agente di commercio

La clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia.

Il contratto di agenzia; 2. Lo scioglimento del contratto di agenzia; 3. La clausola risolutiva espressa; 4. La clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia; 5. Effetti del Covid-19 sulla clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia.

 

  1. IL CONTRATTO DI AGENZIA

Il contratto di agenza è disciplinato dal codice civile italiano, in specie, dagli artt. 1742 a 1753 nel Libro Quarto, Titolo III, Capo X.

Con tale contratto, una parte (preponente), si avvale dell’aiuto di un’altra parte (agente) per la promozione della propria attività in una zona determinata (ex art 1742 c.c.).

Agente e preponente possono inserire nel proprio contratto di agenzia una specifica clausola che permette all’agente di promuovere attività di imprese in concorrenza tra di loro, e al preponente di avvalersi di più agenti (ex art 1743 c.c.).

L’agente coopera stabilmente allo sviluppo dell’attività economica del preponente. Egli ha funzioni rappresentative per la conclusione di contratti e ha una certa indipendenza nel suo esercizio professionale, pertanto si assume a proprio carico dei rischi e dei costi dell’esercizio medesimo (ex art. 1748 del c.c., terzo comma).

Ai sensi dell’art 1748 cc, il preponente è tenuto a pagare una provvigione che, di norma, è costituita da una percentuale sugli affari conclusi.

Per quanto riguarda la durata del contratto, può essere sia a tempo determinato che indeterminato. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art 1750 c.c., “ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito”.

 

  1. LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI AGENZIA

Nel momento della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono alcune condizioni (ex l’art. 1751 c.c.). “L’indennità spetta se l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti e il pagamento dell’indennità è equo. L’indennità non è invece dovuta se il preponente risolve il contratto per un’inadempienza grave imputabile all’agente e se l’agente recede dal contratto senza giustificazioni di cause non attribuibili all’agente, o se l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia”.

Dopo lo scioglimento del contratto, le parti possono sottoscrivere un patto di non concorrenza (ex art 1751 bis c.c.). È tipico il caso in cui il preponente desideri impedire all’agente di proseguire la sua attività con un contratto di agenzia che lo lega al concorrente. Il patto deve essere per iscritto, e deve riguardare la stessa zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia. La sua durata non può superare i due anni.

L’accettazione del patto di non concorrenza comporta per l’agente l’ottenimento di un’indennità, commisurata alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto.

 

  1. LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La clausola risolutiva espressa è prevista anch’essa dal codice civile, all’articolo 1456, nella sezione dedicata alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’obbligazione.

In tale articolo viene prevista, per i contraenti, la possibilità di inserire una clausola nel contratto – la clausola risolutiva espressa, appunto – in forza della quale il contratto si risolve nel caso in cui un’obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

Se una delle parti intende, quindi, avvalersi della clausola risolutiva espressa, deve dichiararlo all’altro contraente, e la risoluzione si verifica di diritto.

Se non ci fosse tale clausola in un contratto a prestazioni corrispettive, l’inadempimento per cui è possibile rescindere dal contratto deve essere particolarmente grave e non di scarsa importanza per l’interesse del contraente non inadempiente.

La clausola risolutiva espressa non può essere considerata una clausola vessatoria, poiché non sancisce limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, bensì rafforza la facoltà prevista dall’art. 1453 c.c. di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, come da disciplina generale dei contratti.

 

  1. LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA NEL CONTRATTO DI AGENZIA

Nell’ambito della cessazione del contratto di agenzia, è molto diffuso il ricorso alla clausola risolutiva espressa, la quale consente di determinare la risoluzione del rapporto con effetto immediato, laddove sussista un inadempimento, anche lieve, ad una delle obbligazioni in essa elencate.

La possibilità di pattuire tale clausola è espressamente sancita, per i contratti in generale, dall’art. 1456 c.c.: “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

Anche in questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva. In altre parole, secondo l’orientamento prevalente, la clausola opererebbe indipendentemente dalla gravità dell’inadempimento. In caso di contenzioso, il giudice dovrà limitarsi ad accertare l’esistenza dell’inadempimento, senza valutarne l’entità e la sua imputabilità alla parte inadempiente, che si presume esistente, così generando una sorta di inversione dell’onere della prova. Sarà la parte inadempiente a dover dimostrare la sua assenza di responsabilità.

Così, infatti, la Corte di Cassazione Sezione Civile così si è espressa nella sentenza n. 7063 del 27 agosto 1987 (Società National Cheamsearch vs Reale): “il giudice deve solo accertare l’imputabilità dell’inadempimento, con esclusione di ogni valutazione sull’entità dello stesso al fine di determinare il diritto dell’agente all’indennità sostitutiva di preavviso”.

Si comprende che clausole di questo tipo costituiscono una soluzione a favore del preponente per porre termine al rapporto a tempo indeterminato con effetto immediato, senza il pagamento dell’indennità di mancato preavviso, o senza attendere la scadenza naturale del termine nei contratti a tempo determinato.

Nella medesima sentenza, la Corte di Cassazione Sezione Civile così si esprimeva: “Nel caso di un contratto di agenzia con clausola risolutiva espressa, l’inadempimento dell’agente è causa di recesso in tronco se a lui imputabile, quanto meno a titolo di colpa”.

Il Tribunale di Reggio Emilia, e poi la Corte d’Appello di Bologna, nel 1999, si sono posti l’interrogativo se fosse ammissibile l’utilizzo della clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia.

Ebbene, l’utilizzo della clausola in questione nel contratto di agenzia è legittimo, poiché il contratto di agenzia rimane sempre soggetto ai principi generali in tema di risoluzione per inadempimento.

 

  1. EFFETTI DEL COVID-19 SULLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA NEL CONTRATTO DI AGENZIA

A causa dell’emergenza dovuta al COVID-19, lo svolgimento regolare dell’attività degli agenti di commercio ha subito una forte battuta d’arresto dovuta alle restrizioni imposte dal Governo durante le c.d. Fasi 1 e 2, con l’inevitabile calo dei loro volumi di vendita, se non un preoccupante mancato raggiungimento del target minimo di vendita concordato con il preponente.

Una tra le clausole maggiormente utilizzate e di grande diffusione nel contratto di agenzia è sicuramente la clausola c.d. del “minimo fatturato”. Con tale clausola le parti stabiliscono la soglia minima di fatturato annuo che l’agente deve apportare al preponente.

Di norma il mancato raggiungimento del minimo pattuito implica, almeno ove il livello di fatturato da raggiungere sia stato determinato in modo realistico ed equo, un inadempimento dell’agente al suo dovere di promozione delle vendite nella zona e di sviluppo della clientela e può costituire giusta causa di risoluzione del contratto di agenzia ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La giurisprudenza non è uniforme per quanto riguarda la legittimità della clausola risolutiva espressa per mancato raggiungimento del minimo di fatturato, ma la maggioranza di essa ritiene che la disposizione è valida e applicabile purché siano rispettati i generali principi di correttezza e buona fede nella conclusione, esecuzione e interpretazione dei contratti.

Ai sensi degli artt. 1750 e 1751 c.c. e della direttiva comunitaria n. 86/653 CE, l’indennità di cessazione del rapporto in caso di risoluzione per iniziativa unilaterale del preponente non è dovuta solo qualora l’inadempimento sia imputabile all’agente e sia così grave da integrare anche una causa legittimante il recesso (Cass. Civ. n. 10934/2011). In altre parole, per privare l’agente del diritto all’indennità, è necessario il previo accertamento dell’esistenza di un inadempimento dell’agente che integri gli estremi di una giusta causa di recesso e della relativa imputabilità allo stesso, almeno a titolo di colpa. Sotto tale profilo, per escludere l’imputabilità all’agente del suo inadempimento, è necessario che sussista un fatto, straordinario, imprevedibile ed incontrollabile, che sia stato da solo sufficiente a causare l’evento, che, nel caso di specie, è il mancato rispetto del target minimo di vendita. Ne consegue che, l’inadempimento non potrà non essere imputato all’agente nel caso in cui sia stato causato dall’emergenza sanitaria e/o dalle restrizioni imposte dal Governo, e non da negligenza dell’agente stesso.

A riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare “MISE 0088612” del 25 marzo 2020, dando istruzioni alle Camere di Commercio, di rilasciare una dichiarazione su richiesta dei soggetti interessati che attesti l’impossibilità di assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale, escludendo così l’imputabilità dell’elemento soggettivo della colpa.

 

dottoressa Chiara Bassanese praticante avvocato

signorina Lili Liu studentessa di giurisprudenza presso l’Università di Trieste

Collaboratrici dello Studio Petracci.