Insegnante – Trattenimento in servizio dopo il pensionamento. Un caso particolare.

Il DLGS 297 del 1994 all’articolo 509 disciplina il collocamento in pensione degli insegnanti per il raggiungimento dei limiti di età.

In base a tale norma, il personale insegnante è collocato a riposo d’ufficio dal primo settembre successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età con due eccezioni che andremo ad esaminare.

La prima di cui al comma 2 riguarda il personale in servizio al primo ottobre 1974 che non abbia raggiunto i requisiti contributivi per il massimo della pensione.

Il comma 3 riguarda invece il personale che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia raggiunto il numero di anni per ottenere il minimo della pensione ed in tal caso detto personale potrà essere trattenuto in servizio sino al conseguimento di tale anzianità.

Esiste un’unica eccezione in base alla quale un insegnante può ottenere di essere trattenuto in servizio oltre i limiti imposti dalla citata normativa. In base alla le legge 208/2015 articolo 1 comma 257 sussiste la possibilità del trattenimento eccezionale in servizio per progetti internazionali innovativi e riconosciuti svolti in lingua straniera sulla base di accordi con istituti scolastici stranieri della durata massime di due anni (tre in casi eccezionali).

Inoltre, la legge di bilancio 207/2024 ha introdotto una nuova possibilità di trattenimento in servizio sino all’età massima di 70 anni.

In tal caso, si tratta di un potere discrezionale dell’amministrazione per esigenze organizzative di tutoraggio di neoassunti o per trattenere contemporaneamente competenze particolari.

Una volta stabilito il trattenimento in servizio, la decisione potrebbe anche essere revocata sempre in base alla natura discrezionale del provvedimento.