CASSAZIONE: Ammissibilità delle prove digitali
Fotografie, video, screenshot, email, SMS, registrazione audio, pagine web, assumono il valore di mezzi di prova se la parte contro cui vengono proposte non ne contesta l’integrità e l’autenticità in maniera precisa e circostanziata, a nulla valendo una generica contestazione.
Nel caso di specifica e circostanziata contestazione, compete a chi vuol far valere detti mezzi di prova di attestarne l’autenticità.
(Cassazione 1254/2025)


