CASSAZIONE – Qualificazione di rapporto di lavoro subordinato

Cooperativa – subordinazione – valgono gli ordinari indirizzi giurisprudenziali che reputano preminente il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro a prescindere dalla qualifica attribuita dalle parti al rapporto.

  1. n. 142 del 2001art. 1, comma 3,

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/10/2022, n. 31683

Ai fini dell’accertamento della subordinazione, nell’ambito del lavoro in una cooperativa,  la Cassazione con una recente sentenza, reputa imprescindibile e d’importanza preminente l’indagine sull’effettivo atteggiarsi del rapporto. Ritiene come tale indagine non possa arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti (Cass., sez. lav., 1 marzo 2018, n. 4884).

Considera la Suprema Corte che anche al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione s’accompagna (Corte Cost., sentenze n. 76 del 2015n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993). Ne deriva, secondo la Cassazione, quale conseguenza ineludibile, “l’indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali” (sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto).

In tale àmbito, difatti, ritiene la sentenza in esame, come sia canone primario d’interpretazione il “comportamento complessivo” delle parti, “anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362 c.c., comma 2), che illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto.

Ritiene la Suprema Corte come la qualificazione convenzionale d’un rapporto di lavoro come autonomo, pur non potendo essere pretermessa, non abbia di per sè valenza dirimente e non dispensi comunque il giudice dal compito di verificare quelle concrete modalità attuative del rapporto in esame, che rappresentano il tratto distintivo saliente.

Ha inoltre aggiunto la Corte come il fatto che il rapporto di lavoro si affianchi al rapporto associativo, a sua volta contraddistinto dalla partecipazione al rischio d’impresa, non escluda che, all’interno dell’organizzazione societaria, si possa rinvenire, insieme al contratto di partecipazione alla comunità, quello commutativo di lavoro subordinato (Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, punto 4). Possibilità, aggiunge la Corte, espressa a chiare lettere dalla L. n. 142 del 2001art. 1, comma 3, nella parte in cui consente al socio di stabilire con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, anche in forma subordinata.