Lavoro estero. Totalizzazione / coordinamento contributivo tra Italia e Croazia

La “totalizzazione” dei contributi tra Italia e Croazia è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 883/2004 e dal Regolamento di attuazione n. 987/2009, applicabili a tutti i Paesi UE, inclusa la Croazia dal 2013. Il principio fondamentale riguarda il diritto di poter sommare i periodi assicurativi: ciascuna istituzione previdenziale nazionale deve considerare i periodi maturati negli altri Stati membri come se fossero stati maturati sotto la propria legislazione, con le proprie regole, sia per il diritto che per il calcolo delle prestazioni. In forza di un tanto, non si verifica un trasferimento di risorse, ma ogni Stato liquida la propria quota pro-rata.

Il beneficiario riceve quindi una quota di pensione da ciascuno dei Paesi in cui ha contribuito purché ne soddisfi i requisiti minimi. La procedura si attiva normalmente al momento della domanda di pensione e va presentata all’ente previdenziale del Paese di residenza o dell’ultimo impiego: detto ente funge da “istituzione di contatto” e provveda alla notifica agli Stati coinvolti, attivando il coordinamento.

Non sono previste attività preliminari obbligatorie, ma si consiglia di chiedere al fondo croato competente, vale a dire l’HZMO (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje), l’estratto conto contributivo aggiornato e verificare l’effettivo versamento dei contributi, quindi conservare detta documentazione fino al momento della domanda di pensione.