione dell’art. 10, 2° comma, l. 20 maggio 1970 n. 300, relativa al diritto dei lavoratori studenti – compresi quelli universitari – a permessi retribuiti si ricollega all’esigenza di accrescere la professionalità del lavoratore o più in generale il suo patrimonio culturale, in armonia con i principi di cui agli art. 34 e 41 cost.; il beneficio riconosciuto dalla norma non può essere quindi limitato ad un unico corso di studi, e si estende anche ai lavoratori studenti universitari che abbiano già conseguito altro diploma di laurea o titolo equipollente.

Cass. civ. Sez. lavoro, 18/09/2020, n. 19610

In tema di diritto del lavoratore di usufruire di giorni studio, in applicazione dei criteri di ermeneutica precisati dagli art. 1362 e 1363 c.c., la norma contrattuale, che prevede la possibilità per il lavoratore di usufruire di permessi studio, va interpretata nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria. (Nel caso di specie, è stato escluso che la previsione di cui all’art. 28 del CCNL Federcasa 2002-2005 riconoscesse permessi studio retribuiti anche ai lavoratori studenti cd. “fuori corso”, ed è stato ritenuto che la concessione dei permessi fosse limitata al solo periodo di frequenza nell’ambito degli anni di durata legale del corso di studi).