CASSAZIONE: Vale ancora il principio della irriducibilità della retribuzione?

Può la retribuzione del lavoratore può essere ridotta? E a quali condizioni?

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n.8402 del 4.2.2026.

La Corte ha affermato l’inesistenza di un principio generale di irriducibilità della retribuzione.

La Sezione Lavoro della Cassazione ha ricavato il principio da un attento esame dell’articolo 2103 del Codice civile così come riformato dall’articolo 3 del DLGS 81/2015.

Ha ritenuto la Suprema Corte come nel testo dell’articolo 2103 del Codice civile vigente prima della legge 81/2015, la riduzione della retribuzione poteva avvenire in sede protetta solo nel caso di accordo che comportasse la dequalificazione del lavoratore quindi connessa all’esercizio dello jus variandi.  Il testo attuale il comma 6 dell’articolo 2103 del codice civile prevede invece che

“Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma,  o  avanti  alle commissioni  di  certificazione,  possono  essere  stipulati  accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e  del livello   di   inquadramento   e   della    relativa    retribuzionenell’interesse del lavoratore  alla  conservazione  dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o  al  miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi  assistere  da  un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o  conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.”

Ne ha quindi dedotto la Corte di Cassazione confortata da precedente pronuncia (Cass. n. 26320/2024) come possa ora affermarsi il principio di diritto in base al quale “La disciplina di cui all’art. 2103 c.c., come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 81 del 2015, secondo la quale accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione possono essere stipulati, a pena di nullità, alle condizioni da esso previste e nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c., si applica a tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche se non ricorre un mutamento di mansioni o di livello di inquadramento.”

Questo è attualmente l’indirizzo della Suprema Corte anche se il termine “della relativa retribuzione” sembrerebbe collegare le sorti della retribuzione esclusivamente alle ipotesi di modifica di mansioni, inducendo a qualche legittimo dubbio.

Di Fabio Petracci, avvocato giuslavorista