Avv. Petracci - Dirigenti e quadri

Segretari Comunali – Clausola di Galleggiamento. Articolo 41 comma 5 CCNL Segretari Comunali 16.5.2001.

L’ articolo 41, comma 5, del contratto dei segretari comunali prevede un meccanismo che garantisce che l’indennità di posizione dei segretari comunali non può essere inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente. Trattasi della cosiddetta clausola di galleggiamento.

Nel corso di una causa avviata davanti al Giudice del Lavoro di Ferrara si è posta la questione se l’allineamento dovesse valere anche in relazione a quella del dirigente a tempo determinato assunto ai sensi dell’articolo 110 del DLGS 267/2000 oppure se essa debba intendersi limitata alla funzione dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ferrara ritenendo di non avere gli strumenti normativi in base all’articolo 64 del DLGS 165/2001 ha investito dell’interpretazioni della clausola le parti contrattuali.

Queste ultime hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di interpretazione autentica dell’articolo 41 comma 5 del CCNL Segretari Comunali.

Le parti contrattuali hanno chiarito che la previsione di cui all’articolo 41 , comma 5 del richiamato CCNL possa trovare applicazione anche confrontando la retribuzione di posizione del dirigente assunto con contratto a tempo determinato sempre che la retribuzione di posizione dello stesso sia stata determinata esclusivamente entro i limiti di importo e nel pieno rispetto delle norme previste dalla disciplina contrattuale della Dirigenza degli Enti Locali, a seguito della preventiva graduazione e pesatura della posizione dirigenziale.

Dunque in base alla cosiddetta clausola di galleggiamento, l’indennità di posizione del segretario comunale potrà essere rapportata a quella del dirigente apicale anche se assunto con contratto a tempo determinato ex articolo 110 DLGS 267/2000.

 

Fabio Petracci